DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1985, n. 108
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 90, 100 e 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
Dopo il quinto comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216, sono aggiunti i seguenti commi: "I genitori, che in occasione del censimento generale della popolazione si dichiarano appartenenti a due diversi gruppi linguistici tra quelli di cui al primo comma del presente articolo, qualora non concordino circa la dichiarazione di appartenenza ad uno dei due gruppi linguistici da rendere per conto dei figli minori, possono astenersi dal rendere tale dichiarazione, dandone atto nell'apposito modulo. Tale facolta' puo' essere esercitata dai predetti genitori anche nei casi di cui alla lettera a) (temporaneamente assenti dalla provincia alla data del censimento) e alla lettera b) (nuovi residenti in provincia dopo la data del censimento) del precedente terzo comma e con le modalita' ivi previste. Ai soli fini dell'applicazione del disposto del primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, i genitori che si siano avvalsi della facolta' di cui al comma precedente, possono, in qualsiasi momento durante il periodo intercensuario, dichiarare l'appartenenza dei figli minori ad uno dei tre gruppi linguistici, con le modalita' di cui al citato art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. I figli di genitori che si siano avvalsi della facolta' di cui al precedente sesto comma, devono rendere, entro sei mesi dal raggiungimento della maggiore eta' o del riacquisto della capacita', la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici con le modalita' di cui al gia' citato art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15".
NOTE Nota all'art. 1: - Il testo aggiornato dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216, comprensivo anche delle modifiche apportate dal presente decreto e' il seguente: "1. - La dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici viene resa e sottoscritta nel censimento generale della popolazione da ogni cittadino maggiorenne residente in provincia di Bolzano o dal legale rappresentante. 2. - Copia della dichiarazione rimane al dichiarante mentre l'originale viene conservato nel comune di residenza che, salva a tutti gli effetti la segretezza dei dati del censimento, a richiesta dell'interessato, certifica l'appartenenza ad un gruppo linguistico in base al documento conservato presso il comune stesso. 3. - La dichiarazione di cui al primo comma puo' essere resa successivamente alle operazioni di rilevazione censuaria nel comune di residenza con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15: a) dal cittadino o dal legale rappresentante che alla data del censimento sia residente in uno dei comuni della provincia di Bolzano, ma che nel periodo delle operazioni di rilevazione censuaria non abbia reso la dichiarazione perche' temporaneamente assente dalla provincia stessa. In questo caso la dichiarazione deve essere resa nel comune di residenza entro sei mesi dal rientro in provincia; b) dal cittadino o dal legale rappresentante che, non essendo stato residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento, trasferisce la propria residenza in un comune di detta provincia nel periodo intercensuario. In questo caso la dichiarazione deve essere resa nel comune suddetto entro sei mesi dal trasferimento; c) dal cittadino che nel periodo intercensuario raggiunge la maggiore eta' o riacquista la capacita' ed intende modificare la dichiarazione resa dal legale rappresentante nel censimento o ai sensi della precedente lettera b). In questi casi la dichiarazione deve essere resa nel comune di residenza nel termine di sei mesi dal raggiungimento della maggiore eta'. 4. - Copia delle dichiarazioni di cui al comma precedente, qualora siano rese entro quattro mesi dalla data del censimento, sono trasmesse dal comune, tramite l'ufficio statistica e studi della provincia di Bolzano, all'Istituto centrale di statistica ai fini della determinazione ufficiale del dato globale della consistenza dei gruppi linguistici. 5. - La dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici ha validita' fino a quando non sara' sostituita dalla dichiarazione resa nel successivo censimento. 6. - I genitori, che in occasione del censimento generale della popolazione si dichiarano appartenenti a due diversi gruppi linguistici tra quelli di cui al primo comma del presente articolo, i quali non concordino circa la dichiarazione di appartenenza ad uno dei due gruppi linguistici da rendere per conto dei figli minori, possono astenersi dal rendere tale dichiarazione, dandone atto nell'apposito modulo. Tale facolta' puo' essere esercitata dai predetti genitori anche nei casi di cui alla lettera a) (temporaneamente assenti dalla provincia alla data del censimento) e alla lettera b) (nuovi residenti in provincia dopo la data del censimento) del precedente terzo comma e con le modalita' ivi previste. 7. - Ai soli fini dell'applicazione del disposto del primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, i genitori che si siano avvalsi della facolta' di cui al comma precedente, possono, in qualsiasi momento durante il periodo intercensuario, dichiarare l'appartenenza dei figli minori ad uno dei tre gruppi linguistici, con le modalita' di cui al citato art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 8. - I figli di genitori che si siano avvalsi della facolta' di cui al precedente sesto comma, devono rendere, entro sei mesi dal raggiungimento della maggiore eta' o del riacquisto della capacita', la dichiarazione di appartenenza, ad uno dei tre gruppi linguistici con le modalita' di cui, al gia' citato art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 9. - In caso di incompletezza o di errori concernenti la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, riscontrati in sede di revisione, non si fa luogo a rettifica di ufficio ma si procede all'acquisizione di una nuova dichiarazione con le stesse modalita' delle operazioni di censimento. 10. - Al fine di concorrere ad assicurare la liberta' e la segretezza della dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, il presidente della giunta provinciale ha diritto di chiedere all'ufficio provinciale di censimento ispezioni sullo svolgimento delle operazioni di censimento e di segnalare al commissario del Governo irregolarita', comunque rilevate. Il commissario del Governo, accertata l'irregolarita', adotta i provvedimenti necessari. 11. - I provvedimenti adottati sono comunicati contestualmente al presidente della giunta provinciale e al comune competente. La giunta provinciale ha facolta' di proporre ricorso nelle competenti sedi per violazione di norme poste a tutela della liberta' e della segretezza della dichiarazione di cui al primo comma. 12. - I dati del censimento relativo alla consistenza dei gruppi linguistici in provincia di Bolzano sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".
Art. 2
Norma transitoria
Ai cittadini che in sede della rilevazione censuaria del 1981, ovvero nei casi e nei termini di cui al terzo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216, abbiano omesso di rendere - per se' o per i figli minori - la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, oppure l'abbiano resa in modo erroneo, secondo quanto risulta dall'esemplare della dichiarazione stessa conservato presso il comune di residenza, e' concesso - in relazione alla prima applicazione della disciplina prevista dal citato art. 18 - il termine di sei mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per rendere la dichiarazione medesima con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e cio' anche per gli effetti di cui al quarto comma del precitato art. 18. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SCALFARO, Ministro dell'interno
MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 aprile 1985
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 29
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.