La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, è aggiunto il seguente alinea: "f) dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle ex colonie italiane dell'Africa, del Dodecaneso e nella guerra di Spagna".
NOTE Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 2 della legge n. 204/1951, come risultante a seguito della modifica apportata dalla legge qui pubblicata, i il seguente: "In aggiunta alle attribuzioni stabilite dalle leggi 12 giugno 1931, n. 877 e 9 gennaio 1936, n. 132, spetta al Commissario generale provvedere al censimento, alla raccolta, alla sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme: a) dei militari e militarizzati italiani deceduti in conseguenza della guerra, sia nel territorio metropolitano che fuori di esso, dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946, purchè per i militarizzati sia stato accertato, in sede di liquidazione della pensione di guerra ai familiari, che la morte fu dovuta al servizio di guerra; b) dei militari e civili deceduti in stato di prigionia o di internamento successivamente al 10 giugno 1940; c) dei partigiani e dei patrioti deceduti in conseguenza della lotta di liberazione dopo l'8 settembre 1943; d) di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia; e) dei marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra nel periodo 10 giugno 1940-15 aprile 1946; f) dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle ex colonie italiana dell'Africa, del Dodecaneso e nella guerra di Spagna".