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LEGGE 2 marzo 1985, n. 59

Current text a fecha 1985-03-12

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 100 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984. In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il predetto importo di lire 100 miliardi è interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.

NOTE Nota all'art. 1: - La legge 24 maggio 1977, n. 227, reca: "Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale". - Il testo vigente del quinto comma dell'art. 13 è il seguente: "In caso di insufficienza di fondi, di cui al terzo comma del presente articolo, da destinare al pagamento degli indennizzi, la sezione può anticipare, nell'attesa che diventi operativa la garanzia dello Stato di cui all'art. 3 della legge, le somme occorrenti sino al 50 per cento dell'ammontare del fondo di dotazione".