LEGGE 25 gennaio 1985, n. 6

Type Legge
Publication 1985-01-25
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, concernente indeducibilita' degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: al comma 1, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,", sono aggiunte le seguenti: "e delle altre obbligazioni esenti"; il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Gli interessi passivi che eccedono l'ammontare degli interessi e degli altri proventi di cui al precedente comma 1, come pure i costi e gli oneri non suscettibili di imputazione specifica, sono deducibili a norma del primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e dei proventi corrispondente all'ammontare degli interessi non ammessi in deduzione ai sensi del precedente comma 1".

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

VISENTINI, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

AVVERTENZA Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. NOTE: (1) Testo dell'art. 2, primo comma, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598: "Art. 2. (Soggetti passivi). - Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita'; b) gli altri enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute nonche' le altre organizzazioni senza personalita' giuridica non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo ed escluse le societa' e associazioni indicate nello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le associazioni in partecipazione". (2) Testo dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601: "Art. 31. Interesse delle obbligazioni pubbliche. - Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio". (3) Testo del primo comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come sostituito dall'art. 28 della legge 2 dicembre 1975, n. 576: "Art. 58. (Interessi passivi). - Gli interessi passivi, salvo quanto previsto nei successivi commi, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli che fruiscono di esenzioni ed esclusi quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Ai fini del rapporto i proventi immobiliari di cui al secondo comma dell'art. 52 si computano nella misura ivi stabilita; i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze; le rimanenze di cui agli articoli 62 e 63 si computano nei limiti degli incrementi formati nel periodo di imposta". (4) Testo dell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516 (le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi): "Art. 4. - [1] E' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi: 1) allega alla dichiarazione annuale dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituto di imposta o esibisce agli uffici finanziari o agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria o, comunque, rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati; 2) distrugge od occulta in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti, di cui e' obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari o dei redditi; 3) rilascia o utilizza documenti, non aventi natura contabile, contenenti false indicazioni, di cui sia prevista l'allegazione alla dichiarazione annuale dei redditi; 4) negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione annuale o nella dichiarazione annuale presentata in qualita' di sostituto di imposta indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono; 5) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti l'indicazione dei corrispettivi o dell'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti l'indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono; 6) nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggette a ritenute alla fonte a titolo di acconto indica somme, al lordo, delle ritenute, diverso da quelle effettivamente corrisposte e chi fa uso di essi; 7) essendo titolare di redditi di lavoro autonomo o di impresa, redige le scritture contabili obbligatorie, la dichiarazione annuale dei redditi ovvero il bilancio o rendiconto ad essa allegato dissimulando componenti positivi o simulando componenti negativi del reddito tali da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione. [2] Se i fatti previsti nei numeri 1), 3), 4), 5) e 6) sono di lieve entita' si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni".

Allegato-art. 1

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 28 NOVEMBRE 1984, n. 791 (in Gazzetta Ufficiale n. 327 del 28 novembre 1984), COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE. Redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839. Art. 1. 1. Nella determinazione del reddito delle societa' ed enti indicati nell'articolo 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 (1), del reddito di impresa degli altri soggetti, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione sino a concorrenza dell'ammontare degli interessi e degli altri proventi esenti da imposta delle obbligazioni pubbliche di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (2), e delle altre obbligazioni esenti sottoscritte, acquistate o ricevute in pegno o in usufrutto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Anche gli interessi conseguiti mediante cedole acquistate separatamente dai titoli si comprendono nel suddetto ammontare se l'acquisto e' avvenuto a decorrere da tale data. 2. Gli interessi passivi che eccedono l'ammontare degli interessi e degli altri proventi di cui al precedente comma 1, come pure i costi e gli oneri non suscettibili di imputazione specifica, sono deducibili a norma del primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (3), ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e dei proventi corrispondente all'ammontare degli interessi non ammessi in deduzione ai sensi del precedente comma 1. 3. Alla dichiarazione dei redditi dei soggetti, di cui al precedente comma 1, che hanno conseguito proventi di obbligazioni pubbliche esenti da imposta, deve essere allegato un prospetto, redatto in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e con le specificazioni ivi richieste, recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche possedute nel periodo d'imposta, di quelle acquisite prima della data di entrata in vigore del presente decreto e delle cedole staccate di obbligazioni pubbliche possedute nel periodo d'imposta, di quelle acquisite prima di tale data, nonche' dei relativi proventi. 4. Nei casi di omessa allegazione del prospetto alla dichiarazione o di omessa presentazione di questa, tutte le obbligazioni pubbliche possedute e tutte le cedole si considerano acquisite dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di falsita' delle indicazioni contenute nel prospetto si applicano le pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (4).

Allegato-art. 2

Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.