DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1984, n. 1166
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Urbino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
All'art. 37, relativo al corso di laurea in economia e commercio, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono soppressi i seguenti: diritto della navigazione; economia e tecnica dell'armamento e della navigazione; tecnica commerciale dei prodotti agricoli; storia delle esplorazioni geografiche; lingua araba; lingua albanese; lingua ungherese; lingua russa; lingua cecoslovacca; lingua serbo-croata; economia montana e forestale; organizzazione delle imprese industriali; tecnica delle operazioni di Borsa; scienza delle finanze e diritto finanziario II; economia politica III; diritto sindacale italiano e comparato; diritto della previdenza sociale; scienza dell'amministrazione; diritto privato comparato; diritto agrario; teoria dei campioni; statistica metodologica; metodologia e tecnica della ricerca sociale; economia della popolazione; sociologia politica; sociologia economica; storia dei Paesi in via di sviluppo; storia della popolazione. Nel medesimo articolo sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti complementari: economia aziendale; organizzazione aziendale; programmazione e controllo; politiche e strategie aziendali; organizzazione del lavoro; tecnica del mercato mobiliare; ragioneria bancaria ed assicurativa; economia degli intermediari finanziari; economia delle aziende industriali; economia delle aziende commerciali (di servizi); gestione del personale e tecniche di retribuzione; economia dei gruppi e delle concentrazioni industriali; tecnica bancaria; tecnica professionale; economia della distribuzione commerciale; economia delle aziende pubbliche; programmazione e pianificazione delle amministrazioni pubbliche; revisione aziendale; organizzazione delle aziende di credito; diritto fallimentare; diritto penale commerciale; economia regionale; politica economica regionale; finanza degli enti locali; teoria e politica dello sviluppo economico; economia sanitaria; economia delle fonti di energia; economia delle localizzazioni; storia dell'agricoltura; storia dell'industria; statistica sociale.
PERTINI
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 marzo 1985
Registro n. 15 Istruzione, foglio n. 399
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.