DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1984, n. 1169
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 8 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 novembre 1984, con la quale, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, e' stata autorizzata la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per i consorzi di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, raggiunta fra le delegazioni del Governo, dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, in data 2 agosto 1984 con le organizzazioni sindacali FLEL e FULGA CGIL, CISL e UIL ed in data 7 settembre 1984 con le organizzazioni sindacali CISALFIADEL, CISNAL, CONFEDIR-DIREL, CISAS-FISAEL, CONFSAL-FADEL, CONFAIL-FAILEL e USPPI;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1984, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
Le norme di cui al presente decreto si applicano, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, con le stesse decorrenze e durata previste in quest'ultimo decreto, al personale dipendente direttamente dai consorzi fra enti destinatari del medesimo decreto costituiti per la gestione dei servizi gas, acqua ed affini, aventi lo scopo di provvedere, mediante l'impianto e la gestione di attivita', servizi, opere di comune utilita', all'ottimale pianificazione e distribuzione delle risorse, al fine di promuovere il benessere e lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni interessate.
Art. 2
Al fine dell'individuazione delle qualifiche funzionali apicali, secondo la ripartizione tipologica prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, i consorzi, di norma e salvo quanto previsto nei successivi articoli, assumono la tipologia degli enti consorziati o dell'ente di tipologia piu' elevata presente nel consorzio, a condizione che la struttura organizzativa e le dimensioni dell'attivita', dei servizi e delle opere direttamente gestite giustifichino l'esistenza delle pertinenti posizioni funzionali e connessi profili professionali.
Art. 3
L'individuazione delle posizioni funzionali apicali e della conseguente struttura sottostante puo' prescindere dalla tipologia degli enti consorziati quando, per la natura delle attivita', dei servizi e delle opere o per assecondare la dinamica delle trasformazioni e delle innovazioni tecnologiche, si richiedono particolari profili professionali o posizioni di lavoro ad alto contenuto professionale, ovvero quando il funzionamento e la gestione diretta dei servizi, attivita' od opere necessitano di una organizzazione complessa con ampia dotazione organica strutturata su piu' livelli in relazione al numero degli utenti serviti, all'estensione della rete dei servizi ed alla dimensione territoriale servita dal consorzio.
Art. 4
In ogni caso la struttura tipologica dei consorzi non puo' superare quella degli enti di tipo 2, come indicati dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. Al segretario del consorzio e' attribuita la qualifica funzionale massima riconosciuta al consorzio e comunque non inferiore alla sesta qualifica funzionale. Le amministrazioni consorziali devono adeguare le proprie strutture organizzative ed i regolamenti organici alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e del presente decreto, con le modalita' previste dalla legislazione vigente. In sede di applicazione, al personale destinatario del presente decreto, degli inquadramenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, in base alle norme in esso contenute, le posizioni funzionali apicali di struttura organizzativa formalmente rivestite alla data del 31 dicembre 1982 sono conservate ad esaurimento dalle persone che rivestivano e rivestono tuttora le predette posizioni, a prescindere dalla nuova tipologia del consorzio.
Art. 5
L'attuazione di quanto previsto dai precedenti articoli 1, 2 e 3 sara' effettuata, in sede decentrata, nell'ambito dei limiti e dei criteri di cui alla presente normativa, con accordi a livello regionale.
Art. 6
In attesa dell'applicazione del presente decreto, le amministrazioni consortili sono autorizzate a corrispondere acconti non superiori al 70 per cento dei benefici contrattuali, salvo conguagli ad inquadramento definitivo.
Art. 7
L'applicazione del presente decreto non puo' comportare oneri finanziari oltre quelli gia' determinati ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GASPARI, Ministro per la funzione pubblica
SCALFARO, Ministro dell'interno
GORIA, Ministro del tesoro
ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 marzo 1985
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 28
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.