DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. 1043
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 96, relativo al corso di laurea in scienze naturali della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti: ((etologia)) ed ecologia animale; parassitologia. Nell'art. 90, relativo al corso di laurea in chimica industriale della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti: analisi chimica spettroscopica; chimica fisica dello stato solido. Nell'art. 94, relativo al corso di laurea in matematica della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, nell'elenco delle discipline dell'indirizzo applicativo e' aggiunto il seguente nuovo insegnamento: analisi numerica. Nell'art. 99, relativo al corso di laurea in scienze biologiche della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti: micologia; biologia cellulare. L'art. 102, relativo al corso di laurea in scienze ((geologiche,)) viene soppresso e sostituito dal seguente: Art. 102. - In luogo delle vigenti precedenze tra esami e corsi, la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali ha stabilito che: 1) fisica sperimentale (I e II corso) precede fisica terrestre; 2) mineralogia precede petrografia; 3) mineralogia precede cristallografia; 4) geografia precede geologia. La richiesta di tesi puo' essere presentata solamente se sono stati sostenuti positivamente gli esami di: istituzioni di matematiche; chimica generale ed inorganica con elementi di organica; fisica sperimentale I corso; fisica sperimentale II corso.
PERTINI
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 gennaio 1983
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 37