LEGGE 26 aprile 1985, n. 154
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il decreto-legge 1 marzo 1985, n. 43, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, e' convertito in legge con la seguente modificazione: L'articolo 2 e' soppresso.
NOTE Nota all'art. 1: Del decreto-legge 1 marzo 1985, n. 43, e' rimasto in vigore l'art. 1 del seguente tenore: "1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono stabilite nella misura di L. 65.693 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, e l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatto per autotrazione sono stabilite nella misura di L. 26.220 per quintale. 2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, e' stabilita in L. 45224 per ettolitro, alla temperatura di 15° C. 3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, e' stabilita in L. 6.569,30 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina".
Art. 2
1.Alla tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, concernente i prodotti petroliferi da ammettere in esenzione di imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sotto l'osservanza delle norme prescritte, alla lettera H), "Prodotti petroliferi", dopo il n. 6 e' inserito il seguente: "7) destinati, senza subire trasformazione, ad essere impiegati nella preparazione di colle e mastici e di vernici".
2.Nelle lettere M), n. 1), N), n. 1), P), n. 3), R), n. 2), della tabella A di cui al comma 1, sono soppresse le parole: "e dalla fabbricazione di vernici". Nelle lettere S), n. 1), T), n. 2), ed U), della stessa tabella A, sono soppresse le parole: "di vernici,".
3.Dall'entrata in vigore della presente legge sono soppresse le lettere C) ed I) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni.
4.Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle controversie, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti l'applicazione dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sulle miscele di idrocarburi assimilabili a prodotti petroliferi utilizzate nelle fabbricazioni di colle e mastici e di vernici.
Art. 3
L'imposta erariale di consumo sul gas metano usato come carburante per l'autotrazione e la corrispondente sovrimposta di confine, istituite con il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, sono soppresse.
Art. 4
La sanzione amministrativa prevista dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, viene fissata nel pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 500.000.
Nota all'art. 4: Per effetto della disposizione recata dall'art 4 della presente legge, il testo dell'art. 3 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, risulta modificato nel modo che segue: "L'articolo 20-bis del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e' sostituito dal seguente: "I gestori di impianti di distribuzione automatica di carburanti sono tenuti ad accertarsi dell'esatta corrispondenza dei numeri di serie dei buoni benzina per turisti che vengono presentati e di quello di targa dell'automezzo da rifornire con i numeri riportati sulla carta carburante, prima di effettuare l'erogazione". In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma e delle disposizioni che regolamentano l'agevolazione fiscale prevista per la benzina acquistata dai turisti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000 salvo che il fatto non costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni".
Art. 5
Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864, e del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 22, e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Note all'art. 5: Il caducato decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864, recava il seguente titolo: "Modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi". Il caducato decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 22, recava il seguente titolo: "Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi".
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