DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1985, n. 32

Type DPR
Publication 1985-02-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1, commi quinto e sesto, della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto l'art. 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980;

Visto l'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, che prevede l'inquadramento in distinti ruoli speciali del personale degli enti pubblici interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, nonche' di quello comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base a leggi speciali, che non abbia trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella A della legge 20 marzo 1975, n. 70, ovvero che abbia esercitato la facolta' di opzione nei termini previsti dall'art. 21 della citata legge 20 marzo 1980, n. 75;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e n. 618;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 8 agosto 1980, n. 441;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visti gli articoli 9 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1981, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 106, recante norme per la disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato e le tabelle di equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza;

Vista la deliberazione dell'assemblea del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, adottata a norma dell'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1958, nella seduta del 13 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

In attesa del riassetto definitivo del personale dei ruoli organici del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, da effettuarsi con l'emanazione del nuovo ordinamento degli uffici e del personale, e' istituito ai sensi dell'art. 1, commi quinto e sesto, della legge 11 luglio 1980, n. 312, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con decorrenza 1 gennaio 1981, il ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 2

La dotazione organica del ruolo speciale di cui al precedente articolo e' fissata nella tabella allegata al presente decreto. Nel ruolo speciale e' inquadrato il personale assegnato al CNEL ed attualmente facente parte di un ruolo autonomo istituito con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980.

Art. 3

L'inquadramento nel ruolo speciale e' effettuato, con decorrenza 1 gennaio 1981, con decreto del presidente del CNEL, nelle qualifiche previste nell'allegata tabella, sulla base delle tabelle di equiparazione fissate con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980.

Art. 4

Al personale inquadrato nel ruolo speciale istituito con il presente decreto si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico di attivita' di servizio nonche' quello di previdenza e di quiescenza vigenti per i dipendenti civili dello Stato. Il personale di cui al presente articolo e' iscritto, ai fini del trattamento di previdenza, all'ENPAS con decorrenza 1 gennaio 1981. Per la sistemazione dei periodi di servizio reso presso gli enti di provenienza si applicano, nell'ambito della gestione previdenziale dell'ENPAS, le stesse disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Al suddetto personale e' comunque data la facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse da quelle indicate nel precedente primo comma, si applica l'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si applica per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza nonche' per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati dei fondi stessi.

Art. 5

Con successivi decreti del Presidente della Repubblica potranno essere apportate modifiche alla tabella allegata al presente decreto, in conseguenza della necessita' di inquadramenti da effettuarsi in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 in qualifiche diverse o nella stessa tabella non previste, nonche' in relazione al compimento di processi di mobilita' connessi alla attuazione delle leggi di soppressione, scorporo degli enti pubblici, non definiti alla data di emanazione del presente decreto.

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 febbraio 1985

Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 105

Tabella A

TABELLA A RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE DEL CNEL Ruolo amministrativo: assistente coordinatore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 3 assistente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 2 archivista dattilografo livello differenziato. . . . . . . . . . n. 4 archivista dattilografo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 5 commesso livello differenziato . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 2 commesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 1

Tabella B

TABELLA B EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DELL'ORDINAMENTO STATALE DEL CNEL E LE POSIZIONI DEL PERSONALE DA INQUADRARE NEL RUOLO SPECIALE Parte di provvedimento in formato grafico

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