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LEGGE 4 aprile 1985, n. 123

Current text a fecha 2010-10-09

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sono reclutati, oltre che dal personale di cui all'articolo 3, lettera b), della legge 8 marzo 1958, n. 233, dagli allievi di corsi regolari di tre anni svolti presso l'Accademia aeronautica. A detti corsi possono essere ammessi i giovani in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota di aeroplano.

NOTE Note agli articoli 1, 5, secondo comma, ed 8: - Il testo degli articoli 3 e 4 della legge 8 marzo 1958, n. 233, è il seguente: "Art. 3. - I sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sono tratti: a) dagli allievi dell'Accademia aeronautica riconosciuti durante il secondo o il terzo anno accademico non più in possesso dei requisiti fisici o mancanti dell'attitudine necessaria per il conseguimento del brevetto di pilota militare; b) previo concorso per titoli e per esami: 1) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare che abbiano compiuto il servizio di prima nomina; 2) dai marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno due anni di anzianità di grado nonchè dai marescialli e dagli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore. I limiti di età per la partecipazione al concorso di cui alla lettera b) del comma precedente sono stabiliti in anni ventisette e trentasei rispettivamente per gli ufficiali e i sottufficiali. Il requisito dell'età deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. Art. 4. - La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo agli allievi di cui alla lettera a) dell'art. 3 è conferita, nei limiti dei posti disponibili nell'organico del ruolo, dopo che gli stessi hanno conseguito l'idoneità in tutti gli esami del terzo anno di corso, a norma dell'ordinamento dell'Accademia aeronautica. L'anzianità assoluta nel grado decorre dalla data di nomina ad aspirante, conferita a norma del suddetto ordinamento. A tale anzianità si applicano le deduzioni previste dal terzo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, fermo il disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo. L'anzianità relativa è stabilita in conformità degli esami al termine del terzo anno di corso".