LEGGE 15 febbraio 1985, n. 25
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 8 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è sostituito dal seguente: "Art. 8. - La misura dei diritti prevista dalla presente legge è soggetta a revisione ogni anno, da attuarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita la commissione di cui al successivo articolo. Tale revisione deve tenere conto delle esigenze di politica tariffaria del settore e dell'andamento dei costi e servizi aeroportuali. Il decreto di cui al primo comma entra in vigore novanta giorni dopo la data della sua pubblicazione".
NOTE Nota all'art. 1: - La legge 5 maggio 1976, n. 324, concerne "Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile".
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