LEGGE 5 marzo 1985, n. 130
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco, firmata a Monaco il 12 febbraio 1982.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 45, paragrafo 2, della convenzione stessa.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE GENERALE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL PRINCIPATO DI MONACO Il Presidente della Repubblica italiana e Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco, animati dal desiderio di coordinare i rapporti tra i due Paesi in materia di sicurezza sociale, hanno deciso di modificare e di unificare in un unico testo gli accordi e le Convenzioni anteriormente conclusi e, all'uopo, hanno designato i loro Rappresentanti plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana, Sig. Mario FIORET, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri, S.A.S. il Principe di Monaco, Sig. Louis CARAVEL, Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales, i quali, dopo aver scambiato i loro poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo I Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione: a) il termine "legislazione" designa le leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie, esistenti e futuri di ciascuno dei Paesi contraenti ed il cui campo di applicazione e' precisato all'art. 3; b) il termine "autorita' competente" designa l'Autorita' amministrativa cui spetta, in ciascun Paese contraente, l'applicazione delle legislazioni contemplate dalla presente Convenzione, e cioe': A Monaco: - il Dipartimento dei Lavori Pubblici e degli Affari Sociali; In Italia: - il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero della Sanita'; c) il termine "istituzione" designa in ciascuno dei Paesi contraenti gli organismi di gestione dei regimi di prestazioni di cui all'art. 3; d) il termine "istituzione competente" designa l'organismo di iscrizione dell'interessato al momento della domanda di prestazioni e nei confronti del quale ha diritto a prestazioni, oppure avrebbe diritto se risiedesse o se i suoi aventi diritto risiedessero sul territorio del Paese cui appartiene detto organismo; e) il termine "istituzione del luogo di residenza" e "istituzione del luogo di soggiorno" designa rispettivamente l'istituzione abilitata a dare le prestazioni nel luogo ove l'interessato risiede e l'istituzione abilitata a dare le prestazioni nel luogo ove l'interessato soggiorna, secondo la legislazione che applica; f) il termine "Paese competente" designa il Paese contraente sul territorio del quale si trova l'istituzione competente; g) il termine "residenza" designa il luogo ove l'interessato dimora abitualmente; h) il termine "soggiorno" designa il luogo ove l'interessato dimora temporaneamente; i) il termine "lavoratore" designa i lavoratori subordinati, nonche' le persone ad essi assimilati dalle legislazioni contemplate dalla presente Convenzione; j) il termine "familiari" designa le persone riconosciute come tali ai termini della legislazione del Paese ove risiedono. Tuttavia, se detta legislazione considera come familiari solo le persone conviventi con il lavoratore stesso, detta condizione e' considerata soddisfatta, ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, quando dette persone sono prevalentemente a carico del lavoratore; k) il termine "superstiti" designa le persone riconosciute come tali ai termini della legislazione applicabile. Tuttavia, se detta legislazione considera quali superstiti solo le persone che convivono con il defunto, questa condizione e' considerata soddisfatta, ai fini dell'applicazione della presente convenzione, qualora dette persone siano state prevalentemente a carico del lavoratore; l) il termine "periodi di assicurazione" designa i periodi di contribuzione e di occupazione, quali definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione in base alla quale sono stati compiuti, nonche' i periodi assimilati nella misura in cui sono riconosciuti da detta legislazione come equivalenti a periodi di assicurazione; m) i termini "prestazioni", "pensioni", "rendite" designano le prestazioni, le pensioni, le rendite (ivi compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici), le maggiorazioni, gli assegni di rivalutazione o supplementari, le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite; n) il termine "prestazioni familiari" designa le prestazioni in denaro destinate a compensare i carichi di famiglia; o) il termine "assegni in caso di morte" designa ogni somma versata una tantum, nel caso di decesso, eccettuate le prestazioni in capitale di cui alla lettera m) del presente articolo.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 Paragrafo 1 - I lavoratori monegaschi o italiani subordinati o considerati come tali dalle legislazioni di cui all'art. 3 della presente Convenzione, di seguito denominati "lavoratori", sono rispettivamente sottoposti alle dette legislazioni applicabili in Italia o nel Principato di Monaco. Ne beneficiano nelle stesse condizioni dei cittadini di ciascuno di tali Paesi. Paragrafo 2 - I cittadini di uno dei due Paesi contraenti residenti nel territorio dell'altro Paese possono beneficiare, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo Paese, delle disposizioni delle legislazioni elencate al paragrafo 1) dell'art. 3 relative all'assicurazione volontaria o facoltativa. A tale fine, i periodi di assicurazione compiuti in uno dei Paesi possono essere totalizzati, se del caso, con quelli compiuti nell'altro Paese. Paragrafo 3 - I profughi o gli apolidi, quali definiti rispettivamente nell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e nell'articolo 1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, sono assimilati, per l'applicazione della presente Convenzione, ai cittadini dei due Paesi contraenti.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 Paragrafo 1 - Le legislazioni cui la presente Convenzione si applica sono 1°) nel Principato di Monaco: a) la legislazione relativa all'organizzazione dei servizi sociali; b) la legislazione sulle pensioni di vecchiaia dei lavoratori subordinati con esclusione tuttavia delle disposizioni concernenti la vecchiaia uniforme; c) la legislazione relativa alla copertura dei carichi di maternita' e dei rischi malattia, invalidita', morte, ivi comprese le disposizioni che accordano ai titolari di una pensione proporzionale o uniforme o di una rendita il beneficio delle prestazioni in natura in caso di malattia o di maternita'; d) la legislazione sulla dichiarazione, l'indennizzo e l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; e) la legislazione relativa al regime delle prestazioni familiari; f) la legislazione relativa ai regimi particolari dei servizi sociali e di vecchiaia, in quanto riguardino i rischi coperti e le prestazioni previste dalle legislazioni elencate alle lettere precedenti. 2°) in Italia: a) la legislazione sull'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti; b) le legislazioni concernenti le prestazioni dovute in caso di malattia, ivi compresa la tubercolosi, e di maternita'; c) la legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; d) la legislazione sugli assegni familiari; e) la legislazione sui regimi speciali di sicurezza sociale in quanto riguardino i rischi coperti e le prestazioni previste dalle legislazioni elencate alle lettere precedenti. Paragrafo 2 - La presente Convenzione si applichera' ugualmente a tutti gli atti legislativi o regolamentari che modificheranno o completeranno le legislazioni elencate al paragrafo precedente; Tuttavia, essa si applichera': a) agli atti legislativi o regolamentari relativi ad una nuova branca di sicurezza sociale, solo se interverra', all'uopo, un accordo tra i Paesi contraenti; b) agli atti legislativi o regolamentari che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari, qualora non vi sia opposizione del Governo del Paese nel quale l'estensione e' stata realizzata o del Governo dell'altro Paese. Gli atti di cui alla lettera precedente devono formare oggetto di una comunicazione ufficiale al Governo dell'altro Paese contraente. In caso di opposizione da parte del Governo del Paese che ha proceduto all'estensione, tale opposizione deve essere notificata contemporaneamente alla comunicazione ufficiale sopraindicata. L'opposizione del Governo dell'altro Paese deve essere notificata entro tre mesi dalla ricezione della predetta comunicazione.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 Paragrafo 1 - I lavoratori occupati in uno dei Paesi contraenti sono sottoposti alla legislazione del Paese del luogo di lavoro. I lavoratori occupati a bordo di una nave battente bandiera di uno dei Paesi contraenti sono sottoposti alla legislazione di detto Paese. Paragrafo 2 - Il principio enunciato al paragrafo 1 del presente articolo comporta le seguenti eccezioni: a) i lavoratori occupati in uno dei Paesi, da una impresa dalla quale dipendono normalmente e che sono occupati temporaneamente nell'altro Paese, restano sottoposti alla legislazione vigente nel primo Paese, alla condizione che la durata probabile della loro occupazione sul territorio del secondo Paese non oltrepassi i dodici mesi; nel caso in cui tale occupazione, per motivi imprevedibili, superasse i dodici mesi, l'applicazione della legislazione vigente nel primo Paese potra' eccezionalmente essere mantenuta con l'accordo dell'Autorita' competente del secondo Paese; b) i lavoratori delle imprese pubbliche o private di trasporto che si recano dall'uno dei Paesi contraenti nell'altro Paese, e che sono occupati nelle unita' mobili di tali imprese, sono sottoposti alla legislazione in vigore nel Paese ove l'impresa ha la propria sede; c) i viaggiatori o rappresentanti di commercio che esercitano la loro attivita' nei due Paesi sono sottoposti alla legislazione del Paese sul territorio del quale risiedono abitualmente, qualunque sia la sede dell'impresa o delle imprese per il conto della quale o delle quali essi lavorino; d) i lavoratori occupati nelle acque territoriali o nel porto di uno dei Paesi contraenti a bordo di una nave battente bandiera dell'altro Paese contraente, senza tuttavia far parte dell'equipaggio, sono sottoposti alla legislazione del primo Paese; e) i lavoratori a domicilio sono sottoposti alla legislazione in vigore nel luogo del loro lavoro qualunque sia il luogo ove ha sede l'impresa del datore di lavoro. Le modalita' di applicazione del presente paragrafo, in particolare quelle relative al versamento dei contributi, saranno determinate con Accordo Amministrativo. Paragrafo 3 - Le Autorita' competenti dei Paesi contraenti potranno prevedere, di comune accordo, altre eccezioni ai principi enunciati al paragrafo 1) del presente articolo. Potranno ugualmente convenire che le eccezioni previste al paragrafo 2) di cui sopra non si applicheranno in certi casi particolari.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 Le disposizioni dell'art. 4 paragrafo 1 sono applicabili ai lavoratori di qualunque nazionalita' occupati nelle Sedi diplomatiche o consolari italiane o monegasche o che sono al servizio personale di agenti di tali Sedi. Tuttavia: 1. - sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli agenti diplomatici o consolari di carriera nonche' i funzionari appartenenti agli organici delle Cancellerie; 2. - i lavoratori cittadini del paese rappresentato dalla Sede diplomatica o consolare, possono optare, entro un termine che sara' fissato con Accordo Amministrativo, tra l'applicazione della legislazione del Paese ove lavorano e quella della legislazione del loro Paese di origine.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 Le disposizioni delle legislazioni italiane o monegasche di cui all'art. 3 che restringono i diritti degli stranieri o oppongono a questi limitazioni in relazione al luogo della loro residenza non sono applicabili, in materia di prestazioni economiche, pensioni o rendite e assegni di morte, ai lavoratori beneficiari della presente convenzione.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 Paragrafo 1 - I lavoratori che si recano dall'uno dei Paesi contraenti nell'altro per esercitarvi la loro attivita' beneficiano, cosi' come i loro familiari residenti nel Paese del nuovo luogo di lavoro, delle prestazioni previste dalla legislazione di detto Paese nel caso di malattia o di tubercolosi, purche': 1°) essi soddisfino le condizioni richieste per beneficiare di dette prestazioni nei confronti della legislazione del Paese del nuovo luogo di lavoro, totalizzando, se del caso, i periodi di assicurazione compiuti successivamente o alternativamente nei due Paesi; 2°) La malattia si sia manifestata posteriormente alla loro ultima iscrizione al regime di detto Paese. Paragrafo 2 - Nel caso in cui la malattia si sia manifestata prima dell'iscrizione al regime del Paese del nuovo luogo di lavoro e qualora il periodo di assicurazione compiuto precedentemente dal lavoratore nel regime dell'altro Paese non abbia cessato di produrre effetto, le prestazioni rimangono a carico di quest'ultimo regime. Le condizioni in cui sono erogate saranno determinate con Accordo Amministrativo.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 Paragrafo 1 - I lavoratori che si recano dall'uno dei Paesi contraenti nell'altro Paese per esercitarvi la loro attivita' beneficiano, cosi' come i loro familiari residenti nel Paese del nuovo luogo di lavoro, delle prestazioni di maternita' di detto Paese, purche' essi soddisfino alle condizioni richieste per beneficiare di dette prestazioni nei confronti della legislazione del Paese del nuovo luogo di lavoro, totalizzando, se del caso, i periodi di assicurazione compiuti nel Paese che lasciano con quelli compiuti posteriormente all'iscrizione al regime del Paese del nuovo luogo di lavoro. Paragrafo 2 - L'onere delle prestazioni dell'assicurazione maternita' incombe all'istituzione competente dalla quale dipendeva il lavoratore alla data presunta del concepimento. Le condizioni in cui dette prestazioni sono erogate, saranno determinate con Accordo Amministrativo.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 Paragrafo 1 - I lavoratori di cui all'art. 4 paragrafo 2 a) e 3) ed all'art. 5 punto 2 che soddisfano alle condizioni per aver diritto alle prestazioni dovute in caso di malattia, ivi compresa la tubercolosi, e di maternita' richieste dalla legislazione del Paese alla quale rimangono sottoposti, beneficiano di dette prestazioni alle seguenti condizioni: - le prestazioni in natura sono erogate per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima applica; - le prestazioni in danaro sono erogate direttamente dall'istituzione competente. Paragrafo 2 - Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono ugualmente applicabili ai familiari del lavoratore.
Convenzione - art. 10
Articolo 10 Paragrafo 1 - I lavoratori che esercitano la loro attivita' sul territorio di uno dei Paesi e risiedono sul territorio dell'altro Paese, e che, tenuto conto eventualmente della totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti nei due Paesi, soddisfino alle condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Paese del luogo di lavoro, beneficiano di dette prestazioni alle seguenti condizioni: - le prestazioni in natura sono erogate per conto dell'istituzione competente del luogo di lavoro, dall'istituzione del luogo di residenza secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla legislazione applicabile da quest'ultima istituzione; - le prestazioni in denaro sono erogate direttamente dall'istituzione competente del luogo di lavoro alle condizioni fissate dalla legislazione che essa applica. Paragrafo 2 - Le disposizioni di cui sopra, concernenti le prestazioni in natura, sono applicabili ai familiari che risiedono sul territorio del Paese contraente diverso da quello nel quale il lavoratore esercita la sua attivita', a condizione tuttavia che non abbiano diritto a prestazioni analoghe in virtu' della legislazione del Paese di residenza. Paragrafo 3 - I lavoratori ed i familiari di cui ai paragrafi precedenti possono, sia in caso di urgenza medica sia con l'autorizzazione preventiva dell'istituzione competente del Paese del luogo di lavoro, ricevere le cure sul territorio di questo Paese e beneficiare delle prestazioni previste dalla sua legislazione.
Convenzione - art. 11
Articolo 11 Paragrafo 1 - I lavoratori che risiedono nel Paese sul cui territorio esercitano la loro attivita' nonche' i loro familiari possono, se soddisfano alle condizioni richieste dalla legislazione di detto Paese per aver diritto alle prestazioni, ricevere cure sul territorio dell'altro Paese, nei casi seguenti: a) quando durante un soggiorno su detto territorio il loro stato di salute necessiti di cure immediate; b) quando l'istituzione competente del luogo di lavoro li autorizzi, nel corso di una cura, a trasferire la loro residenza su detto territorio; c) quando la detta istituzione li autorizzi a recarsi su detto territorio per ricevervi le cure che il loro stato necessita. Paragrafo 2 - Le autorizzazioni di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1 possono essere rispettivamente rifiutate nel solo caso in cui: - lo spostamento dell'interessato e' sconsigliato per ragioni mediche debitamente stabilite; - le cure richieste dallo stato dell'interessato possono essere prestate sul territorio del Paese del luogo di residenza. Le autorizzazioni di cui al precedente paragrafo possono essere concesse a posteriori nel caso in cui l'interessato non abbia potuto, per ragioni riconosciute valide, richiederle in tempo utile ed il loro rilascio si dimostri fondato. Paragrafo 3 - Le disposizioni dei precedenti paragrafi sono applicabili ai titolari di una pensione d'invalidita', di vecchiaia e superstiti, di una rendita d'infortunio sul lavoro e di malattia professionale, nonche' ai loro familiari. Paragrafo 4 - Nelle ipotesi di cui al presente articolo le prestazioni sono erogate alle seguenti condizioni: - le prestazioni in natura sono erogate per conto dell'istituzione competente del luogo di lavoro dall'istituzione dell'altro Paese, secondo le modalita' previste dalla legislazione di quest'ultimo Paese e nel limite della durata fissata dalla legislazione del Paese del luogo di lavoro; - le prestazioni in danaro sono erogate direttamente dall'istituzione competente del luogo di lavoro alle condizioni fissate dalla propria legislazione.
Convenzione - art. 12
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