LEGGE 9 marzo 1985, n. 110
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
Al fine del sostegno degli investimenti nei settori produttivi e infrastrutturali, le residue risorse del "Fondo investimenti e occupazione" relativo all'anno 1984, pari a 1.684,5 miliardi di lire, sono ripartite come segue: a) 366,5 miliardi per l'incremento del "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; b) 370 miliardi per l'incremento del fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni; c) 100 miliardi per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni; d) 450 miliardi per un'assegnazione straordinaria al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, per le finalità di cui all'articolo 54 della legge 7 agosto 1982, n. 526, da erogarsi secondo i criteri indicati nell'articolo stesso; e) 80 miliardi per ulteriore apporto al fondo per il finanziamento delle agevolazioni al commercio di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517; f) 30 miliardi da assegnare alla regione Calabria, per interventi urgenti relativi al trasferimento di centri abitati; g) 40 miliardi per ulteriore apporto al fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane; h) 50 miliardi per un ulteriore apporto alle disponibilità finanziarie della legge 29 maggio 1982, n. 308, specificamente destinato: quanto a lire 10 miliardi alle finalità di cui all'articolo 11; quanto a lire 10 miliardi alle finalità di cui all'articolo 12; quanto a lire 30 miliardi alle finalità di cui all'articolo 14 della stessa legge; i) 48 miliardi per consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.a. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 24 miliardi. Per la medesima finalità i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati della somma di lire 8 miliardi ciascuno. Dell'aumento di capitale sociale predetto 30 miliardi dovranno essere destinati dalla GEPI S.p.a. all'aumento del capitale sociale della INSAR S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 febbraio 1982, n. 25; l) 70 miliardi da conferire per 35 miliardi all'ENI e per 35 miliardi all'IRI, in aumento dei rispettivi fondi di dotazione, per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi a nuove iniziative anche in concorso con soggetti pubblici e privati nei settori dell'industria manifatturiera e del terziario avanzato da localizzare nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I fondi sono conferiti ai singoli enti sulla base dei progetti approvati dal CIPE; m) 55 miliardi per l'avvio di centri di ricerca nel Mezzogiorno in ragione di 35 miliardi alla CIRA S.p.a. per la realizzazione del Centro di ricerche aerospaziali, di 10 miliardi all'ENI per il Centro di ricerca sul carbone in Sardegna, di 10 miliardi all'EFIM per il Centro di ricerca sull'alluminio e sulle nuove leghe in Sardegna; n) 15 miliardi all'ITALKALI società collegata all'Ente minerario siciliano per il finanziamento di programmi di valorizzazione delle risorse minerarie siciliane e lire 10 miliardi all'ENI da destinare al completamento dell'impianto di eduzione delle acque funzionale al bacino minerario dell'Iglesiente. I relativi progetti saranno approvati dal CIPE.
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