LEGGE 1 aprile 1985, n. 125
La Camera dei deputati, ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sui legni tropicali, adottato a Ginevra il 18 novembre 1983.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 37 dell'accordo stesso.
Art. 3
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue L. 25.000.000 per il triennio 1985-87, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per "ratifiche ed esecuzioni di accordi internazionali". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Accord International
ACCORD INTERNATIONAL DE 1983 SUR LES BOIS TROPICAUX Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo. ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1983 SUI LEGNI TROPICALI PREAMBOLO LE PARTI al presente Accordo, - Rammentando la dichiarazione ed il programma di azione relativo all'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale, adottati dall'Assemblea generale, - Rammentando le risoluzioni 93 (IV) e 124 (V), relative al Programma integrato per i prodotti di base, adottate dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo durante la sua quarta e quinta sessione, - Riconosciute l'importanza e la necessita' di salvaguardare e di valorizzare adeguatamente ed effettivamente le foreste tropicali per assicurarne lo sfruttamento ottimale pur mantenendo l'equilibrio ecologico delle regioni interessate e della biosfera, - Riconosciuta l'importanza dei legni tropicali per l'economia dei membri, in particolare per l'esportazione dei membri produttori e le necessita' di approvvigionamento dei membri consumatori, - Desiderando creare un contesto di cooperazione internazionale tra i membri produttori ed i membri consumatori al fine di trovare delle soluzioni ai problemi dell'economia dei legni tropicali, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo 1 (Obiettivi) Per raggiungere gli obiettivi pertinenti, adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo nelle sue risoluzioni 93 (IV) e 124 (V) relative al Programma integrato per i prodotti di base, nell'interesse sia dei membri produttori che dei membri consumatori e tenuto conto della sovranita' dei membri produttori sulle loro risorse naturali, gli obiettivi dell'Accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali (qui di seguito denominato "il presente Accordo") sono i seguenti: a) offrire una struttura efficace per la cooperazione e le consultazioni tra i membri produttori e i membri consumatori di legni tropicali per quanto riguarda tutti gli aspetti attinenti all'economia dei legni tropicali; b) favorire l'espansione e la diversificazione del commercio internazionale di legni tropicali e il miglioramento delle caratteristiche strutturali del mercato dei legni tropicali, tenendo conto da una parte dell'aumento a lungo termine del consumo e della continuita' degli approvvigionamenti, e dall'altra di prezzi remunerativi per i produttori ed equi per i consumatori e del miglioramento dell'accesso ai mercati; c) favorire e sostenere la ricerca-sviluppo per migliorare la gestione delle foreste e l'uso del legno; d) migliorare le informazioni sul mercato per assicurare una maggiore trasparenza del mercato internazionale dei legni tropicali; e) incoraggiare una maggiore e piu' intensa trasformazione dei legni tropicali nei paesi membri produttori al fine di stimolare la loro industrializzazione e di accrescere cosi' le loro entrate dell'esportazione; f) incoraggiare i membri a sviluppare le attivita' di rimboschimento dei legni industriali tropicali e di gestione delle foreste; g) migliorare la commercializzazione e la distribuzione delle esportazioni di legni tropicali dei membri produttori; h) incoraggiare l'elaborazione di politiche nazionali tendenti ad assicurare con continuita' l'uso e la conservazione delle foreste tropicali e delle loro risorse genetiche e a mantenere l'equilibrio ecologico delle regioni interessate.
Accordo - art. 2
Articolo 2 (Definizioni) Ai fini del presente Accordo: 1) per "legni tropicali" si intende il legno tropicale non conifero per uso industriale (legno industriale) che cresce o e' prodotto nei paesi situati tra il Tropico del Cancro ed il Tropico del Capricorno. Questo termine si applica ai tronchi d'albero abbattuti, legnami da falegnameria, impiallacciature e legni compensati. In questa definizione sono anche inclusi i legni compensati composti solo in parte da conifere di origine tropicale; 2) per "trasformazione piu' avanzata" si intende la trasformazione dei tronchi d'albero in prodotti primari di legno industriale tropicale e i prodotti semi-finiti e finiti composti completamente o quasi completamente da legni tropicali; 3) per "membro" si intende un governo, o una organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 5, che ha accettato di essere vincolato dal presente Accordo, sia che quest'ultimo sia in vigore a titolo provvisorio o a titolo definitivo; 4) per "membro produttore" si intende ogni paese dotato di risorse forestali tropicali e/o esportatore netto di legni tropicali in termini di volume menzionato all'allegato A e che diventa parte del presente Accordo, ed ogni paese non menzionato all'allegato A, dotato di risorse forestali tropicali e/o esportatore netto di legni tropicali in termini di volume, che diviene parte all'Accordo e che il Consiglio, col consenso del suddetto paese, dichiara membro produttore; 5) per "membro consumatore" si intende ogni paese menzionato all'allegato B, che diventa parte al presente Accordo, o ogni paese non menzionato all'allegato B che diventa parte all'Accordo e che il Coniglio, con il consenso di detto paese, dichiara membro consumatore; 6) per "organizzazione" si intende l'organizzazione internazionale dei legni tropicali istituita conformemente all'articolo 3; 7) per "Consiglio" si intende il Consiglio internazionale dei legni tropicali istituito conformemente all'articolo 6; 8) per "votazione speciale" si intende una votazione che richiede almeno i due terzi dei suffragi espressi dai membri produttori presenti e votanti ed almeno il 60 per cento dei suffragi espressi dai membri consumatori presenti e votanti, conteggiati separatamente, a condizione che detti suffragi siano espressi da almeno la meta' dei membri produttori presenti e votanti e da almeno la meta' dei membri consumatori presenti e votanti; 9) per "votazione a maggioranza semplice ripartita" si intende una votazione che richiede piu' della meta' dei suffragi espressi dai membri produttori presenti e votanti e piu' della meta' dei suffragi espressi dai membri consumatori presenti e votanti, conteggiati separatamente; 10) per "esercizio" si intende il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre incluso; 11) per "monete liberamente utilizzabili" si intendono il marco tedesco, il dollaro USA, il franco francese, la lira sterlina, lo yen ed ogni altra moneta eventualmente designata da una organizzazione monetaria internazionale competente come moneta correntemente usata per effettuare pagamenti di transazioni internazionali e correntemente negoziata sui principali mercati dei cambi.
Accordo - art. 3
Articolo 3 (Creazione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali) 1. Viene creata una Organizzazione internazionale dei legni tropicali incaricata di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo e di controllarne il funzionamento. 2. L'Organizzazione svolge le sue funzioni tramite il Consiglio internazionale dei legni tropicali istituito conformemente all'articolo 6, i comitati e gli altri organi sussidiari di cui all'articolo 24, nonche' il Direttore esecutivo ed il personale. 3. Il Consiglio, durante la sua prima sessione, decide il luogo in cui l'Organizzazione avra' la sua sede. 4. La sede dell'Organizzazione sara' sempre situata sul territorio di un membro.
Accordo - art. 4
Articolo 4 (Membri dell'Organizzazione) Vengono istituite due categorie di membri dell'Organizzazione, e cioe': a) i membri produttori e b) i membri consumatori.
Accordo - art. 5
Articolo 5 (Partecipazione di organizzazioni intergovernative) 1. Qualunque riferimento nel presente Accordo a dei "governi" vale anche per la Comunita' economica europea e per ogni altra organizzazione intergovernativa che abbia responsabilita' nella negoziazione, conclusione ed applicazione di accordi internazionali, in particolare accordi sui prodotti di base. Quindi ogni riferimento, nel presente Accordo, alla firma, ratifica, accettazione o approvazione, o alla notifica di applicazione a titolo provvisorio, o all'adesione, vale anche, nel caso di dette organizzazioni intergovernative, per la firma, ratifica, accettazione o approvazione, o per la notifica di applicazione a titolo provvisorio, o per l'adesione, di dette organizzazioni intergovernative. 2. In caso di votazione su questioni di loro competenza, dette organizzazioni intergovernative dispongono di un numero di voti pari al numero totale dei voti attribuibili ai loro Stati membri conformemente all'articolo 10. In tal caso, gli Stati membri di dette organizzazioni intergovernative non sono autorizzati ad esercitare il loro diritto di voto individuale.
Accordo - art. 6
Articolo 6 (Composizione del Consiglio internazionale dei legni tropicali) 1. L'autorita' al vertice dell'Organizzazione e' il Consiglio internazionale dei legni tropicali, che e' costituito da tutti i membri dell'Organizzazione. 2. Ciascun membro e' rappresentato al consiglio da un solo rappresentante e puo' designare dei supplenti e dei consiglieri per assistere alle sessioni del Consiglio. 3. Un supplente puo' agire e votare a nome del rappresentante in sua assenza o in circostanze eccezionali.
Accordo - art. 7
Articolo 7 (Poteri e funzioni del Consiglio) 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri e attua o controlla l'adempimento di tutte le funzioni necessarie all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo. 2. Il Consiglio adotta, con votazione speciale, i regolamenti necessari all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, in particolare il suo regolamento interno, il regolamento finanziario dell'Organizzazione e lo statuto del personale. Il regolamento finanziario regola in particolare le entrate e le uscite del conto amministrativo e del conto speciale. Il Consiglio puo' prevedere, nel suo regolamento interno, una procedura che gli consenta di prendere delle decisioni su questioni specifiche senza doversi riunire. 3. Il Consiglio tiene gli archivi di cui ha bisogno per adempiere alle funzioni conferitegli dal presente Accordo.
Accordo - art. 8
Articolo 8 (Presidente e Vice presidente del Consiglio) 1. Il Consiglio elegge ogni anno un Presidente ed un Vice presidente, che non vengono remunerati dalla Organizzazione. 2. Il Presidente ed il Vice presidente vengono eletti, uno tra i rappresentanti dei membri produttori, l'altro tra quelli dei membri consumatori. La presidenza e la vice presidenza vengono attribuite a turno ad una delle due categorie di membri per un anno, resta inteso tuttavia che tale avvicendamento non impedisce la rielezione, in circostanze eccezionali, del Presidente o del Vice presidente, o dell'uno e dell'altro, se il Consiglio decide in tal senso con una votazione speciale. In caso di assenza temporanea del Presidente, il Vice presidente assume la presidenza in sua vece. In caso di assenza temporanea contemporanea del Presidente e del Vice presidente, o in caso di assenza dell'uno o dell'altro o di tutti e due per la restante durata del mandato, il Consiglio puo' eleggere nuovi titolari tra i rappresentanti dei membri produttori e/o tra i rappresentati dei membri consumatori, a seconda del caso, a titolo temporaneo o per la restante durata del mandato del o dei predecessori.
Accordo - art. 9
Articolo 9 (Sessioni del Consiglio) Di regola, il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno. 2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria se cosi' decide o se cio' viene richiesto: a) dal Direttore esecutivo d'accordo con il Presidente del Consiglio; b) dalla maggioranza dei membri produttori o dalla maggioranza dei membri consumatori; o c) dai membri che detengono almeno 500 voti. 3. Le sessioni del Consiglio si tengono presso la sede dell'Organizzazione a meno che il Consiglio, con votazione speciale, non decida altrimenti. Se il Consiglio, su invito di un membro, si riunisce in un luogo che non sia la sede dell'Organizzazione, detto membro si assume le relative spese supplementari. 4. Il Direttore esecutivo comunica ai membri le sessioni ed il loro ordine del giorno con un preavviso di almeno sei settimane, tranne che in caso di urgenza in cui il preavviso sara' di almeno sette giorni.
Accordo - art. 10
Articolo 10 (Ripartizione dei voti) 1. I membri produttori detengono complessivamente 1.000 voti ed i membri consumatori detengono complessivamente 1.000 voti. 2. I voti dei membri produttori sono ripartiti come segue: a) 400 voti vengono ripartiti in parti uguali tra le tre regioni produttrici: Africa, America latina e Asia-Pacifico. I voti cosi' attribuiti a ciascuna di queste regioni vengono poi ripartiti in parti uguali tra i membri produttori di detta regione; b) 300 voti vengono ripartiti tra i membri produttori proporzionalmente alla parte di ciascuno nelle risorse forestali tropicali totali di tutti i membri produttori; e c) 300 voti vengono ripartiti tra i membri produttori proporzionalmente al valore medio delle loro esportazioni nette di legni tropicali durante l'ultimo periodo triennale del quale sono disponibili i dati definitivi. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il totale dei voti attribuiti conformemente al paragrafo 2 del presente articolo ai membri produttori della regione africana viene ripartito in parti uguali tra tutti i membri produttori di detta regione. Se avanzano dei voti, ciascuno di detti voti viene attribuito ad un membro produttore della regione africana: il primo al membro produttore che ottiene il maggior numero di voti calcolato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, il secondo al membro produttore che si trova al secondo posto per numero di voti ottenuti, e cosi' di seguito finche' tutti i rimanenti voti non vengano ripartiti. 4. Ai fini del calcolo della ripartizione dei voti conformemente al paragrafo 2 b) del presente articolo, per "risorse forestali tropicali" si intendono le formazioni forestali di latifoglie dense produttive come definite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). 5. I voti dei membri consumatori vengono ripartiti come segue: ciascun membro consumatore dispone di dieci voti di base; i rimanenti voti vengono ripartiti tra i membri consumatori proporzionalmente al volume medio delle loro importazioni nette di legni tropicali durante il periodo triennale che inizia quattro anni prima della ripartizione dei voti. 6. Il Consiglio ripartisce i voti per ogni esercizio all'inizio della sua prima sessione dell'esercizio conformemente alle disposizioni del presente articolo. Detta ripartizione rimane in vigore per tutto l'esercizio, con riserva delle disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo. 7. Allorche' viene cambiata la composizione dell'Organizzazione o allorche' il diritto di voto di un membro viene sospeso o reintegrato in applicazione di una disposizione del presente Accordo, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti all'interno della categoria o delle categorie dei membri in causa, conformemente alle disposizioni del presente articolo. Il Consiglio fissa allora la data in cui la nuova ripartizione dei voti avra' effetto. 8. I voti non possono essere frazionati.
Accordo - art. 11
Articolo 11 (Procedura della votazione al Consiglio) 1. Ogni membro dispone, per la votazione, del numero di voti che possiede e nessun membro puo' dividere i suoi voti. Tuttavia un membro non e' obbligato a votare nello stesso modo per quei voti che e' autorizzato ad usare in virtu' del paragrafo 2 del presente articolo. 2. Con notifica scritta inviata al Presidente del Consiglio, ogni membro produttore puo' autorizzare, sotto la propria responsabilita', ogni altro membro produttore, e ogni membro consumatore puo' autorizzare, sotto la propria responsabilita', ogni altro membro consumatore a rappresentare i suoi interessi e ad usare i suoi voti durante le riunioni del Consiglio. 3. Un membro che si astiene viene considerato come se non avesse utilizzato i suoi voti.
Accordo - art. 12
Articolo 12 (Decisioni e raccomandazioni del Consiglio) 1. Il Consiglio cerca di prendere tutte le decisioni e di fare tutte le sue raccomandazioni all'unanimita'. In mancanza di unanimita', tutte le decisioni e tutte le raccomandazioni del Consiglio vengono adottate con votazione a maggioranza semplice suddivisa, a meno che il presente Accordo non preveda una votazione speciale. 2. Se un membro si avvale delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 11 e i suoi voti vengono utilizzati durante una riunione del Consiglio, detto membro viene considerato, ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, come presente e votante.
Accordo - art. 13
Articolo 13 (Quorum al Consiglio) 1. Il quorum richiesto per le riunioni del Consiglio e' costituito dalla presenza della maggioranza dei membri produttori e dalla maggioranza dei membri consumatori, con riserva che i membri presenti abbiano almeno i due terzi del numero totale dei voti della loro categoria. 2. Se il quorum, definito al paragrafo 1 del presente articolo, non viene raggiunto il giorno stesso della sessione ne' il giorno dopo, il quorum e' costituito per i giorni successivi della sessione dalla presenza della maggioranza dei membri produttori e della maggioranza dei membri consumatori, con riserva che i membri presenti abbiano la maggioranza del numero totale dei voti della loro categoria. 3. Ogni membro rappresentato conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 11 viene considerato come presente.
Accordo - art. 14
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