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LEGGE 20 febbraio 1985, n. 41

Current text a fecha 1985-03-16

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Fini

La presente legge disciplina le attività di esplorazione e di coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini da parte di cittadini o enti italiani o società aventi sede in Italia, denominati nei successivi articoli "nazionali italiani". La disciplina prevista nella presente legge mira a realizzare una gestione razionale delle risorse minerali dei fondi marini. Essa ha carattere transitorio in vista dell'entrata in vigore per l'Italia di una convenzione internazionale relativa alla medesima materia conclusa nell'ambito della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.