DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1984, n. 1111
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Universita' di Bari;
Riconosciuta la opportunita' di provvedere alle rettifiche richieste;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
Il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1983, n. 850, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 7 febbraio 1984, e' rettificato nel senso che accanto alla denominazione degli insegnamenti di "complementi di geotecnica" e "stabilita' del territorio e consolidamenti" e' indicata la seguente estensione temporale: "(semestrale)".
PERTINI
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 marzo 1985
Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 366