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LEGGE 10 gennaio 1985, n. 1

Current text a fecha 1985-01-13

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente: "È vietata l'intestazione a società fiduciarie o estere della maggioranza delle azioni o delle quote delle società editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle società editrici stesse ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle società che direttamente o indirettamente controllino le società editrici di giornali quotidiani". La lettera c) del settimo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituita dalla seguente: "c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute, nonchè degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa".