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LEGGE 25 marzo 1985, n. 106

Current text a fecha 1985-04-16

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, semprechè compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, non sono considerati aeromobili ai sensi dell'articolo 743 del codice della navigazione. Gli apparecchi di cui al comma precedente, eccedenti i limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di aeromobili. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo.

NOTE Nota all'art. 1, primo comma: - Il testo dell'art. 743 del codice della navigazione è il seguente: "Art. 743. Nozione di aeromobile. - Per aeromobile si intende ogni macchina atta al trasporto per aria di persone o cose da un luogo ad un altro. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche, sono stabilite dal regolamento".