DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1984, n. 1090
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1912, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 793, con cui e' stato istituito il Registro aeronautico italiano;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1876, con il quale e' stato approvato lo statuto del Registro aeronautico italiano;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1971, n. 285, che approva il nuovo statuto del Registro aeronautico italiano e sostituisce quello sopra richiamato;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Viste le deliberazioni numeri 13/77, 15/77 e 9/79, adottate dal consiglio di amministrazione del Registro aeronautico italiano, concernenti modifiche statutarie in armonia con la citata legge 20 marzo 1975, n. 70;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 7 novembre 1984;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Articolo unico
Sono apportate le seguenti modifiche ed aggiunte allo statuto del Registro aeronautico italiano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1971, n. 285: 1) nell'art. 2 e seguenti le parole "Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile" sono sostituite con le parole "Ministero dei trasporti"; 2) nell'art. 6 e seguenti le parole "Ministro per i trasporti e l'aviazione civile" sono sostituite con le parole "Ministro dei trasporti"; 3) nell'art. 7 e seguenti le parole "direttore centrale" sono sostituite con le parole "direttore generale"; 4) nell'art. 5 il titolo "Organi centrali" e' sostituito con il titolo "Organi dell'istituto" e il testo dell'articolo e' cosi' modificato: "Sono organi dell'istituto: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il comitato direttivo; d) il comitato tecnico; e) il collegio dei revisori dei conti"; 5) nell'art. 6 il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Egli ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo; vigila sull'andamento tecnico ed amministrativo dell'ente; conferisce i mandati agli appartenenti al ruolo professionale; rilascia i certificati di idoneita' tecnica delle imprese e del personale nonche' i certificati di cui al secondo comma del precedente art. 2; convalida i certificati e le attestazioni provenienti da altre autorita' nazionali od estere. Il presidente puo' delegare l'esercizio delle proprie funzioni, per singoli atti o categorie di atti, ad un membro del consiglio di amministrazione o al direttore generale e, limitatamente al rilascio dei certificati di cui al comma precedente, ad appartenenti al ruolo professionale. Il presidente, nel caso di assenza o di impedimento, e' sostituito dal consigliere di amministrazione da lui preventivamente designato"; 6) nell'art. 7, primo comma, paragrafo 4, le parole "un consigliere di Stato, designato dal presidente del Consiglio di Stato" sono sostituite con le parole "un avvocato dello Stato, di qualifica non inferiore a vice avvocato generale"; 7) nell'art. 8, primo comma, paragrafo 3, sono soppresse le parole "e delle agenzie di cui al successivo art. 15"; dopo il paragrafo 5 e' aggiunto il seguente paragrafo: "6) la nomina dei dirigenti ed il passaggio da un livello inferiore ad uno superiore nell'ambito della dirigenza"; 8) nell'art. 10, al fine del paragrafo 1 sono aggiunte le parole "salvo il disposto dell'art. 8, primo comma, paragrafo 6"; 9) nell'art. 14 il titolo "Direzione centrale" e' sostituito con il titolo "Direzione generale"; il primo comma e' soppresso; il secondo comma e' sostituito con il seguente: "Il direttore generale dirige e coordina tutti i servizi in conformita' del regolamento di cui all'art. 20 ed esegue le decisioni degli organi deliberanti. Egli, con l'autorizzazione del presidente, puo' delegare le proprie funzioni per singoli atti o categorie di atti ad uno o piu' funzionari dipendenti"; 10) nell'art. 15 il titolo "Organi locali" e' sostituito con il titolo "Direzioni territoriali"; il testo dell'articolo e' sostituito come segue: "Le direzioni territoriali provvedono alle attivita' periferiche dell'ente, secondo le disposizioni del regolamento dei servizi, di cui all'art. 20"; 11) nell'art. 16, secondo comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Ai predetti membri ed ai revisori dei conti, quando si rechino per motivo del proprio ufficio in localita' diversa da quella di residenza, spetta, altresi', il trattamento di missione previsto per il dirigente generale dall'allegato 3 dell'accordo sindacale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e successive modificazioni ed integrazioni"; 12) nell'art. 17, terzo comma, la parola "quindici" e' sostituita con la parola "dieci"; 13) nell'art. 20, dopo il primo comma e' aggiunto il comma seguente: "Per l'approvazione del regolamento dei servizi e' richiesto anche il concerto del Presidente del Consiglio dei Ministri".
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SIGNORILE, Ministro dei trasporti
MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 gennaio 1985
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 189
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