LEGGE 5 marzo 1985, n. 129

Type Legge
Publication 1985-03-05
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra le aree limitrofe, con undici allegati e due scambi di note, firmati a Udine il 15 maggio 1982.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 47 dell'accordo stesso.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Accordo - art. 1

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA PER IL REGOLAMENTO DEL TRAFFICO DELLE PERSONE E DEI TRASPORTI TERRESTRI E MARITTIMI TRA LE AREE LIMITROFE La Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, convinte che le relazioni di buon vicinato e di cooperazione a parita' di diritti fra gli Stati ed i loro popoli corrispondano agli interessi di entrambi gli Stati, sia nelle loro totalita' che nelle zone di frontiera, nel desiderio di sviluppare, favorire ed ampliare la fruttuosa cooperazione in materia economica, culturale, sportiva ed in altri settori di interesse comune, e nello spirito dell'Accordo tra i due Paesi firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, hanno concordato di rinnovare e migliorare l'Accordo per il regolamento del traffico di persone nonche' dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe, firmato ad Udine il 31 ottobre 1962. Articolo 1 Determinazione delle aree 1. I territori ai quali si applica il presente Accordo sono: a) l'area del territorio italiano comprendente i Comuni elencati nell'allegato A; b) l'area del territorio jugoslavo comprendente i Comuni elencati nell'allegato B. 2. Eventuali variazioni all'attuale circoscrizione territoriale, amministrativa o catastale dei Comuni, o di parte di essi, menzionati nei predetti elenchi non avranno alcun effetto sulle aree di applicazione del presente Accordo.

Accordo - art. 2

Articolo 2 Persone che hanno diritto al transito Hanno diritto ad usufruire delle facilitazioni per il movimento per terra e per mare previste dal presente Accordo tutti i cittadini dei due Stati residenti nelle aree di cui all'articolo 1 del presente Accordo, alle condizioni specificate ai successivi articoli.

Accordo - art. 3

Articolo 3 Documenti per il transito 1. I documenti che vengono rilasciati ai fini della applicazione dell'articolo 2 sono i seguenti: a) lasciapassare, b) lasciapassare straordinario, c) foglio complementare agricolo. 2. I documenti di cui sopra cono conformi rispettivamente agli allegati n. 1, 2 e 3.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Lasciapassare 1. Tutti i cittadini dei due Stati residenti in una delle aree indicate nell'articolo 1, che intendano recarsi nell'area adiacente hanno diritto di ottenere, su domanda, il lasciapassare conforme all'allegato n. 1 ed il foglio complementare agricolo, quest'ultimo a norma degli articoli 7 e 10 del presente Accordo. 2. Hanno lo stesso diritto gli eredi dei cittadini dei due Stati. 3. Nel lasciapassare sono indicate le generalita' del titolare e, sulla prima pagina, viene applicata la sua fotografia, timbrata a secco. 4. I minori di anni 14 che viaggiano con i genitori o con altre persone che li accompagnano, devono essere iscritti, nominativamente nel lasciapassare dei predetti. Tuttavia i genitori o chi ne fa le veci possono richiedere singoli documenti di transito per i minori aventi dai 12 anni compiuti ai 14 anni compiuti. 5. I possessori di lasciapassare hanno diritto al transito attraverso il confine per un numero illimitato di volte. 6. Il lasciapassare e' valido 5 anni dalla data del rilascio ed e' prorogabile o rinnovabile se non sono mutate le condizioni esistenti al momento del rilascio.

Accordo - art. 5

Articolo 5 Soggiorno nell'area adiacente 1. Il rientro nell'area di residenza deve essere effettuato entro 5 giorni, ivi compreso il giorno di uscita e quello d'entrata, qualora non sia diversamente disposto da altre norme del presente Accordo. 2. Qualora sussistano giustificati motivi il soggiorno nell'area adiacente puo' essere prorogato, a domanda, fino a 30 giorni. Nella domanda deve essere precisato il periodo che l'interessato intende trascorrere nell'area adiacente. 3. Ove per cause di forza maggiore il rientro non possa essere effettuato nel termine prescritto, il titolare di uno dei documenti del presente Accordo deve darne immediata notizia alle competenti Autorita' locali, le quali ne informano le Autorita' dell'altra Parte. 4. Il movimento dei titolari di lasciapassare e' consentito solo nelle aree di applicazione dell'Accordo.

Accordo - art. 6

Articolo 6 Modalita' di rilascio del lasciapassare 1. I lasciapassare di cui all'articolo 4 sono rilasciati di regola entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, da parte italiana dalle questure competenti e, da parte jugoslava, dai competenti organi comunali in base a documenti attestanti che il richiedente si trova nelle condizioni previste dal presente Accordo. 2. I lasciapassare sono rilasciati dalle Autorita' jugoslave indicate al precedente comma anche per i cittadini italiani residenti nel territorio di cui all'allegato D del presente Accordo e dalle Autorita' italiane indicate nello stesso precedente comma anche per i cittadini jugoslavi residenti nel territorio di cui all'allegato A del presente Accordo. 3. L'elenco dei lasciapassare che si intendono rilasciare e' sottoposto al visto delle Autorita' dell'altra Parte menzionate al comma 1 del presente articolo. A tal fine, esso viene inoltrato per il tramite degli organi addetti ai servizi di controllo dei valichi, secondo le modalita' che saranno concordate tra gli stessi organi. L'elenco viene restituito vistato entro 8 giorni dalla consegna. 4. Qualora le Autorita' di una delle Parti contraenti non ritengano opportuna la concessione del lasciapassare per una determinata persona, lo annotano sullo stesso elenco indicandone i motivi. Il lasciapassare per detta persona non viene quindi concesso. 5. Qualora le Autorita' di un'area ritengano che determinate persone, residenti nell'area adiacente, non possano fruire per un determinato periodo del lasciapassare, ne informano le Autorita' che lo hanno rilasciato, le quali alla sua scadenza, non lo rinnovano e provvedono al suo ritiro, informando le Autorita' dell'area adiacente. 6. Nei casi in cui la procedura di cui sopra si renda necessaria prima della scadenza della validita' del lasciapassare, le Autorita' competenti ne informano subito le Autorita' dell'altra area che entro 30 giorni comunicano l'avvenuto ritiro del documento. 7. Le segnalazioni di una Autorita' all'altra riguardanti i casi di cui ai precedenti commi 5 e 6 devono contenere le generalita' del titolare del lasciapassare, i motivi del richiesto ritiro e la durata del provvedimento. 8. Il ritiro del lasciapassare o il rifiuto di concederlo non fanno perdere il diritto di proprieta' o altro diritto sui beni.

Accordo - art. 7

Articolo 7 Movimento delle persone per attivita' connesse con i beni agrari 1. I cittadini dei due Stati contraenti hanno diritto di ottenere il foglio complementare agricolo di cui al successivo articolo 10, che consente l'attivita' sui fondi agricoli, alle seguenti condizioni: a) che siano residenti in uno dei Comuni indicati agli allegati A o B del presente Accordo; b) che siano proprietari di immobili agricoli di qualsiasi specie o cultura, o di aziende agricole che siano situati nella fascia di 10 Km. oltre il confine del proprio Stato. 2. Hanno lo stesso diritto: gli affittuari, gli usufruttuari, i titolari di altri diritti reali, i partecipanti a comunita' agrarie, i titolari di usi civici sui terreni comunali. 3. Hanno lo stesso diritto: a) i congiunti delle persone di cui ai precedenti commi 1 e 2; b) i tecnici o lavoratori agricoli stabili, stagionali o temporanei, che siano in rapporto contrattuale o che siano assunti dalle persone di cui ai precedenti commi 1 e 2. 4. Hanno lo stesso diritto: a) i pastori, b) i carbonai, c) i boscaioli, d) gli addetti alle cave. 5. Hanno lo stesso diritto del dante causa gli eredi nel corso dell'espletamento delle pratiche inerenti alla successione. In tal caso essi devono allegare alla domanda per ottenere il foglio complementare agricolo ed il lasciapassare un certificato degli organi competenti con il quale si attesti che e' in corso la procedura per il trasferimento del diritto di proprieta'. Copia di tale documento viene inviata all'Autorita' dell'altra Parte competente al rilascio del lasciapassare. 6. Nella dizione immobili agricoli vengono comprese le cave di pietra. 7. Fuori dei casi previsti ai precedenti commi i cittadini proprietari o titolari di altri diritti su immobili agricoli o aziende agricole posti al di fuori della fascia di 10 km. possono chiedere alla Commissione Mista Permanente il rilascio del lasciapassare ed il foglio complementare agricolo.

Accordo - art. 8

Articolo 8 Passaggio di proprieta' I futuri proprietari godono degli stessi diritti previsti dal presente Accordo per gli attuali proprietari purche' abbiano conseguito la proprieta' di beni agrari per atto tra vivi o mortis causa, a condizione che siano congiunti o coniugati (figli, nipoti, genitori, fratelli e sorelle, nonni) con il precedente proprietario.

Accordo - art. 9

Articolo 9 Persone giuridiche 1. Le agevolazioni previste dall'articolo 7 del presente Accordo sono applicabili anche alle persone giuridiche aventi sede in uno dei Comuni di cui agli allegati A e B del presente Accordo. 2. Il lasciapassare ed il foglio complementare agricolo in tal caso vengono rilasciati ai rappresentanti delle persone giuridiche di cui al precedente comma.

Accordo - art. 10

Articolo 10 Foglio complementare agricolo 1. Il documento che da' diritto alle persone indicate negli articoli 7, 8 e 9 del presente Accordo di recarsi per un numero illimitato di volte dall'una all'altra area per svolgere attivita' agricole e' il foglio complementare agricolo allegato al lasciapassare. 2. Dal foglio complementare agricolo devono risultare l'ubicazione, l'estensione ed il genere di coltura di ciascun fondo, nonche' la specie del bestiame ed il numero dei capi utilizzati per scopi agricoli. I capi di bestiame nati durante la sosta nell'altra area devono essere annotati da parte degli organi doganali sul foglio complementare agricolo entro 14 giorni dalla nascita. A tal fine il titolare del foglio complementare agricolo esibisce un certificato rilasciato dall'Autorita' comunale del luogo in cui e' avvenuta la nascita del bestiame. 3. Nel foglio complementare agricolo sono indicati il valico o i punti di passaggio agricoli da usufruire normalmente. 4. Nel foglio complementare agricolo e' menzionato anche il nome del proprietario dei fondi. 5. Sul foglio complementare agricolo che viene rilasciato al titolare del diritto di uso civico viene apposto il timbro bilingue con la scritta " Parte di provvedimento in formato grafico 6. Il foglio complementare agricolo e' valido un anno ed e' rinnovabile. 7. Esso e' conforme all'allegato n. 3.

Accordo - art. 11

Articolo 11 Lasciapassare straordinario 1. In caso di speciale urgenza o di giustificati motivi, puo' essere concesso alle persone di cui all'articolo 2 un lasciapassare straordinario valido per il Comune in esso indicato. Questo documento viene rilasciato dai competenti uffici di polizia di frontiera terrestre e marittima. 2. Il lasciapassare straordinario da' facolta' di soggiorno nell'altra arca per un periodo massimo di 10 giorni e il transito e' consentito per una sola volta. 3. Il lasciapassare di cui sopra deve essere esibito unitamente ad un documento di identificazione dal quale si possa desumere la cittadinanza italiana o jugoslava. 4. I titolari di lasciapassare straordinario possono transitare attraverso uno qualsiasi dei valichi terrestri e marittimi di I e II categoria. 5. In linea eccezionale puo' essere consentito, per particolari esigenze, il rilascio del lasciapassare straordinario anche a persone non residenti nei comuni indicati agli allegati A e B del presente Accordo. In questo caso il documento viene rilasciato con validita' limitata per il transito attraverso i valichi di I categoria. 6. Il lasciapassare straordinario e' conforme all'allegato n. 2.

Accordo - art. 12

Articolo 12 Casi di calamita' Nei casi di calamita' (terremoto, incendio, inondazione e simili), d'intesa tra le competenti Autorita' locali, sara' permesso alla popolazione esposta al pericolo, nonche' alle persone che intervengono per l'opera di soccorso, il passaggio e la permanenza nell'area adiacente finche' perdura lo stato di necessita'.

Accordo - art. 13

Articolo 13 Valichi 1. I valichi indicati nell'allegato n. 4 attraverso i quali ha luogo il movimento delle persone in possesso del lasciapassare sono di tre tipi: - di I categoria (internazionali); - di II categoria (locali); - punti di passaggio agricoli. Questi ultimi possono essere utilizzati per il transito soltanto dai titolari del foglio complementare agricolo. Coloro che hanno i fondi attraversati dalla linea di confine di Stato hanno diritto al passaggio diretto all'altra area. Le modalita' per l'utilizzazione dei punti di passaggio agricoli e per gli attraversamenti diretti vengono concordate tra gli organi locali delle due Parti. 2. L'elenco dei valichi di II categoria e dei punti di passaggio agricoli puo' essere modificato ogni anno dalla Commissione Mista Permanente. 3. Gli organi locali di polizia e doganali dei due Paesi concordano i periodi e gli orari di apertura dei valichi di II categoria. 4. Il titolare del foglio complementare agricolo impossibilitato ad avvalersi del valico di sua pertinenza puo' attraversare il confine in altro valico, previa autorizzazione degli organi locali di polizia e doganali delle due Parti.

Accordo - art. 14

Articolo 14 Disposizioni comuni al lasciapassare 1. Il rilascio del lasciapassare, del foglio complementare agricolo e del lasciapassare straordinario e' esente da qualsiasi tassa e da ogni altro gravame. 2. I documenti di transito previsti dal presente Accordo possono essere ritirati in ogni momento in caso di abuso, da parte delle Autorita' competenti al rilascio, od in cosi' eccezionali anche da parte degli organi di controllo ai valichi, senza pregiudizio delle sanzioni penali per atti illeciti eventualmente commessi da parte dei titolari e dei minori ad essi affidati. Qualora i provvedimenti di cui sopra colpiscano il titolare di un foglio complementare agricolo, i membri della sua famiglia e la sua manodopera possono continuare a recarsi nell'area adiacente per scopi agricoli. 3. Nei casi previsti dal comma precedente o qualora il titolare del foglio complementare agricolo sia temporaneamente impedito di recarsi nel fondo situato nell'area adiacente, il suo foglio puo' essere consegnato ad un membro della sua famiglia. In mancanza di esso, con il consenso delle Autorita' locali, puo' essere consegnato ad un suo dipendente. Il consegnatario del foglio predetto puo' in tal modo avvalersi delle stesse facilitazioni spettanti al titolare. 4. Del ritiro del documento da parte degli organi di controllo ai valichi, come pure dei motivi che lo hanno determinato, viene informata, nel termine di 3 giorni, l'Autorita' dell'altra Parte alla quale il documento va restituito. 5. Nel caso di ritiro dei documenti di cui al presente articolo, gli organi competenti per il rilascio dei documenti previsti dal presente Accordo e, in casi eccezionali anche gli organi di controllo ai valichi, rilasciano agli interessati una dichiarazione attestante il ritiro. Tale dichiarazione che e' conforme all'allegato n. 11 serve alla persona interessata per il ritorno nella propria area di residenza. 6. Nel caso che una persona appartenente alle categorie indicate nel presente Accordo venga privata della liberta' personale dalle Autorita' dell'altra Parte, queste devono al piu' presto e comunque entro le 24 ore informare le Autorita' dell'altra Parte, indicandone il motivo. 7. Rettifiche ed aggiunte ai documenti possono essere effettuate soltanto dalle Autorita' che li hanno rilasciati. Nel caso in cui il documento vada perduto o danneggiato in caso di altri giustificati motivi, puo' essere rilasciato un duplicato. Sul nuovo documento viene apposto il timbro bilingue con la scritta "DUPLICATO - DUPLIKAT". 8. I titolari di lasciapassare qualora soggiornino nell'altra area per un periodo superiore a quello previsto devono attenersi alle disposizioni che regolano il soggiorno degli stranieri.

Accordo - art. 15

Articolo 15 Principio della reciprocita' 1. Le condizioni generali relative all'istituzione ed all'esercizio delle linee di trasporto marittime e terrestri che si svolgono fra le aree di cui all'articolo 1 del presente Accordo sono basate, sotto ogni aspetto, sul principio della reciprocita'. 2. Tuttavia ciascuna delle Parti contraenti ha facolta' di provvedere in tutto o in parte all'esercizio dalle proprio linee indipendentemente dal fatto che l'altra Parte si avvalga o meno della facolta' di esercitare le proprie linee corrispondenti.

Accordo - art. 16

Articolo 16 Disciplina delle linee marittime e terrestri 1. La Commissione Mista Permanente di cui all'articolo 44 determina le linee di comunicazione marittime e terrestri tra i porti e le localita' delle aree considerate nel presente Accordo, nonche' le condizioni generali di esercizio. 2. Ogni anno i competenti organi locali delle due Parti concordano tempestivamente gli orari e le altre questioni tecniche concernenti le linee marittime e terrestri. 3. Eventuali modifiche stagionali degli orari e delle altre condizioni di esercizio sia per le linee marittime che per quelle terrestri possono aver luogo nel corso dell'anno, per mezzo di accordi diretti fra le competenti Autorita' locali delle due Parti da sottoporre alla approvazione della Commissione Mista Permanente.

Accordo - art. 17

Articolo 17 Esenzione fiscale a favore di imprese di trasporti 1. Allo scopo di evitare una doppia tassazione e di agevolare i traffici di linea tra le aree di cui al presente Accordo, alle imprese marittime e a quelle di autotrasporti che esercitano il servizio tra le predette aree, si applicano le disposizioni dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia per evitare la doppia imposizione. 2. Le imprese che esercitano il trasporto marittimo e terrestre di cui al precedente articolo 16 sono esenti, nello Stato in cui non hanno sede, da ogni imposta, tassa o contributo per le attivita' svolte in detto Stato.

Accordo - art. 18

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