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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1984, n. 1015

Current text a fecha 1985-02-12

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 62, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione dell'istituto polidisciplinare di diritto privato: Istituto polidisciplinare di diritto privato Art. 63. - E' costituito presso la facolta' di giurisprudenza l'istituto polidisciplinare di diritto privato. Esso raggruppa le cattedre di: istituzioni di diritto privato; di diritto civile; di diritto privato comparato; di diritto di famiglia; di diritto agrario; di diritto fallimentare; di diritto d'autore. Art. 64. - L'istituto svolge le attivita' didattiche e di ricerca previste dalla normativa legislativa e regolamentare vigente; cura le pubblicazioni di studi e ricerche, promuove ed organizza seminari, conferenze ed ogni altra iniziativa scientifica, didattica e culturale nelle discipline afferenti. Art. 65. - L'istituto ha sede nei locali messi a sua disposizione dall'Universita'. Esso dispone della biblioteca della facolta' e di proprie raccolte bibliografiche specializzate. Art. 66. - L'istituto disporra' della dotazione da parte dell'Universita' e da parte della facolta' di giurisprudenza, nonche' di ogni altra eventuale erogazione straordinaria di enti pubblici e privati. Art. 67. - L'istituto utilizza il personale assegnato alle cattedre di cui all'art. 1 ed altro eventuale che l'Universita' o il Ministero assegnera'. Art. 68. - Gli organi dell'istituto sono il direttore e il consiglio di istituto. La costituzione, le attribuzioni e le attivita' degli organi suddetti, per quanto non espressamente previsto dallo statuto, sono disciplinati dalla normativa disciplinare e regolamentare vigente. Art. 69. - Studenti e studiosi di altre facolta' o universita' possono frequentare l'istituto su autorizzazione del direttore. Art. 70. - I frequentatori dell'istituto dovranno riferire almeno ogni due mesi al direttore, oppure a chi sia stato a cio' delegato sugli studi e le ricerche che vanno effettuando. Essi dovranno osservare le norme disciplinari e didattiche contenute nel regolamento interno e le altre disposizioni impartite dal direttore. Art. 71. - Il direttore potra' sospendere o escludere dalla frequenza dell'istituto con provvedimento motivato chi commetta gravi infrazioni. Avverso il provvedimento potra' il colpito reclamare nei termini e modi di legge alle competenti autorita' accademiche.

PERTINI

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1985

Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 326