LEGGE 5 marzo 1985, n. 131
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i due protocolli che modificano l'uno la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e l'altro la convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, gia' emendate con protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, entrambe sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, firmati a Parigi il 16 novembre 1982.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo II, lettera e), di ciascuno dei due protocolli.
Art. 3
Nello stato di previsione del Ministero del tesoro e' istituito "per memoria" apposito capitolo con qualifica di spesa obbligatoria, sul quale imputare eventuali oneri connessi con l'esecuzione dei protocolli di cui al precedente articolo 1.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Protocollo
PROTOCOLLO DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE DEL 29 LUGLIO 1960 SULLA RESPONSABILITA' CIVILE NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE EMANATA DAL PROTOCOLLO ADDIZIONALE DEL 28 GENNAIO 1964 I Governi della Repubblica federale di Germania, della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, del Regno di Spagna, della Repubblica della Finlandia, della Repubblica francese, della Repubblica ellenica, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica portoghese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del Regno di Svezia, della Confederazione svizzera e della Repubblica turca; Considerando auspicabile modificare la Convenzione sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, conclusa a Parigi il 29 luglio 1960 nel quadro dell'Organizzazione europea per la cooperazione economica, ora Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, ed emendata del Protocollo addizionale firmato a Parigi il 28 gennaio 1964; Hanno convenuto quanto segue: I La Convenzione sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare del 29 luglio 1960, come emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, e' modificata come segue: A. Il secondo paragrafo del preambolo e' sostituito dal testo seguente: "Considerando che l'Agenzia dell'OCSE per l'energia nucleare, creata nel quadro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (qui di seguito denominata l' "Organizzazione"), ha il compito di promuovere nei Paesi partecipanti l'elaborazione e l'armonizzazione delle legislazioni riguardanti l'energia nucleare, particolarmente per quanto riguarda la responsabilita' civile e l'assicurazione sui rischi atomici;". B. L'ultimo paragrafo del preambolo e' sostituito dal testo seguente: "Convinti della necessita' di unificare le regole fondamentali applicabili nei differenti Paesi alla responsabilita' derivante da tali danni pur lasciando ai Paesi stessi la possibilita' di prendere, nell'ambito nazionale, le misure complementari che ritenessero necessarie;". C. Il paragrafo (a) dell'articolo 1 e' sostituito dal testo seguente: "(a) Ai fini della presente Convenzione: (i) un "incidente nucleare" significa qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbia causato danni, purche' questi fatti o successione di fatti o qualsiasi danno cosi' causato provengano o risultino sia dalle proprieta' radioattive, o dalla unione delle proprieta' radioattive con proprieta' tossiche o esplosive, o altre proprieta' pericolose, di combustibili nucleari o di prodotti o rifiuti radioattivi, sia da radiazioni ionizzanti emesse da un'altra sorgente qualsiasi di radiazioni che si trovi in un impianto nucleare; (ii) "impianti nucleari" significa i reattori, eccetto quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; gli stabilimenti per la fabbricazione o la lavorazione di sostanze nucleari; gli stabilimenti per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari; gli stabilimenti per la rigenerazione di combustibili nucleari irradiati; gli impianti per l'immagazzinaggio di sostanze nucleari eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali sostanze; e tutti quegli altri impianti nei quali si tengono combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi e che potranno essere di volta in volta designati come tali dal Comitato di direzione dell'energia nucleare dell'Organizzazione (qui di seguito indicato come "Comitato di direzione"). Ciascuna Parte contraente puo' decidere di considerare come impianto nucleare unico vari impianti nucleari dipendenti da un unico operatore e raggruppati nello stesso posto, come pure qualsiasi altro impianto che si trovi sul suddetto posto e dove siano tenute materie radioattive; (iii) "combustibili nucleari" significa le materie fissili, inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di composto chimico ed ogni altra materia fissile che sara' di volta in volta designata come tale dal Comitato di direzione; (iv) "prodotti o rifiuti radioattivi" significa le materie radioattive prodotte o rese radioattive mediante esposizione alle radiazioni inerenti alle operazioni di produzione e di impiego di combustibili nucleari, ad esclusione da una parte dei combustibili nucleari e dall'altra, quando si trovano al di fuori di un impianto nucleare, dei radioisotopi che hanno raggiunto l'ultimo stadio di fabbricazione e che possono essere utilizzati a scopi industriali, commerciali, agricoli, medici, scientifici o didattici; (v) "sostanze nucleari" significa i combustibili nucleari (esclusi l'uranio naturale e l'uranio impoverito) ed i prodotti e rifiuti radioattivi; (vi) "esercente" di un impianto nucleare significa la persona designata o riconosciuta dalle autorita' pubbliche competenti come l'esercente di tale impianto nucleare". D. Il paragrafo (a) dell'articolo 3 e' sostituito dal testo seguente: "(a) L'esercente di un impianto nucleare e' responsabile in virtu' della presente Convenzione: (i) di qualsiasi danno alle persone; e (ii) di qualsiasi danno alle cose, eccetto: 1. l'impianto nucleare stesso ed altri impianti nucleari, anche in fase di costruzione, che si trovano sul luogo ove e installato l'impianto stesso; 2. le cose che si trovano sullo stesso luogo e che sono o devono essere utilizzate in relazione all'uno o all'altro di questi impianti, se e stabilito che tale danno (qui di seguito indicato come "il danno") e' prodotto da un incidente nucleare che si sia verificato nell'impianto o che coinvolga delle sostanze nucleari provenienti da quest'impianto, salve restando le disposizioni dell'articolo 4". E. Il paragrafo (c) dell'articolo 3 e' abrogato. F. Il paragrafo (c) dell'articolo 4 e' sostituito dal testo seguente: "(c) L'esercente responsabile ai termini della presente Convenzione deve consegnare al trasportatore un certificato rilasciato da o per conto dell'assicuratore o di chiunque abbia concesso una garanzia finanziaria ai termini dell'articolo 10. Tuttavia, una Parte contraente puo' escludere quest'obbligo per i trasporti che si svolgono esclusivamente all'interno del proprio territorio. Il certificato dovra' portare il nome e l'indirizzo di tale esercente, nonche' l'importo, il tipo e la validita' della garanzia. I dati forniti dal certificato non possono essere contestati dalla persona dalla quale o per conto della quale il certificato e' stato rilasciato. Il documento deve altresi' indicare le sostanze nucleari e l'itinerario coperti dalla garanzia e recare una dichiarazione dell'autorita' pubblica competente che la persona di cui trattasi e' un esercente nel senso inteso dalla presente Convenzione". G. Il paragrafo (c) dell'articolo 5 e' sostituito dal testo seguente: "(c) Se i combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi interessati da un incidente nucleare sono stati custoditi in diversi impianti nucleari e non sono custoditi in un impianto nucleare al momento in cui il danno si verifica, nessun altro esercente - eccetto quello dell'ultimo impianto nucleare nel quale essi sono stati custoditi prima del danno, o l'esercente che li ha presi in carico successivamente o che se ne sia assunta la responsabilita' a norma di un contratto scritto - e' responsabile del danno". H. Il paragrafo (c) dell'articolo 6 e' sostituito dal testo seguente: "(c) (i) Le disposizioni emanate dalla presente Convenzione non pregiudicano la responsabilita': 1. di qualsiasi persona fisica che, per un'azione od un'omissione derivante dall'intenzione di arrecare un danno, ha determinato un danno risultante da un incidente nucleare, di cui l'esercente, ai termini dell'articolo 3 (a) (ii) (1) e (2) o dell'articolo 9, non e' responsabile ai sensi della presente Convenzione; 2. della persona debitamente autorizzata ad esercire un reattore facente parte di un mezzo di trasporto per un danno causato da un incidente nucleare, quando l'esercente non e' responsabile del danno stesso ai sensi dell'articolo 4 (a) (iii) o (b) (iii). (ii) L'esercente non puo' essere ritenuto responsabile, al di fuori della presente Convenzione, di un danno causato da un incidente nucleare". 1. Il paragrafo (b) dell'articolo 7 e' sostituito dal testo seguente: "(b) L'ammontare massimo della responsabilita' dell'esercente per i danni prodotti da un incidente nucleare e' stabilito in 15.000.000 di diritti speciali di prelievo come definiti dal Fondo monetario internazionale e da esso utilizzati per le sue proprie operazioni e transazioni (qui di seguito indicati come "diritti speciali di prelievo"). Peraltro, (i) un'altra cifra, piu' o meno elevata, puo' essere stabilita dalla legislazione di una Parte contraente, tenuto conto della possibilita' per l'esercente di ottenere l'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria richiesta dall'articolo 10; (ii) una Parte contraente puo', d'altra parte, fissare un ammontare meno elevato, tenendo conto della natura dell'impianto nucleare o delle sostanze nucleari in causa e delle prevedibili conseguenze di un incidente che le coinvolgerebbe, senza tuttavia che le cifre cosi' fissate possano essere inferiori a 5.000.000 di diritti speciali di prelievo. Le cifre previste in tale paragrafo possono essere convertite in valuta nazionale in cifre arrotondate". J. Il paragrafo (c) dell'articolo 7 e' sostituito dal testo seguente: "(c) Il risarcimento dei danni arrecati al mezzo di trasporto sul quale si trovavano al momento dell'incidente le sostanze nucleari in causa, non potra' avere come conseguenza la riduzione della responsabilita' dell'esercente, per gli altri danni, ad un ammontare inferiore sia ai 5.000.000 di diritti speciali di prelievo sia a quelli dell'ammontare piu' elevato fissato dalla legislazione di una Parte contraente". K. Il paragrafo (d) dell'articolo 8 e' sostituito dal testo seguente: "(d) Nei casi previsti dall'articolo 13 (e) (ii), non si ha decadenza dell'azione di risarcimento, se, al termine previsto ai paragrafi (a), (b) e (c) del presente articolo, (i) e' stata intentata un'azione, prima che il Tribunale di cui all'articolo 17 abbia preso una qualsiasi decisione, dinanzi ad uno dei tribunali tra i quali il Tribunale in parola puo' scegliere; se il Tribunale designa come tribunale competente un altro che non sia quello dinanzi al quale l'azione e' gia' stata intentata, esso puo' fissare un termine entro il quale l'azione deve essere intentata dinanzi al tribunale competente cosi' designato; (ii) una domanda e' stata inoltrata presso una Parte contraente interessata, in vista della designazione del tribunale competente da parte del Tribunale ai sensi dell'articolo 13 (c) (ii), purche', dopo tale designazione, sia intentata un'azione entro il termine che sarebbe fissato dal suddetto Tribunale". L. Il paragrafo (b) dell'articolo 15 e' sostituito dal testo seguente: "(b) per quella parte della indennita' che comporti l'impiego di fondi pubblici e sia in eccesso dei 5.000.000 di diritti speciali di prelievo di cui all'articolo 7, l'applicazione di tali misure potra' esser soggetta a condizioni che potranno derogare alle disposizioni della presente Convenzione". II (a) Tra le Parti contraenti del presente Protocollo, le disposizioni dell'anzidetto Protocollo sono parte integrante della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare cosi' come e' stata emendata dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 (qui di seguito indicata come "Convenzione"), che sara' denominata "Convenzione dei 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 6 novembre 1982". (b) Il presente Protocollo sara' ratificato o confermato. Gli strumenti di ratifica del presente Protocollo saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici; se del caso, la conferma del presente Protocollo gli sara' notificata. (c) I firmatari del presente Protocollo che hanno gia' ratificato la Convenzione si impegnano a ratificare o confermare, appena possibile, il presente Protocollo. Gli altri firmatari del presente Protocollo si impegnano a ratificarlo o a confermarlo contemporaneamente alla loro ratifica della Convenzione. (d) Il presente Protocollo sara' aperto all'adesione conformemente a quanto disposto dall'articolo 21 della Convenzione. Non sara' accettata alcuna adesione alla Convenzione se non accompagnata dall'adesione al presente Protocollo. (e) Il presente Protocollo entrera' in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 della Convenzione. (f) Il Segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici comunichera' a tutti i firmatari, come pure ai Governi aderenti, di aver ricevuto gli strumenti di ratifica e di adesione e la notifica delle conferme. IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati, hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. FATTO a Parigi, il 16 novembre 1982, in italiano, francese, inglese, olandese, spagnolo e tedesco, i sei testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici che ne rilascera' copia conforme autenticata a tutti i firmatari ed ai Governi aderenti. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
Protocollo
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