LEGGE 5 aprile 1985, n. 135
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente: "I cittadini italiani, gli enti e le società italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà comunque adottati dalle autorità straniere esercenti la sovranità su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti".
NOTE Nota all'art. 1: - La legge 26 gennaio 1980, n. 16, contiene "Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero". - La legge 6 marzo 1968, n. 193 concerne "l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori assegnati alla Jugoslavia ed in Zona B dell'ex territorio di Trieste". - L'art. 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, contiene - oltre al primo comma sostituito dalla legge qui pubblicata - altri due commi, il cui testo è il seguente: "Tali indennizzi saranno corrisposti fino all'ammontare di venti milioni interamente in contanti; per gli indennizzi superiori a tale cifra la somma eccedente sarà corrisposta per il 50 per cento in contanti e per il restante 50 per cento in titoli di credito. "La presente legge non si applica ai cittadini, enti e società italiane che abbiano ricevuto sotto qualsiasi forma l'indennizzo totale dei beni perduti".
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