La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo relativo alla protezione dei Mar Mediterraneo dall'inquinamento di origine terrestre, aperto alla firma ad Atene il 17 maggio 1980.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 3
Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche, concernente norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, stabilisce i criteri per l'attuazione delle misure, delle direttive e delle norme adottate ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del protocollo annesso alla presente legge.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Protocole
PROTOCOLE RELATIF A LA PROTECTION DE LA MER MEDITERRANEE CONTRE LA POLLUTION D'ORIGINE TELLURIQUE Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo. PROTOCOLLO relativo alla protezione del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento di origine terrestre LE PARTI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO, in quanto PARTI CONTRAENTI della Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, DESIDEROSI di dare applicazione all'articolo 4, paragrafo 2, e agli articoli 8 e 15 di detta Convenzione, CONSIDERANDO il rapido sviluppo delle attivita' umane nella zona del Mare Mediterraneo, particolarmente nel campo dell'industrializzazione e dell'urbanesimo, nonche' l'aumento stagionale delle popolazioni costiere dovuto al turismo, RICONOSCENDO il pericolo che l'inquinamento di origine terrestre costituisce per l'ambiente marino e per la salute umana nonche' i gravi problemi che ne derivano in molte acque costiere ed in estuari di fiumi del Mediterraneo, in genere dovuti allo scarico di rifiuti domestici ed industriali non trattati, insufficientemente trattati o inadeguatamente evacuati, RICONOSCENDO i diversi livelli di sviluppo tra gli Stati costieri e tenendo conto degli imperativi dello sviluppo economico e sociale dei paesi in via di sviluppo, DECISI ad adottare in stretta collaborazione tutte le misure necessarie a proteggere il Mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine terrestre, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1. Le parti contraenti del presente Protocollo (di seguito denominate "le Parti") prendono tutte le misure appropriate per prevenire, ridurre, combattere e controllare l'inquinamento della zona del Mare Mediterraneo, dovuto agli scarichi dei fiumi, degli stabilimenti costieri o degli emissari, oppure provenienti da qualsiasi altra fonte terrestre situata sul loro territorio.
Protocollo - art. 2
Articolo 2. Ai fini del presente Protocollo: a) si intende per "la Convenzione" la Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976; b) si intende per "organizzazione" l'organismo di cui all'articolo 13 della Convenzione; c) si intende per "limite delle acque dolci" il punto del corso d'acqua in cui, a bassa marea ed in periodo di scarsa portata d'acqua dolce, il grado di salinita' aumenta sensibilmente in seguito alla presenza dell'acqua di mare.
Protocollo - art. 3
Articolo 3. La zona di applicazione del presente Protocollo (di seguito denominata "zona del Protocollo") comprende: a) la zona del Mare Mediterraneo delimitata all'articolo 1 della Convenzione; b) le acque all'interno della linea di base che serve a misurare la larghezza del mare territoriale e che si estendono, nel caso dei corsi d'acqua, fino al limite delle acque dolci; c) gli stagni salati comunicanti con il mare.
Protocollo - art. 4
Articolo 4. 1. Il presente Protocollo si applica: a) agli scarichi inquinanti provenienti da fonti terrestri situate sul territorio delle parti che raggiungono la zona del Protocollo, in particolare: direttamente, da emissari in mare o da depositi o da scarichi effettuati sulla costa o a partire da essa; indirettamente, tramite i fiumi, i canali o altri corsi d'acqua, ivi compresi i corsi d'acqua sotterranei, o di scorrimento; b) all'inquinamento di origine terrestre trasportato dall'atmosfera, secondo le condizioni che saranno definite in un allegato aggiuntivo al Protocollo, accettato dalle Parti in conformita' alle disposizioni dell'articolo 17 della Convenzione. 2. Il Protocollo si applica ugualmente agli scarichi inquinanti provenienti da strutture artificiali fisse installate in mare che, rientrando nella giurisdizione di una delle Parti, vengono utilizzate a fini diversi dall'esplorazione e sfruttamento delle risorse minerali della piattaforma continentale, del fondo marino e del relativo sottosuolo.
Protocollo - art. 5
Articolo 5. 1. Le Parti si impegnano ad eliminare l'inquinamento di origine terrestre della zona del Protocollo causato dalle sostanze elencate nell'allegato I al presente Protocollo. 2. A tal fine elaborano e applicano, congiuntamente o individualmente a seconda dei casi, i programmi e le misure necessarie. 3. Questi programmi e misure comprendono particolarmente norme comuni di emissione e norme d'impiego. 4. Le norme ed i calendari di applicazione per la messa in opera dei programmi e delle misure volte ad eliminare l'inquinamento di origine terrestre sono fissate dalle Parti e riesaminate periodicamente, se necessario ogni due anni, per ciascuna delle sostanze elencate nell'allegato I, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 15 del presente Protocollo.
Protocollo - art. 6
Articolo 6. 1. Le Parti si impegnano a ridurre rigorosamente l'inquinamento di origine terrestre della zona del Protocollo causato dalle sostanze o fonti elencate nell'allegato II al presente Protocollo. 2. A tal fine, elaborano e applicano, congiuntamente o individualmente a seconda dei casi, i programmi e le misure appropriate. 3. Gli scarichi sono strettamente subordinati alla concessione, da parte delle autorita' nazionali competenti, di una autorizzazione che tenga debitamente conto delle disposizioni dell'allegato III al presente Protocollo.
Protocollo - art. 7
Articolo 7. 1. Le Parti elaborano ed adottano progressivamente, in collaborazione con le organizzazioni internazionali competenti, linee direttrici e, se del caso, norme o criteri comuni riguardanti in particolare: a) la lunghezza, la profondita' e la posizione delle condutture utilizzate per gli emissari costieri, tenendo conto in particolare dei metodi utilizzati per il trattamento preliminare degli effluenti; b) le prescrizioni particolari concernenti gli effluenti che necessitino di un trattamento separato; c) la qualita' delle acque di mare utilizzate a fini particolari, necessaria per la protezione della salute umana, delle risorse biologiche e degli ecosistemi; d) il controllo e la sostituzione progressiva dei prodotti, installazioni, processi industriali e altri aventi l'effetto di inquinare sensibilmente l'ambiente marino; e) le prescrizioni particolari riguardanti le quantita' scaricate, la concentrazione negli effluenti e i metodi di scarico delle sostanze elencate negli allegati I e II. 2. Queste linee direttrici, norme o criteri comuni tengono conto, senza pregiudizio per le disposizioni dell'articolo 5 del presente Protocollo, delle caratteristiche locali ecologiche, geografiche e fisiche, della capacita' economica delle Parti e delle loro esigenze di sviluppo, del livello di inquinamento esistente e della reale capacita' di assorbimento dell'ambiente marino. 3. I programmi e le misure previsti dagli articoli 5 e 6 saranno adottati tenendo conto, per la loro applicazione progressiva, della capacita' di adattamento e di riconversione delle installazioni esistenti, della capacita' economica delle Parti e delle loro esigenze di sviluppo.
Protocollo - art. 8
Articolo 8. Nel quadro delle disposizioni e dei programmi di sorveglianza continua previsti dall'articolo 10 della Convenzione, e se necessario in collaborazione con le organizzazioni internazionali competenti, le Parti intraprendono il piu' presto possibile attivita' di sorveglianza continua aventi per oggetto: a) la valutazione sistematica, per quanto possibile, del livello di inquinamento lungo le loro coste, specialmente per quanto riguarda le sostanze o fonti elencate negli allegati I e II, e la comunicazione periodica di informazioni in materia; b) la valutazione degli effetti delle misure prese in applicazione del presente Protocollo, per ridurre l'inquinamento dell'ambiente marino.
Protocollo - art. 9
Articolo 9. In conformita' all'articolo 11 della Convenzione, le Parti cooperano nella misura del possibile nei campi della scienza e della tecnologia legati all'inquinamento d'origine terrestre in particolare per quel che riguarda la ricerca sugli apporti, i percorsi di trasferimento e gli effetti delle diverse sostanze inquinanti, come pure sull'elaborazione di nuovi metodi per il trattamento, la riduzione o l'eliminazione di queste sostanze inquinanti. A questo scopo le Parti si sforzano in particolare a: a) scambiarsi informazioni di ordine scientifico e tecnico: b) coordinare i propri programmi di ricerca.
Protocollo - art. 10
Articolo 10. 1. Le Parti, agendo direttamente o con l'aiuto delle organizzazioni regionali o di altre organizzazioni internazionali qualificate o in via bilaterale, cooperano in vista di elaborare e, nella misura del possibile, di applicare programmi di assistenza in favore dei paesi in via di sviluppo, particolarmente nel campo della scienza, dell'educazione e della tecnologia, al fine di prevenire l'inquinamento di origine terrestre ed i suoi effetti nocivi nell'ambiente marino. 2. L'assistenza tecnica vertera' in particolare sulla formazione del personale scientifico e tecnico nonche' sull'acquisizione, utilizzazione e fabbricazione di materiale appropriato da parte di questi paesi, a condizioni vantaggiose da definirsi tra le Parti interessate.
Protocollo - art. 11
Articolo 11. 1. Se gli scarichi provenienti da un corso d'acqua che attraversa i territori di una o piu' Parti, o costituisce una frontiera tra di loro, rischiano di provocare l'inquinamento dell'ambiente marino della zona del Protocollo, le Parti interessate, rispettando, ciascuna per cio' che la concerne, le disposizioni del presente Protocollo, sono invitate a cooperare in vista di assicurarne l'applicazione integrale. 2. Una Parte non puo' essere considerata responsabile dell'inquinamento avente origine dal territorio di uno Stato che non e' parte contraente. Tuttavia, la Parte contraente si sforzera' di cooperare con il detto Stato al fine di rendere possibile l'integrale applicazione del Protocollo.
Protocollo - art. 12
Articolo 12. 1. Tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 22 della Convenzione, quando l'inquinamento d'origine terrestre proveniente dal territorio di una delle Parti e' suscettibile di mettere in causa direttamente gli interessi di una o piu' Parti, le Parti in causa, a domanda di una o piu' di esse, si impegnano ad intraprendere consultazioni allo scopo di ricercare una soluzione soddisfacente. 2. Su richiesta di qualsiasi Parte interessata la questione e' messa all'ordine del giorno della riunione successiva delle Parti, tenuta in conformita' al disposto dell'articolo 14 del presente Protocollo; questa riunione puo' formulare delle raccomandazioni allo scopo di pervenire ad una soluzione soddisfacente.
Protocollo - art. 13
Articolo 13. 1. Le Parti si informano scambievolmente, per mezzo dell'organizzazione, delle misure prese, dei risultati ottenuti e, se del caso, delle difficolta' incontrate nell'applicazione del presente Protocollo. Le modalita' per la raccolta e la presentazione delle informazioni sono stabilite nelle riunioni delle Parti. 2. Tali informazioni dovranno comprendere, tra l'altro: a) i dati statistici riguardanti le autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 6 del presente Protocollo; b) i dati risultanti dalla sorveglianza continua prevista dall'articolo 8 del presente Protocollo; c) le quantita' degli inquinanti provenienti dai rispettivi territori; d) le misure prese ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente Protocollo.
Protocollo - art. 14
Articolo 14. 1. Le riunioni ordinarie delle Parti si tengono alle stesse scadenze delle riunioni ordinarie delle Parti contraenti della Convenzione organizzate ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione stessa. Le Parti possono anche tenere delle riunioni straordinarie in conformita' all'articolo 14 della Convenzione. 2. Le riunioni delle Parti del presente Protocollo hanno per oggetto, in particolare: a) di vigilare sull'applicazione del Protocollo e di esaminare l'efficacia delle misure adottate, nonche' l'opportunita' di prendere altre disposizioni in particolare sotto forma di allegati; b) di rivedere e modificare, se del caso, ogni allegato al Protocollo; c) di elaborare ed adottare programmi e misure conformemente agli articoli 5, 6 e 15 del presente Protocollo; d) di adottare, in conformita' all'articolo 7 del presente Protocollo, linee direttive, norme o criteri comuni in qualsiasi forma convenuta tra le Parti; e) di formulare delle raccomandazioni in conformita' al paragrafo 2 dell'articolo 12 del presente Protocollo; f) di esaminare le informazioni fornite dalle Parti in applicazione dell'articolo 13 del presente Protocollo; g) di adempiere, a seconda delle necessita', ogni altra funzione in applicazione del presente Protocollo.
Protocollo - art. 15
Articolo 15. 1. La riunione delle Parti adotta a maggioranza dei due terzi i programmi e le misure per la riduzione o l'eliminazione dell'inquinamento d'origine terrestre previsti dagli articoli 5 e 6 del presente Protocollo. 2. Le Parti che non hanno potuto accettare un programma o delle misure informano la riunione delle Parti delle disposizioni che intendono prendere nel campo del programma o delle misure in questione, restando inteso che queste Parti potranno in ogni momento dare il loro consenso al programma o alle misure adottate.
Protocollo - art. 16
Articolo 16. 1. Le disposizioni della Convenzione che si riferiscono ad un protocollo si applicano al seguente Protocollo. 2. Il regolamento interno e le norme finanziarie adottate in conformita' dell'articolo 18 della Convenzione si applicano al presente Protocollo a meno che le Parti non dispongano altrimenti. 3. Il presente Protocollo e' aperto in Atene, dal 17 maggio 1980 al 16 giugno 1980, e a Madrid, dal 17 giugno 1980 al 16 maggio 1981, alla firma degli Stati invitati alla Conferenza dei plenipotenziari degli Stati costieri della regione mediterranea sulla protezione del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento d'origine terrestre, tenuta ad Atene dal 12 al 17 maggio 1980. E' ugualmente aperto, fino alle stesse date, alla firma della Comunita' economica europea e di ogni analogo raggruppamento economico regionale di cui almeno uno dei membri sia uno Stato costiero della zona del Mediterraneo e che eserciti competenze nei settori contemplati dal presente Protocollo. 4. Il presente Protocollo sara' sottoposto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Governo spagnolo, che assumera' le funzioni di depositario. 5. A partire dal 17 maggio 1981, il presente Protocollo e' aperto all'adesione degli Stati citati nel precedente paragrafo 3 della Comunita' economica europea e di ogni raggruppamento menzionato in detto paragrafo. 6. Il presente Protocollo entrera' in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data del deposito di almeno sei strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione del Protocollo o di adesione ad esso effettuato dalle Parti citate al paragrafo 3 del presente articolo. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO ad Atene, il 17 maggio 1980, in un solo esemplare nelle lingue inglese, araba, spagnola e francese, i quattro testi facenti ugualmente fede.
Protocollo - Allegato I
ALLEGATO I A. Le sostanze, le famiglie ed i gruppi di sostanze indicati di seguito sono elencati senza ordine di priorita' ai fini dell'articolo 5 del Protocollo. La scelta e' stata effettuata principalmente in base alla loro: - tossicita'; - persistenza; - bioaccumulazione. 1. Composti organo-alogeni e sostanze che possono dare origine a tali composti nell'ambiente marino (1). 2. Composti organo-fosforici e sostanze che possono dar luogo a tali composti nell'ambiente marino (1). 3. Composti organo-tannici e sostanze che possono dar luogo a tali composti nell'ambiente marino (1). 4. Mercurio e composti del mercurio. 5. Cadmio e composti del cadmio. 6. Olii lubrificanti usati. 7. Materie sintetiche persistenti che possono galleggiare, andare a fondo o restare in sospensione e che possono ostacolare l'utilizzazione legittima del mare. 8. Sostanze di cui e' provato il potere cancerogeno, teratogeno o mutageno nell'ambiente marino o col concorso dello stesso. 9. Sostanze radioattive, compresi i rifiuti, se i loro scarichi non sono conformi ai principi della radio-protezione definiti dalle organizzazioni internazionali competenti in considerazione della protezione dell'ambiente marino. B. Il presente allegato non si applica agli scarichi che contengono le sostanze enumerate nella sezione A precedente in quantita' inferiori ai limiti determinati congiuntamente dalle Parti. (1) Esclusi quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano in sostanze biologicamente innocue.
Protocollo - Allegato II
ALLEGATO II A. Le sostanze, le famiglie ed i gruppi di sostanze, o le fonti di inquinamento, elencate di seguito senza ordine di priorita' ai fini dell'articolo 6 del Protocollo, sono state scelte principalmente sulla base dei criteri adottati all'allegato I, ma tenendo conto del fatto che sono in generale meno nocive o sono piu' facilmente rese innocue per mezzo di un processo naturale e, in conseguenza, influenzano in generale zone costiere piu' limitate. 1. I seguenti elementi ed i loro composti: 1. Zinco 2. Rame 3. Nickel 4. Cromo 5. Piombo 6. Selenio 7. Arsenico 8. Antimonio 9. Molibdeno 10. Titanio 11. Stagno 12. Bario 13. Berillio 14. Boro 15. Uranio 16. Vanadio 17. Cobalto 18. Tallio 19. Tellurio 20. Argento 2. I biocidi ed i loro derivati non compresi nell'allegato I. 3. I composti organo-silicati e le sostanze che possono dar luogo a tali composti nell'ambiente marino ad esclusione di quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente in sostanze biologicamente innocue. 4. Petrolio greggio ed idrocarburi di qualunque origine. 5. Cianuri e fluoruri. 6. Detergenti ed altre sostanze tensio-attive non biodegradabili. 7. Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare. 8. Micro-organismi patogeni. 9. Scarichi termici. 10. Sostanze aventi un effetto nocivo sul sapore e/o sull'odore dei prodotti provenienti dall'ambiente idrico e destinati al consumo umano, nonche' i composti suscettibili di dar luogo a tali sostanze nell'ambiente marino. 11. Sostanze che esercitano una influenza sfavorevole, sia direttamente, sia indirettamente, sul tenore di ossigeno dell'ambiente marino, in particolar modo quelle che possono essere all'origine di fenomeni di eutrofizzazione. 12. Composti acidi o basici la cui composizione e quantita' sono tali da poter compromettere la qualita' delle acque marine. 13. Sostanze che, benche' non tossiche per natura, possono divenire nocive per l'ambiente marino o possono ostacolare la legittima utilizzazione del mare a causa delle quantita' scaricate. B. Il controllo e la rigorosa limitazione dello scarico delle sostanze menzionate nella sezione A devono essere attuati in conformita' all'allegato III.
Protocollo - Allegato III
ALLEGATO III In vista del rilascio di una autorizzazione allo scarico di rifiuti contenenti sostanze citate nell'allegato II o nella sezione B dell'allegato I del presente Protocollo, si terra' conto in particolare e a seconda dei casi dei fattori seguenti: A. Caratteristiche e composizione del rifiuto 1. Tipo ed importanza della fonte del rifiuto (ad esempio processo industriale). 2. Tipo di rifiuto (origine, composizione media). 3. Forma del rifiuto (solida, liquida, fangosa). 4. Quantita' totale (volume dello scarico annuo, per esempio). 5. Modo di scarico (permanente, intermittente, variabile a seconda delle stagioni, ecc.). 6. Concentrazione dei principali costituenti, sostanze elencate all'allegato I, sostanze elencate all'allegato II e, a seconda dei casi, altre sostanze. 7. Proprieta' fisiche, chimiche e biochimiche del rifiuto. B. Caratteristiche dei costituenti del rifiuto dal punto di vista della nocivita' 1. Persistenza (fisica, chimica e biologica) nell'ambiente marino. 2. Tossicita' ed altri effetti nocivi. 3. Accumulazione nei materiali biologici o nei sedimenti. 4. Trasformazione biochimica che produce composti nocivi. 5. Effetti sfavorevoli sul tenore e sull'equilibrio dell'ossigeno. 6. Sensibilita' alle trasformazioni fisiche, chimiche e biochimiche ed interazione nell'ambiente idrico con altri costituenti dell'acqua di mare che possono produrre effetti, biologici o di altro tipo, nocivi dal punto di vista delle utilizzazioni elencate nella successiva sezione E. C. Caratteristiche del luogo di scarico e dell'ambiente marino ricettore 1. Caratteristiche idrografiche, meteorologiche, geologiche e topografiche della zona costiera. 2. Ubicazione e tipo di scarico (emissario, canale, sbocco d'acqua, ecc.) e posizione rispetto ad altri insediamenti (quali, ad esempio: zone amene, vivai, zone di coltura e pesca, di molluschicoltura) e ad altri scarichi. 3. Diluizione iniziale realizzata nel punto di scarico nell'ambiente marino ricettore. 4. Caratteristiche di dispersione, quali gli effetti delle correnti, delle maree e del vento sullo spostamento orizzontale e sul mescolamento verticale. 5. Caratteristiche dell'acqua ricevente, in relazione alle condizioni fisiche, chimiche, biologiche ed ecologiche esistenti nella zona di scarico. 6. Capacita' dell'ambiente marino ricettore di assorbire, senza effetti negativi, i rifiuti scaricati. D. Disponibilita' di tecniche riguardanti i rifiuti I metodi di riduzione e di scarico dei rifiuti devono essere scelti, sia per gli effluenti industriali che per le acque di uso domestico, tenendo conto dell'esistenza e della possibilita' di adottare: a) alternative in materia di processi di trattamento; b) metodi di riutilizzazione o di eliminazione; c) alternative di scarico a terra; d) tecnologie che producano pochi rifiuti. E. Possibili pregiudizi per gli ecosistemi marini e per le utilizzazioni dell'acqua di mare 1. Effetti sulla salute umana dovuti all'incidenza dell'inquinamento su: a) gli organismi commestibili; b) le acque di balneazione; c) l'estetica. 2. Effetti sugli ecosistemi marini, in particolare sulle risorse biologiche, le specie in pericolo e gli habitat vulnerabili. 3. Effetti su altre utilizzazioni legittime del mare.