DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1985, n. 30
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni, relativa all'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.); Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, recante il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.); Visto il provvedimento in data 18 dicembre 1984, con il quale il consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) ha deliberato il testo dello statuto-regolamento dell'Azienda sulla base del parere espresso dal comitato consultivo nazionale, di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610; Riconosciuta la necessita' di approvare ai sensi del citato art. 3, secondo comma, della ripetuta legge 14 agosto 1982, n. 610, lo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A); Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 1985; Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) in data 12 febbraio 1985; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto: E' approvato lo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) nel testo allegato al presente decreto, composto da quarantaquattro articoli e cinque allegati, vistati dal Ministro proponente.
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
GORIA, Ministro del tesoro
GASPARI, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 febbraio 1985
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 20
Statuto regolamento A.I.M.A.-art. 1
STATUTO-REGOLAMENTO DELL'A.I.M.A. - AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO Art. 1. Principi organizzativi L'ordinamento ed il funzionamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), istituita con legge 13 maggio 1966, n. 303, e' regolato dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, dalle disposizioni ivi richiamate e dal presente statuto-regolamento. L'A.I.M.A. ha sede in Roma. All'attuazione dei compiti nel settore del tabacco l'A.I.M.A. provvede con gli uffici, anche periferici, previsti nell'ordinamento dei servizi allegato al presente statuto-regolamento.
Statuto regolamento A.I.M.A.-art. 2
Art. 2. Organi Sono organi dell'A.I.M.A.: il presidente; il consiglio di amministrazione; il collegio dei revisori dei conti.
Statuto regolamento A.I.M.A.-art. 3
Art. 3. Compiti ed attribuzioni del presidente Il presidente dell'A.I.M.A. e' il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il presidente ha la rappresentanza a tutti gli effetti dell'Azienda ed esercita le seguenti funzioni: 1) prende tutte le opportune iniziative per il raggiungimento dei fini dell'Azienda; 2) convoca e presiede il consiglio di amministrazione dell'Azienda determinandone gli argomenti da esaminare e decidere; 3) adotta i provvedimenti per far fronte a situazioni di necessita' ed urgenza, salva la ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva alla loro adozione; 4) riferisce al consiglio di amministrazione in merito al bilancio di previsione, alle relative variazioni ed al bilancio consuntivo, predisposti dai competenti uffici dell'Azienda; 5) adotta tutti gli atti amministrativi che le leggi attribuiscono alla sua competenza.
Statuto regolamento A.I.M.A.-art. 4
Art. 4. Compiti ed attribuzioni del vice-presidente In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal vice-presidente Sottosegretario di Stato dell'agricoltura e delle foreste, designato dal presidente medesimo. Il vice-presidente adotta inoltre tutti i provvedimenti amministrativi che per delega del presidente sono attribuiti alla sua competenza.
Statuto regolamento A.I.M.A.-art. 5
Art. 5. Compiti ed attribuzioni del consiglio di amministrazione Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., composto e regolato in conformita' a quanto stabilito dalla [legge 14 agosto 1982, n. 610](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-08-14;610), e' l'organo preposto alla gestione dell'Azienda per gli interventi nel mercato agricolo. Esso esercita le seguenti attribuzioni: 1) delibera, in attuazione di quanto previsto dalla [legge 14 agosto 1982, n. 610](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-08-14;610), e dal presente statuto-regolamento, i regolamenti concernenti l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi interni; 2) delibera i programmi annuali e pluriennali, il bilancio preventivo di cui al successivo art. 13, i bilanci consuntivi nonche' la relazione previsionale e consuntiva sull'attivita' dell'Azienda per l'attuazione degli interventi disposti dalle Comunita' europee; 3) delibera, previo parere del collegio dei revisori dei conti, le variazioni da apportare nell'ambito del bilancio preventivo di cui al successivo art. 13 per l'utilizzo del fondo di riserva previsto dall'[art. 10, quinte comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-08-14;610~art10-com5), nonche', nell'ambito delle singole categorie, lo storno di fondi tra capitoli di parte corrente per adeguare le previsioni di spesa alle effettive esigenze finanziarie della gestione; 4) delibera, previo parere del comitato consultive nazionale, i disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni d'intervento in attuazione dei regolamenti C.E.E., le condizioni generali di contratto, nonche' gli schemi di convenzione di cui all'[art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-08-14;610~art8); 5) delibera le risultanze attive e passive delle gestioni commerciali; 6) delibera, con il rispetto dei criteri di cui all'[art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-08-14;610~art8), l'affidamento dei servizi ai singoli assuntori e le relative condizioni contrattuali; delibera altresi' sulla resa dei conti degli assuntori medesimi; 7) delibera la relazione annuale concernente l'attivita' dell'Azienda per l'attuazione degli interventi nazionali; 8) delibera il conferimento ad esperti nelle materie economiche, merceologiche e di tecnica commerciale, di incarichi per prestazioni professionali ai fini dell'attuazione dei compiti demandati all'Azienda, sempre che l'Azienda non vi possa provvedere con il proprio personale e nei casi in cui ricorra la necessita' di prestazioni particolarmente specializzate; 9) delibera sugli altri argomenti che il presente statuto-regolamento attribuisce alla sua competenza; 10) delibera nella composizione integrata dai quattro rappresentanti del personale di cui al [comma ottavo dell'art. 4 della legge 14 agosto 1982, n. 610](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-08-14;610~art4-com8), sull'ordinamento e l'amministrazione del personale; 11) delibera sull'attuazione dei compiti demandati all'Azienda dalla legge e sulla esecuzione degli adempimenti stabiliti nel presente statuto-regolamento; 12) ratifica i provvedimenti che il presidente adotta per far fronte a situazioni di necessita' e di urgenza; 13) stabilisce le aliquote di deperimento per la valutazione dei beni mobili e delle macchine; 14) dispone su motivata proposta del direttore generale la cancellazione dagli inventari dei beni mobili di valore superiore ad un milione di lire per fuori uso, perdite, cessioni od altri motivi; 15) delibera le modalita' per la custodia e la conservazione di atti e documenti dell'Azienda, nonche' la nomina di apposita commissione per la sorveglianza degli archivi e per lo scarto degli atti; 16) delibera, previo parere del collegio dei revisori dei conti, sulla inesigibilita' dei crediti; 17) nomina le commissioni per l'individuazione delle ditte o persone da invitare alla licitazione privata e le commissioni per lo svolgimento delle gare indette per sopperire alle necessita' dell'Azienda. Tali commissioni sono composte da personale dell'A.I.M.A. e sono rinnovate ogni due anni. I membri di dette commissioni possono essere riconfermati una sola volta; 18) designa, su proposta del presidente, il rappresentante dell'A.I.M.A. nel comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo istituito con l'[art. 7 della legge 9 febbraio 1979, n. 38](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38~art7), ed in genere i rappresentanti dell'Azienda presso istituti, enti, comitati e collegi; 19) delibera i limiti di somma entro i quali i lavori, le provviste ed i servizi consentiti, possono essere eseguiti in economia; 20) si pronuncia sulle proposte e sulle questioni che siano ad esso sottoposte per iniziativa del presidente o su richiesta di un consigliere; 21) delibera sulle liti attive e passive e sulle transazioni; 22) delibera le convenzioni tipo da stipulare con le regioni per l'erogazione delle provvidenze comunitarie, ai sensi della [lettera e) dell'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 610](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-08-14;610~art3-lete), stabilendo, comunque, i tempi tecnici per l'istruttoria delle domande per consentire il pagamento degli aiuti entro i tempi previsti dalla regolamentazione comunitaria; 23) delibera in ordine alla elencazione annuale delle spese da dichiarare alla Comunita' in attuazione degli adempimenti previsti dall'[art. 6 del regolamento (CEE) n. 380/1978 del 30 gennaio 1978](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31978R0380); 24) dispone - in attuazione di quanto previsto dal penultimo comma dell'[art. 11 della legge 14 agosto 1982, n. 610](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-08-14;610~art11), a seguito di apposite ispezioni compiute presso gli assuntori - con provvedimento motivato, la cancellazione o la sospensione temporanea dall'albo, stabilendo i termini e le condizioni per la necessaria regolarizzazione; 25) esercita le attribuzioni che non rientrino, comunque, nella competenza del presidente; 26) delibera l'assegnazione dei dirigenti agli uffici su proposta del direttore generale; 27) richiede il parere del comitato consultivo nazionale nei casi previsti dall'art. 5, penultimo comma, della [legge 14 agosto 1982, n. 610](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-08-14;610).
Statuto regolamento A.I.M.A.-art. 6
Art. 6. Decadenza dalla nomina dei membri del consiglio di amministrazione I membri, non di diritto, del consiglio di amministrazione devono essere dichiarati decaduti dalla carica qualora, per piu' di tre volte consecutive e senza giustificato motivo, si astengano dal partecipare alle adunanze del consiglio. La decadenza e' dichiarata con decreto motivato del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Le dimissioni dei componenti del consiglio di amministrazione sono accettate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Statuto regolamento A.I.M.A.-art. 7
Art. 7. Collegio dei revisori dei conti Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione dell'Azienda e verifica la legittimita' e la regolarita' dell'attivita', nonche' l'osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto-regolamento, e per gli atti relativi all'attuazione degli interventi disposti dalla C.E.E. accerta la conformita' degli stessi ai tempi ed alle modalita' stabiliti dalla normativa comunitaria. Il collegio dei revisori dei conti ha diritto di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione. Il collegio riferisce almeno semestralmente al presidente dell'Azienda ed al Ministro del tesoro sull'attivita' di controllo concernente l'attivita' dell'Azienda. I revisori non possono far parte di commissioni o comitati comunque istituiti nell'ambito dell'Azienda, ne' ricevere incarichi di studio o di consulenza. In particolare il collegio dei revisori esercita le seguenti funzioni: 1) esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo da trasmettere al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro del tesoro unitamente alle proprie relazioni contenenti, fra l'altro, per il bilancio di previsione le valutazioni in ordine all'attendibilita' delle entrate ed alla congruita' delle spese e per il conto consuntivo, l'attestazione sulla corrispondenza delle risultanze di bilancio alle scritture contabili nonche' le valutazioni in ordine alla regolarita' ed economicita' della gestione; 2) esegue almeno una volta ogni trimestre una verifica improvvisa alla cassa ed ai valori dell'A.I.M.A. o da questa ricevuti in pegno, cauzione o custodia ed alle scritture del cassiere; analoga verifica effettua nel caso di cambiamento di cassiere. Le verifiche effettuate devono constare da apposito verbale; 3) puo' in qualsiasi momento effettuare ispezioni e controlli, chiedere notizie sull'andamento della gestione e sui singoli relativi atti dei quali puo' prendere visione ed acquisire copia. Tali atti sono svolti anche individualmente dai membri del collegio; 4) esprime il parere sulla inesigibilita' dei crediti. Ciascun membro del collegio puo' assistere alle sedute delle commissioni per lo svolgimento delle gare. Si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti dell'apposito ufficio di revisione, previsto nell'ordinamento dei servizi allegato al presente statuto-regolamento, cui sono addetti un dipendente di livello VIII, due dipendenti di livello VI e due dipendenti di livello IV, del ruolo amministrativo dell'A.I.M.A. Ai fini del controllo amministrativo-contabile di competenza del collegio, in luogo di quello previsto dall'[art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-07-04;532~art3), gli enti incaricati del servizio di determinazione e liquidazione degli aiuti ai sensi dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 532 e del [decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-12-24;727), sono obbligati a conservare presso i propri uffici i relativi atti corredati della connessa documentazione giustificativa, in conformita' delle disposizioni impartite dall'A.I.M.A.
Statuto regolamento A.I.M.A.-art. 8
Art. 8. Convocazione del consiglio di amministrazione Il consiglio di amministrazione e' convocato per iniziativa del presidente o di chi ne fa le veci oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del collegio dei revisori. Le funzioni di segretario del consiglio sono svolte da uno dei dirigenti dell'Azienda nominato dal consiglio stesso su proposta del presidente e scelto tra i dirigenti di cui alla tabella allegato A del presente statuto-regolamento. Il segretario redige i verbali delle adunanze che, approvati nella stessa o in una successiva adunanza, vengono sottoscritti dal presidente e dal segretario medesimo.
Statuto regolamento A.I.M.A.-art. 9
Art. 9. Validita' delle adunanze Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei consiglieri in carica. Per la validita' delle deliberazioni e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
Statuto regolamento A.I.M.A.-art. 10
Art. 10. Ufficio della Corte dei conti L'ufficio speciale della Corte dei conti di cui all'[art. 11 della legge 14 agosto 1982, n. 610](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-08-14;610~art11), viene costituito dal presidente della Corte medesima. La Corte dei conti riferisce al Parlamento sul controllo della gestione, demandato all'ufficio di cui al precedente comma, nonche' sull'efficienza economica e finanziaria dell'attivita' svolta dall'Azienda. Per l'esercizio delle attribuzioni in materia di controllo sulla gestione detto ufficio si avvale delle scritture dell'ufficio di ragioneria dell'Azienda ed e' collegato con il sistema informativo dell'Azienda. Il magistrato assegnato all'ufficio ha facolta' di assistere, senza diritto al voto, alle adunanze del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A.
Statuto regolamento A.I.M.A.-art. 11
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