DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1985, n. 90

Type DPR
Publication 1985-02-07
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1969, n. 1289, concernente il regolamento per la disciplina delle forniture dei materiali occorrenti al Ministero della sanita' e dei servizi da eseguirsi in economia;

Attesa la necessita' di ridisciplinare, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i servizi, i lavori e le provviste da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della sanita';

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 1985;

Su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento, vistato dal Ministro proponente, concernente le spese da farsi in economia da parte del Ministero della sanita'. Il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1969, n. 1289, e' abrogato.

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DEGAN, Ministro della sanita'

GORIA, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 marzo 1985

Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 27

Regolamento delle spese in economia del Ministero della sanità- art. 1

Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 20 agosto 2001, n.384](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-08-20;384)))

Regolamento delle spese in economia del Ministero della sanità- art. 2

Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 20 agosto 2001, n.384](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-08-20;384)))

Regolamento delle spese in economia del Ministero della sanità- art. 3

Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 20 agosto 2001, n.384](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-08-20;384)))

Regolamento delle spese in economia del Ministero della sanità- art. 4

Art. 4. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 20 agosto 2001, n.384](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-08-20;384)))

Regolamento delle spese in economia del Ministero della sanità- art. 5

Art. 5. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 20 agosto 2001, n.384](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-08-20;384)))

Regolamento delle spese in economia del Ministero della sanità- art. 6

Art. 6. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 20 agosto 2001, n.384](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-08-20;384)))

Regolamento delle spese in economia del Ministero della sanità- art. 7

Art. 7. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 20 agosto 2001, n.384](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-08-20;384)))

Regolamento delle spese in economia del Ministero della sanità- art. 8

Art. 8. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 20 agosto 2001, n.384](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-08-20;384)))

Regolamento delle spese in economia del Ministero della sanità- art. 9

Art. 9. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 20 agosto 2001, n.384](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-08-20;384)))

Regolamento delle spese in economia del Ministero della sanità- art. 10

Art. 10. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 20 agosto 2001, n.384](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-08-20;384)))

Regolamento delle spese in economia del Ministero della sanità- art. 11

Art. 11. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 20 agosto 2001, n.384](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-08-20;384)))

Regolamento delle spese in economia del Ministero della sanità- art. 12

Art. 12. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 20 agosto 2001, n.384](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-08-20;384)))

Regolamento delle spese in economia del Ministero della sanità- art. 13

Art. 13. (1) Alla ricezione, custodia, conservazione e distribuzione dei materiali sanitari, comunque acquisiti per l'attuazione dei compiti istituzionali propri del Ministero della sanita', si provvede a mezzo del magazzino centrale del materiale profilattico, che ha sede a Roma. (2) Il Ministro della sanita', sentito il Ministro del tesoro, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, puo' istituire magazzini periferici per la conservazione e la distribuzione dei materiali sanitari, fissandone l'ambito di competenza interregionale, la dotazione organica del personale e l'ufficio principale circoscrizionale dal quale immediatamente dipende ciascun magazzino periferico. (3) I magazzini sono affidati a consegnatari, tenuti alla resa del conto giudiziale: si osservano, al riguardo, le disposizioni recate dal regolamento approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-11-30;718), nonche' quelle della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. (4) Ai fini della gestione amministrativo-contabile, i magazzini dipendono dalla Direzione generale degli affari amministrativi e del personale; compete a tale Direzione generale, in particolare, il coordinamento delle attivita' e dei servizi dei magazzini, la verifica di tutti gli atti riguardanti la gestione e la conservazione dei materiali ivi custoditi, l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare l'efficienza mobiliare ed immobiliare, il controllo dello stato di manutenzione e di funzionamento degli impianti tecnologici e delle attrezzature. (5) I materiali profilattici che sono dichiarati dalla competente Direzione generale tecnica non piu' rispondenti alle esigenze d'impiego, anche in relazione a specifiche norme di validita', devono essere distrutti: il relativo scarico contabile, di cui all'[art. 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827~art194), e' autorizzato dal Direttore generale degli affari amministrativi e del personale. Visto, il Ministro della sanita' DEGAN NOTE Nota all'[art. 13, comma 3: - Il D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-11-30;718~art13-com3), approva il regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato. - La [legge 18 novembre 1923, n. 2440](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1923-11-18;2440), detta nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato. - Il [R.D. 23 maggio 1924, n. 827](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827), approva il regolamento di esecuzione della [legge n. 2440/1923](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1923;2440). Nota all'art. 13, comma 5: - Il testo dell'[art. 194 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827~art194), e' il seguente: "Art. 194. - Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, ne' per negligenza, ne per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna. Non possono neppure essere discaricati quando abbiano usato irregolarita' o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili. Quando viene accordato il discarico, questo deve risultare da un decreto del Ministro da cui l'agente dipende. Tale decreto, pero', vale a porre in regola la gestione del contabile nei rapporti amministrativi, ma non produce alcuno effetto di legale liberazione, rimanendo integro e non pregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulla responsabilita' dell'agente. I decreti ministeriali di discarico non sono sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti".

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