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LEGGE 7 marzo 1985, n. 75

Current text a fecha 1985-03-30

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il titolo di geometra spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici. L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell'albo professionale.