La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il decreto-legge 1 marzo 1985, n. 45, recante proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente: "Art. 1-bis. Per sopperire alle esigenze derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1, il Ministero dell'interno e' autorizzato a procedere, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e nella legge 16 maggio 1984, n. 138, alla copertura dei posti vacanti nell'organico delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante l'assunzione di idonei del concorso a mille posti di vigile del fuoco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1983, n. 221". L'articolo 3 e' soppresso.
Art. 2
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 903.
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SIGNORILE, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI