La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, semprechè compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, non sono considerati aeromobili ai sensi dell'articolo 743 del codice della navigazione. Gli apparecchi di cui al comma precedente, eccedenti i limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di aeromobili. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo.
NOTE Nota all'art. 1, primo comma: - Il testo dell'art. 743 del codice della navigazione è il seguente: "Art. 743. Nozione di aeromobile. - Per aeromobile si intende ogni macchina atta al trasporto per aria di persone o cose da un luogo ad un altro. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche, sono stabilite dal regolamento".