LEGGE 14 marzo 1985, n. 102
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 16 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 31, è abrogato.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.