LEGGE 5 marzo 1985, n. 88
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta, adottato a Ginevra il 1 ottobre 1982.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 40 dell'accordo stesso.
Art. 3
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire venticinque milioni, si provvede per il 1984 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali"; per il triennio 1985-87 mediante riduzione dell'apposito stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Accord International
ACCORD INTERNATIONAL DE 1982 SUR LE JUTE ET LES ARTICLES EN JUTE NATIONS UNIES 1982 Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1982 SULLA JUTA E PRODOTTI DERIVATI PREAMBOLO Le parti contraenti del presente accordo, richiamandosi alla dichiarazione ed al programma operativo sulla creazione di un nuovo ordine economico internazionale, richiamandosi alle risoluzioni 93 (IV) e 124 (V) sul programma integrato per i prodotti di base approvato dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo nella quarta e quinta sessione, richiamandosi al nuovo programma di azione per gli anni ottanta per i paesi meno sviluppati, ed in particolare al paragrafo 82, riconoscendo l'importanza della iuta e prodotti derivati per le economie di molti paesi esportatori in via di sviluppo, considerando che una stretta cooperazione internazionale intesa a risolvere i problemi del settore della iuta promuovera' lo sviluppo economico dei paesi esportatori e consolidera' la cooperazione economica tra paesi esportatori e importatori, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Obiettivi 1. Nell'interesse dei membri importatori ed esportatori, ed al fine di realizzare gli obiettivi fissati dalla conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo nelle sue risoluzioni 93 (IV) e 124 (V) in merito al programma integrato per i prodotti di base, nonche' tenendo conto della risoluzione 98 (IV), gli obiettivi dell'accordo internazionale del 1982 sulla iuta e prodotti derivati (qui di seguito definito "il presente accordo") sono i seguenti: (a) migliorare le condizioni strutturali del mercato della iuta; (b) aumentare la capacita' concorrenziale della iuta e prodotti derivati; (c) preservare ed ampliare gli attuali mercati, nonche' aprire nuovi mercati per la iuta e i prodotti derivati; (d) incrementare la produzione della iuta e prodotti derivati al fine di migliorare, tra l'altro, la loro qualita' a vantaggio dei membri importatori ed esportatori; (e) aumentare quantitativamente la produzione, le esportazioni e le importazioni di iuta e prodotti derivati per soddisfare le esigenze della domanda e dell'offerta sul piano mondiale. 2. Per realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo si attuano, tra l'altro, i seguenti programmi; (a) progetti di ricerca e di sviluppo, promozione del mercato e riduzione dei costi; (b) confronto e divulgazione dei dati relativi alla iuta ed ai prodotti da essa ottenuti; (c) esame di questioni di rilievo nel settore, quali la stabilita' dei prezzi e dell'approvvigionamento, nonche' la concorrenza con le fibre sintetiche ed i prodotti sostitutivi.
Accordo - art. 2
Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente accordo si adottano le seguenti definizioni: 1. "iuta": la iuta greggia, kenaf ed altre fibre affini, tra cui Urena Lobata, Abutilon Avicennae e Cephalonema Polyandrum; 2. "prodotti derivati dalla iuta": i prodotti costituiti interamente o quasi interamente da iuta, oppure prodotti nei quali la iuta rappresenta la parte maggiore in termini di peso; 3. "membro": un governo oppure un'organizzazione intergovernativa, come definiti all'articolo 5, che abbia accettato di aderire al presente accordo a titolo provvisorio o definitivo; 4. "membro esportatore": un membro le cui esportazioni di iuta e dei prodotti da essa ottenuti superino le corrispondenti importazioni e che si sia dichiarato come tale; 5. "membro importatore": un membro le cui importazioni di iuta e dei prodotti derivati superino le esportazioni e che si sia dichiarato come tale; 6. "Organizzazione": l'Organizzazione internazionale della iuta creata in conformita' dell'articolo 3; 7. "Consiglio": il Consiglio internazionale della iuta istituito in conformita' dell'articolo 6; 8. "votazione speciale": una votazione nella quale si richiedono almeno due terzi dei voti espressi dai membri esportatori presenti e votanti ed almeno due terzi dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti, calcolati separatamente, purche' tali voti siano espressi dalla maggioranza dei membri esportatori e da almeno quattro membri importatori presenti e votanti; 9. "votazione a maggioranza semplice": una votazione nella quale si richiedono oltre la meta' dei voti totali dei membri esportatori presenti e votanti, calcolati separatamente. I voti richiesti per i membri esportatori devono essere espressi dalla maggioranza dei membri presenti e votanti; 10. "esercizio finanziario": il periodo 1 luglio - 30 giugno compreso; 11. "annata della iuta": il periodo 1 luglio - 30 giugno compreso; 12. "esportazioni di iuta" oppure "esportazioni di prodotti derivati dalla iuta": qualsiasi quantitativo di iuta o di prodotti da essa derivati che esce dal territorio doganale di un membro; "importazione di iuta" oppure "importazione di prodotti derivati dalla iuta": qualsiasi quantitativo di iuta o di prodotti da essa derivati che entra nel territorio doganale di un membro purche' ai fini delle presenti definizioni sia considerato come territorio doganale, qualora un membro comprenda piu' di un territorio doganale, la somma dei territori doganali di tale membro; 13. "valute liberamente utilizzabili": il marco tedesco, il franco francese, lo Yen giapponese, la sterlina, il dollaro USA e qualsiasi altra valuta che sia stata riconosciuta da un'organizzazione monetaria competente sul piano internazionale come effettivamente e ampiamente impiegata per effettuare pagamenti in transazioni internazionali e largamente scambiata sui principali mercati dei cambi.
Accordo - art. 3
Articolo 3 Costituzione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale della iuta 1. Viene istituita l'Organizzazione internazionale della iuta con lo scopo di attuare i provvedimenti del presente accordo e controllarne l'applicazione. 2. Gli organi attraverso i quali l'Organizzazione esercita le proprie funzioni sono il Consiglio internazionale della iuta e il Comitato progetti, in qualita' di istituzioni permanenti, nonche' il direttore esecutivo ed il personale. Con una votazione speciale il Consiglio puo' creare per fini specifici comitati e gruppi di lavoro con compiti determinati. 3. La sede dell'Organizzazione si trova a Dacca, nel Bangladesh. 4. La sede dell'Organizzazione deve sempre essere situata nel territorio di uno Stato membro.
Accordo - art. 4
Articolo 4 Membri dell'organizzazione 1. Nell'Organizzazione esistono due categorie di membri, vale a dire a) esportatori e b) importatori. 2. Un membro puo' cambiare categoria, secondo le condizioni stabilite dal Consiglio.
Accordo - art. 5
Articolo 5 Partecipazione di organizzazioni intergovernative 1. Ogniqualvolta ricorre nel testo del presente accordo il termine "governo" lo si intende applicabile anche alla Comunita' economica europea ed, a qualsiasi organizzazione intergovernativa avente responsabilita' in materia di trattative, conclusione e applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi riguardanti prodotti di base. Di conseguenza, ogniqualvolta ricorrono nel presente accordo termini quali firma, ratifica, accettazione o approvazione, notifica di applicazione a titolo provvisorio oppure adesione, nel caso di organizzazioni governative, essi si intendono applicabili anche alla firma, alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione, alla notifica di applicazione a titolo provvisorio oppure all'adesione da parte di dette organizzazioni intergovernative. 2. In caso di votazione su argomenti di loro competenza, le suddette organizzazioni intergovernative dispongono di un numero di voti pari al numero totale di voti spettanti ai rispettivi Stati membri, in conformita' dell'articolo 10. In questo caso gli Stati membri cui appartengono le organizzazioni intergovernative non sono autorizzati a esercitare il loro diritto di voto in quanto tali.
Accordo - art. 6
Articolo 6 Composizione del Consiglio internazionale della iuta 1. La massima autorita' dell'Organizzazione e il Consiglio internazionale della iuta, che si compone di tutti i membri dell'organizzazione. 2. Ciascun membro e' rappresentato all'interno del consiglio da un delegato e puo' nominare supplenti e consiglieri che assistano alle sessioni del Consiglio. 3. I supplenti sono autorizzati a agire ed a votare in nome del delegato durante l'assenza di quest'ultimo oppure in particolari circostanze.
Accordo - art. 7
Articolo 7 Poteri e funzioni del Consiglio 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri e adempie, oppure provvede all'adempimento di tutte le funzioni necessarie per l'esecuzione del disposto del presente accordo. 2. Il Consiglio emana, con votazione speciale, i regolamenti necessari per l'applicazione del presente accordo e compatibili con quest'ultimo, con particolare riguardo al regolamento interno del Consiglio, al regolamento finanziario ed al regolamento del personale dell'Organizzazione. I regolamenti finanziari disciplinano tra l'altro, le entrate e le uscite dei fondi del conto amministrativo e del conto speciale. Nel suo regolamento interno il Consiglio puo' definire una procedura che gli consenta di deliberare senza riunirsi, in merito a determinate questioni. 3. Il Consiglio tiene aggiornata la documentazione necessaria all'adempimento delle funzioni conferitegli dal presente accordo.
Accordo - art. 8
Articolo 8 Presidente e vicepresidente del consiglio 1. Per ogni annata della iuta il Consiglio elegge un presidente ed un vicepresidente, che non sono retribuiti dall'organizzazione. 2. Il presidente e il vicepresidente vengono eletti, il primo tra i rappresentanti dei membri esportatori e il secondo tra i rappresentanti dei membri importatori. Le cariche si alternano ogni anno tra le due categorie di membri, senza escludere tuttavia la possibilita' della rielezione di uno o di ambedue i titolari, in circostanze eccezionali, con votazione speciale del Consiglio. 3. Il vicepresidente fa le veci del presidente in caso di assenza temporanea di quest'ultimo. In caso di assenza temporanea sia del presidente che del vicepresidente, oppure di assenza permanente di uno o di ambedue, il Consiglio puo' eleggere tra i rappresentanti dei membri esportatori e/o tra i rappresentanti dei membri importatori, se del caso, nuovi titolari di queste funzioni, a titolo temporaneo o permanente.
Accordo - art. 9
Articolo 9 Sessioni del consiglio 1. Il Consiglio si riunisce di norma in sessione ordinaria una volta ogni semestre dell'annata della iuta. 2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per propria decisione o dietro richiesta a) del direttore esecutivo, d'accordo con il presidente del Consiglio; oppure b) della maggioranza dei membri esportatori o della maggioranza dei membri importatori; oppure c) dei membri che detengono almeno 500 voti. 3. Salvo diversa decisione del Consiglio, presa con votazione speciale, le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione. Qualora, su invito di un membro, il Consiglio si riunisca in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, tale membro prende a suo carico le spese supplementari che ne derivano. 4. La data delle sessioni e il corrispondente ordine del giorno vengono comunicati ai membri dal direttore esecutivo con almeno 30 giorni d'anticipo, fatta, eccezione per i casi urgenti, in cui la comunicazione deve essere effettuata con almeno 7 giorni d'anticipo.
Accordo - art. 10
Articolo 10 Distribuzione dei voti 1. Tanto i membri esportatori quanto i membri importatori detengono rispettivamente un totale di 1000 voti. 2. I voti dei membri esportatori sono cosi' suddivisi: 150 voti sono ripartiti in modo uguale tra tutti i membri esportatori, approssimati all'intero per eccesso o per difetto nei confronti di ciascun membro; i voti restanti sono ripartiti in proporzione al volume medio delle esportazioni nette di iuta e di prodotti da essa derivati nelle tre annate precedenti, a condizione che il numero massimo di voti di ciascun membro esportatore non superi 450. I voti in eccesso rispetto al numero massimo sono distribuiti proporzionalmente alle quote commerciali a tutti i membri esportatori aventi meno di 250 voti singolarmente. 3. I voti dei membri importatori vengono suddivisi come segue: ciascun membro dispone, come base, di 5 voti, a condizione che il totale dei voti di base non sia superiore a 125. I voti restanti vengono ripartiti proporzionalmente al volume medio annuo delle rispettive importazioni nette di iuta e di prodotti da essa derivati nel triennio calcolato a decorrere dal quarto anno civile precedente la distribuzione dei voti. 4. Il Consiglio distribuisce i voti per ciascun esercizio finanziario all'inizio della prima sessione dell'anno stesso, in conformita' del presente articolo. La ripartizione cosi' fissata rimane in vigore per il resto dell'esercizio, salvo nei casi di cui al paragrafo 5 del presente articolo. 5. Qualora la composizione dell'Organizzazione subisca una modifica, oppure qualora i diritti di voto di un membro siano sospesi o ristabiliti a norma di una disposizione del presente accordo, il Consiglio ridistribuisce i voti all'interno della categoria o delle categorie di membri interessate, in conformita' del presente articolo. Il Consiglio stabilisce la data alla quale la ridistribuzione dei voti deve diventare operativa. 6. I voti non possono essere frazionati. 7. Per arrotondare il numero dei voti, una frazione inferiore a 0,5 deve essere approssimata per difetto ed una frazione superiore o pari a 0,5 deve essere approssimata per eccesso.
Accordo - art. 11
Articolo 11 Procedura di votazione del Consiglio 1. Ciascun membro dispone di tutti i voti che gli sono attribuiti e non e' autorizzato a frazionarli, ma puo' disporre differentemente dei voti che gli sono attribuiti a norma del paragrafo 2 del presente articolo. 2. Con notifica scritta al Presidente del Consiglio, ogni singolo membro esportatore puo' autorizzare qualsiasi altro membro esportatore, ed ogni singolo membro importatore puo' autorizzare qualsiasi altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi ed a disporre dei suoi voti nelle riunioni del Consiglio. 3. Un membro autorizzato da un altro membro a disporre dei voti detenuti da quest'ultimo a norma dell'articolo 10, esercita il diritto di voto in conformita' delle istruzioni del membro che lo ha autorizzato. 4. In caso di astensione, si ritiene che un membro non abbia votato.
Accordo - art. 12
Articolo 12 Decisioni e raccomandazioni del Consiglio 1. Il Consiglio cerca di prendere tutte le decisioni e di formulare tutte le raccomandazioni all'unanimita'. Qualora non si raggiunga l'unanimita', il Consiglio prende tutte le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni a maggioranza semplice, a meno che il presente accordo non stabilisca una votazione speciale. 2. Qualora i voti di un membro siano espressi ad una riunione del Consiglio in conformita' dell'articolo 11, paragrafo 2, tale membro, ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, viene considerato presente e votante. 3. Tutte le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio devono essere conformi al disposto del presente accordo.
Accordo - art. 13
Articolo 13 Numero legale alle riunioni del Consiglio 1. Il numero legale alle riunioni del Consiglio e' costituito dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, se tali membri detengono almeno due terzi dei voti totali nelle rispettive categorie. 2. Se non si raggiunge il numero legale di cui al paragrafo 1 del presente articolo ne' il giorno fissato per la riunione ne' il giorno successivo, a decorrere dal terzo giorno, esso si ritiene costituito, dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, purche' tali membri detengano la maggioranza dei voti totali nelle rispettive categorie. 3. Ogni membro rappresentato in conformita' dell'articolo 11, paragrafo 2, viene considerato presente.
Accordo - art. 14
Articolo 14 Cooperazione con altre organizzazioni 1. Per quanto possibile l'Organizzazione ricorre ad organismi quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il Centro commerciale internazionale UNCTAD/GATT (ITC), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale e la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), avvalendosi delle strutture e dei servizi da esse offerti, nonche' della loro competenza. Qualora ritenga che tali strutture, servizi e competenze siano insufficienti o inadeguati ai fini dell'efficace funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio, se le circostanze lo giustificano, interviene affinche' i lavori necessari vengano svolti in modo efficace, eventualmente dall'Organizzazione per proprio conto. 2. Il Consiglio puo' prendere tutte le disposizioni opportune per consultare l'organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi organi, in particolare l'UNCTAD, nonche' la FAO, le altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative e non governative al fine di cooperare con esse. 3. In considerazione della funzione specifica assegnata all'UNCTAD nel settore degli scambi internazionali di prodotti di base, il Consiglio tiene questa organizzazione adeguatamente informata delle sue attivita' e dei suoi programmi di lavoro.
Accordo - art. 15
Articolo 15 Ammissione di osservatori Il Consiglio puo' invitare qualsiasi non membro o qualsiasi organizzazione, di cui agli articoli 14 e 31, aventi interessi nel settore degli scambi internazionali della iuta e prodotti derivati, oppure dell'industria corrispondente, ad assistere ad una qualsiasi delle sue riunioni in qualita' di osservatore.
Accordo - art. 16
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