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LEGGE 5 aprile 1985, n. 126

Current text a fecha 1985-04-16

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'attività di coltivazione dei funghi è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola.