← Current text · History

LEGGE 25 marzo 1985, n. 107

Current text a fecha 1985-04-16

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Salvo quanto disposto nel capo IV del titolo I del libro II del codice penale, le pene previste per i reati consumati o tentati di omicidio volontario, lesioni volontarie, minaccia, percosse, violenza privata, sequestro di persona, sequestro di persona a scopo di estorsione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, rapina, estorsione, in danno di persona che gode della speciale protezione prevista nell'articolo 1 della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973, sono aumentate da un terzo alla metà, quando tali reati sono determinati, anche indirettamente, dalle funzioni esercitate dalla persona offesa. Le pene previste per i reati consumati e tentati di violazione di domicilio e danneggiamento, commessi contro uffici e domicili privati appartenenti alle persone indicate nel comma precedente o contro i mezzi di trasporto impiegati dalle suddette persone, sono aumentate da un terzo alla metà, quando tali reati sono determinati, anche indirettamente, dalle funzioni esercitate dalla persona offesa.