La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'attività di coltivazione dei funghi è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L'attività di coltivazione dei funghi è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola.