LEGGE 6 febbraio 1985, n. 16
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la spesa complessiva di lire 1.450 miliardi affinchè, a cura del Ministero dei lavori pubblici, si provveda a predisporre e realizzare, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi di istituto della linea territoriale dell'Arma dei carabinieri - anche in relazione alla sua peculiare caratteristica di forza permanente accasermata - un programma straordinario quinquennale di interventi individuati e localizzati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri per la costruzione delle nuove sedi di servizio e relative pertinenze nonchè la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento di quelle già esistenti, necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative dell'Arma dei carabinieri. Il programma è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro della difesa, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il Ministro dei lavori pubblici riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma di cui al presente articolo.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.