DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1985, n. 119

Type DPR
Publication 1985-04-04
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 7 febbraio 1985 - comunicata in data 7 febbraio 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38-bis del 13 febbraio 1985, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge - con la quale e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'articolo unico della legge 12 giugno 1984, n. 219, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, concernente misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennita' di contingenza", nei termini in detta sentenza indicati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1985; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; Decreta: E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo unico della legge 12 giugno 1984, n. 219 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 giugno 1984), che ha convertito in legge il decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 17 aprile 1984), concernente misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennita' di contingenza, limitatamente al primo comma, nella parte che ha convertito in legge, senza modificazioni, l'art. 3 del decreto-legge suddetto, articolo che reca il seguente testo: "Per il semestre febbraio-luglio 1984, i punti di variazione della misura della indennita' di contingenza e di indennita' analoghe, per i lavoratori privati, e della indennita' integrativa speciale di cui all'art. 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, per i dipendenti pubblici, restano determinati in due dal 1° febbraio e non possono essere determinati in piu' di due dal 1 maggio 1984"; nonche' al penultimo comma, che reca il seguente testo: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1984), limitatamente a quelli di cui all'art. 3 di quest'ultimo decreto-legge. I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 9 giugno 1985.

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

SCALFARO, Ministro dell'interno

MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

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