DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1985, n. 91
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 362, con il quale e' stato approvato il regolamento sui servizi in economia dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;
Vista la legge 25 maggio 1978, n. 233;
Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 39;
Attesa la necessita' di emanare un nuovo regolamento sui servizi in economia dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per adeguare la normativa alle esigenze dei servizi dell'Azienda medesima ed alle disposizioni di legge intervenute nel frattempo;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 gennaio 1985;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Articolo unico
1.E' approvato l'annesso regolamento sui servizi in economia dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, composto di dodici articoli e vistato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
2.Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il regolamento sui servizi in economia dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 362.
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GAVA, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 marzo 1985
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 26
Regolamento delle spese in economia dell'azienda di Stato per i servizi telefonici- art. 1
REGOLAMENTO DELLE SPESE DA FARSI IN ECONOMIA DA PARTE DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI Art. 1. 1. I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per loro natura, possono farsi in economia da parte degli organi centrali e periferici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sempreche' non siano attribuiti dalla legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono i seguenti: a) acquisto di materiali, locazione di immobili per brevi periodi possibilmente non superiori a sei mesi, noleggio di macchinari speciali e prestazioni d'opera, occorrenti per l'urgente manutenzione ordinaria e straordinaria della rete telefonica nazionale effettuata direttamente; b) acquisti e prestazioni per l'esercizio e l'urgente manutenzione degli uffici telefonici interurbani, delle stazioni telefoniche, degli immobili anche in uso e dei relativi impianti tecnologici; c) spese di condominio degli immobili e per il funzionamento degli impianti tecnologici; spese per la pulizia dei locali e per la vigilanza armata; d) acquisti e prestazioni inerenti all'esercizio, manutenzione e riparazione degli autoveicoli, alla custodia e al ricovero degli stessi; acquisti di carburanti e lubrificanti; e) oneri di sdoganamento, trasporto, spedizione, imballaggio e facchinaggio, di locomozione del personale nell'ambito della sede di servizio, di pedaggi autostradali e di quelli derivanti dall'uso di mezzi di trasporto per l'accesso agli impianti telefonici; f) acquisto, noleggio e manutenzione dei mobili, degli arredi, delle macchine di ufficio, di strumenti per elaborazioni tecniche, esperimenti e misure; g) acquisto e confezione di indumenti per il personale che ne ha diritto in base alle vigenti disposizioni, esclusi gli indumenti per i quali esista specifico capitolato tecnico; h) acquisti di cancelleria, stampati, libri, notiziari; acquisto e abbonamento a pubblicazioni, riviste, giornali e periodici; acquisto di materiale per disegno e fotografia; spese per rilegatura, stampa e riproduzione, fotocopia e copiatura da affidare a ditte commerciali unicamente nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedere con proprio personale; i) acquisti su piazza di attrezzature e materiali necessari alle lavorazioni da eseguire nei laboratori e nelle officine dell'Azienda; l) fornitura di energia elettrica, acqua e gas nonche' spese di allacciamento; oneri fiscali; m) spese postali, telegrafiche, telefoniche, di radiotelevisione, filodiffusione; n) spese per l'organizzazione e partecipazione a mostre, esposizioni, convegni e conferenze; o) spese per pubblicita' e per inserzione su giornali, periodici e riviste; p) lavori di manutenzione urgente delle strade di accesso alle stazioni radiotelefoniche; q) lavori e forniture indispensabili ed urgenti, di cui la quantita' ed il valore non possono essere esattamente determinati; r) spese per opere indispensabili per la sicurezza del servizio che richiedono un intervento immediato. ((s) spese per lo svolgimento dei corsi professionali debitamente approvati, per l'acquisto del materiale didattico relativo ai corsi stessi e per lo svolgimento di esami,compresi quelli finalizzati all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.)) ((2. Per le spese di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), n), o), p), r) ed s), il ricorso alla gestione in economia e' ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a L. 150.000.000.))
Regolamento delle spese in economia dell'azienda di Stato per i servizi telefonici- art. 2
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