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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1984, n. 1042

Current text a fecha 1985-02-20

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Il terzo comma dell'art. 57, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, e' soppresso e sostituito dal seguente: "Il numero massimo degli allievi iscrivibili e' di trenta per ogni anno".

Art. 2

Nell'art. 54, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari e' aggiunto il seguente nuovo insegnamento: fisiopatologia prenatale.

PERTINI

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 gennaio 1985

Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 36