DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1985, n. 153
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Art. 559 - l'ultimo comma, concernente l'iscrizione al corso di laurea in musicologia degli studenti provenienti da un conservatorio di musica o da un liceo musicale pareggiato, e' soppresso e sostituito come segue: Art. 559 (ultimo comma). - Gli studenti sprovvisti di diploma di composizione o di organo e composizione organistica o di polifonia vocale rilasciati da un conservatorio di musica o da un liceo musicale pareggiato sono inoltre tenuti a frequentare il corso di semiologia della musica e a sostenere il relativo esame. Il consiglio della scuola deliberera', caso per caso, se tale corso dovra' essere seguito per un anno, o per un biennio, o per un triennio, o per un quadriennio. Art. 561 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di diploma di paleografia e filologia musicale l'insegnamento contrassegnato con il numero 12) e' soppresso e sostituito con l'insegnamento di "semiologia della musica I (biennale)". Inoltre e' inserito il nuovo insegnamento di "semiologia della musica II (biennale)" che viene contrassegnato con il numero 13), con il conseguente scorrimento della numerazione dell'insegnamento successivo. Nell'ultimo comma, la seguente frase: "Gli studenti sprovvisti di diploma rilasciato da un conservatorio di musica sono inoltre tenuti a frequentare appositi corsi di preparazione specifica musicale impartiti dalla scuola e a superare il relativo esame." e' soppressa e sostituita come segue: "Gli studenti sprovvisti di diploma di composizione o di organo e composizione organistica o di polifonia vocale rilasciati da un conservatorio di musica o da un liceo musicale pareggiato sono inoltre tenuti a frequentare il corso di semiologia della musica e a sostenere il relativo esame. Il consiglio della scuola deliberera', caso per caso, se tale corso dovra' essere seguito per un anno o per un biennio. Le stesse norme si applicano anche agli studenti iscritti al corso ad indirizzo storico-didattico, di cui all'articolo seguente". Art. 563 - l'ultimo comma, concernente norme relative agli insegnamenti del corso speciale storico-didattico della scuola di paleografia e filologia musicale, e' modificato come segue: la prima riga e' soppressa e cosi' sostituita: "Tutti i corsi pluriennali comportano un distinto esame al termine di ogni anno di corso". Nella seconda riga, l'espressione: "Solo i corsi di storia.." e' modificata in: "I corsi di storia...".
PERTINI
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti addi' 15 aprile 1985
Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 213
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