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LEGGE 7 marzo 1985, n. 98

Current text a fecha 1985-04-13

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico A decorrere dal 1 gennaio 1983 l'importo delle indennità di cui all'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, è posto a totale carico dello Stato e la conseguente spesa fa carico allo stanziamento iscritto al capitolo 4081 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1985 e per quelli successivi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 marzo 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri DEGAN, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

NOTE - L'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, prevede un'indennità per il proprietario di animali abbattuti perchè infetti o sospetti di infezione o di contaminazione.