La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di estradizione tra l'Italia e il Canada, con allegato, firmato a Roma il 6 maggio 1981.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XXIII del trattato stesso.
Art. 3
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Trattato - art. I
TRATTATO DI ESTRADIZIONE FRA L'ITALIA ED IL CANADA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DEL CANADA Desiderando regolare di comune accordo le proprie relazioni in materia di estradizione, Hanno convenuto quanto segue: Articolo I. 1. Ciascuna Parte contraente si impegna a consegnare all'altra, in applicazione delle disposizioni del presente Trattato, ogni persona che, trovandosi sul proprio territorio, sia perseguita o condannata dalla competente autorita' dell'altra Parte, per un reato menzionato al successivo articolo II. 2. Lo Stato richiesto non e' obbligato a concedere l'estradizione in relazione a reati commessi al di fuori del territorio dello Stato richiedente, salvo il caso in cui esso possa rivendicare un'analoga giurisdizione per reati commessi al di fuori del proprio territorio.
Trattato - art. II
Articolo II. 1. L'estradizione e' concessa in relazione ad ogni reato per il quale l'estradizione puo' essere concessa a termini della legislazione delle due Parti contraenti e, in particolare, senza limitare l'applicazione di quanto precede, per i reati indicati nell'allegato al presente Trattato, purche' l'azione o l'omissione configuri un reato punibile dalle leggi di entrambe le Parti contraenti. 2. L'estradizione e' concessa anche per il caso di tentativo o di concorso nella perpetrazione di uno dei reati previsti nell'allegato. 3. L'estradizione e' concessa solo in relazione a reati per i quali, in base alle leggi di entrambe le Parti contraenti, possa essere irrogata una pena detentiva di due anni o una pena piu' grave, ovvero, nel caso di persona condannata, qualora rimanga da scontare una pena restrittiva della liberta' personale non inferiore a sei mesi. 4. Qualora la domanda di estradizione si riferisca a piu' reati, fra i quali non tutti integrino i requisiti di cui al paragrafo 3, lo Stato richiesto, qualora conceda l'estradizione per almeno uno dei reati che integrino i predetti requisiti, puo' concederla anche per gli altri.
Trattato - art. III
Articolo III. 1. Lo Stato richiesto accoglie la domanda di estradizione di un proprio cittadino, alle condizioni e nei casi stabiliti dal presente Trattato, salvo che non informi lo Stato richiedente che esso intende procedere giudizialmente sul proprio territorio contro la persona ritenuta responsabile del reato per il quale e' stata richiesta l'estradizione. In tal caso lo Stato richiedente dovra' inviare allo Stato richiesto tutti gli atti, i documenti e gli elementi di prova necessari all'azione giudiziaria. Tutte le spese relative al procedimento giudiziario sono a carico dello Stato richiesto. Lo Stato richiedente sara' informato del risultato del procedimento. 2. L'estradizione potra' essere rifiutata, ai sensi del paragrafo 1, unicamente se la persona richiesta e' cittadino dello Stato richiesto alla data in cui la domanda di estradizione viene presentata.
Trattato - art. IV
Articolo IV. 1. L'estradizione non e' concessa se: a) lo Stato richiesto considera il reato in questione come un reato di natura politica: oppure b) lo Stato richiesto ritiene che la domanda di estradizione sia stata avanzata allo scopo di perseguire o punire la persona richiesta per ragioni di razza, di religione, di nazionalita' o di opinioni politiche. 2. I seguenti reati si presume che non siano reati di natura politica qualora le circostanze nelle quali sono stati commessi comportino un pericolo per la vita o per la liberta' di una persona: a) omicidio, sequestro di persona o altri atti di violenza contro la persona o la liberta' di un individuo nei cui confronti una Parte contraente debba accordare una speciale protezione in base al diritto internazionale; b) atti di violenza contro i locali ufficiali, all'alloggio privato o ai mezzi di trasporto di una persona di cui alla lettera a); oppure c) ogni reato di cui ai punti 20 e 21 dell'allegato.
Trattato - art. V
Articolo V. L'estradizione non e' concessa quando: a) l'infrazione e' stata commessa sul territorio dello Stato richiesto, a meno che le autorita' competenti di detto Stato decidano di non intraprendere azioni giudiziarie contro la persona richiesta; b) la persona richiesta e' stata giudicata e assolta o condannata per il reato per il quale si chiede l'estradizione; c) la persona richiesta sia, o sia stata, oggetto di istruttoria o di giudizio nello Stato richiesto per il reato per il quale si chiede l'estradizione; d) il reato per il quale si chiede l'estradizione e' considerato dallo Stato richiesto unicamente un'infrazione a leggi militari; e) e' intervenuta la prescrizione dell'azione penale o della pena; f) il reato per il quale si chiede l'estradizione e' punibile con la pena di morte secondo le leggi dello Stato richiedente e le leggi dello Stato richiesto non prevedono per il reato in questione tale pena, salvo che lo Stato richiedente non si impegni, con garanzie ritenute sufficienti dallo Stato richiesto, a non fare infliggere la pena di morte oppure, se inflitta, a non farla eseguire.
Trattato - art. VI
Articolo VI. La domanda di estradizione ed ogni successiva corrispondenza saranno inoltrate per via diplomatica.
Trattato - art. VII
Articolo VII. 1. La domanda di estradizione e' formulata per iscritto ed accompagnata da: a) ogni informazione disponibile relativa alla descrizione e alla identita' della persona richiesta; b) la descrizione del reato per il quale si chiede l'estradizione, inclusi la data e il luogo in cui esso e' stato commesso, salvo che tali informazioni figurino gia' nel mandato di arresto o nella sentenza di condanna; e c) il testo di tutte le disposizioni di legge dello Stato richiedente applicabili al reato. 2. La domanda di estradizione di una persona imputata di un reato o condannata in contumacia e' accompagnata, oltre che dai documenti indicati nel paragrafo 1, anche: a) da un mandato di arresto emesso da un'autorita' giudiziaria dello Stato richiedente; e b) da documenti dai quali risultino indizi tali che, secondo le leggi dello Stato richiesto, giustificherebbero l'arresto ed il rinvio a giudizio della persona in questione, se il reato fosse stato commesso in detto Stato. 3. La domanda di estradizione di una persona condannata e' accompagnata, oltre che dai documenti indicati nel paragrafo 1, anche da: a) una certificazione che attesti la condanna della persona richiesta e che menzioni anche la pena comminata, rilasciata dalle autorita' competenti dello Stato richiedente; e b) una dichiarazione che attesti l'assenza di impedimenti giuridici alla pronuncia o alla esecuzione della pena e che indichi la durata della pena non espiata.
Trattato - art. VIII
Articolo VIII. 1. I documenti indicati nell'articolo VII e le deposizioni rese sotto giuramento od in altra forma solenne da o per conto dello Stato richiedente sono ammessi come prove nei procedimenti di estradizione nello Stato richiesto, ove sia certificato che essi sono l'originale o una copia autentica, a mezzo dell'attestazione di un giudice o di altro funzionario dello Stato richiedente e siano autenticati con il sigillo ufficiale del Ministro della giustizia dello Stato richiedente. Ogni documento che abbia tale attestazione e sigillo sara' considerato come debitamente certificato conforme e autenticato. 2. Qualora le informazioni comunicate dallo Stato richiedente si rivelino insufficienti per consentire allo Stato richiesto di decidere sulla domanda di estradizione, detto Stato richiedera' il complemento di informazioni necessarie e potra' stabilire un termine per ottenerle.
Trattato - art. IX
Articolo IX. Ove l'estradizione non sia concessa per l'insufficienza delle prove presentate e la persona richiesta sia posta in liberta', cio' non pregiudichera' il diritto dello Stato richiedente di presentare una successiva domanda di estradizione per il medesimo reato, accompagnata da ulteriori prove.
Trattato - art. X
Articolo X. 1. Le autorita' competenti dello Stato richiedente, in attesa di presentare la domanda di estradizione, possono chiedere l'arresto provvisorio della persona di cui chiedono l'estradizione sia per la via diplomatica, sia per il tramite dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL). La richiesta di arresto provvisorio inoltrata per il tramite dell'Interpol deve essere confermata al piu' presto possibile per via diplomatica, qualora la persona di cui si chiede l'arresto sia rintracciata nello Stato richiesto. 2. La domanda di arresto provvisorio deve contenere: a) tutte le possibili informazioni relative alla descrizione e alla identita' della persona richiesta; b) una dichiarazione da cui risulti l'intenzione di chiedere l'estradizione; c) una descrizione delle circostanze relative alla perpetrazione del reato; d) una copia del mandato di arresto o della sentenza di condanna della persona richiesta oppure una dichiarazione che tale mandato e' stato spiccato o tale sentenza pronunciata nello Stato richiedente; e e) ogni altra informazione necessaria per giustificare l'emissione di un mandato di arresto dello Stato richiesto. 3. Lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente dell'avvenuto arresto della persona reclamata. 4. Se la domanda di estradizione non perviene entro il termine di 45 giorni a decorrere dalla data dell'arresto della persona reclamata o entro un eventuale successivo termine stabilito dall'autorita' giudiziaria dello Stato richiesto, la persona cui essa si riferisce sara' rimessa in liberta'. 5. Il rilascio della persona richiesta in base al paragrafo 14 non impedira' l'instaurazione di un successivo procedimento nel caso in cui la domanda di estradizione pervenga allo Stato richiesto dopo il suddetto rilascio.
Trattato - art. XI
Articolo XI. Qualora domande di estradizione della medesima persona vengano inoltrate da una delle Parti contraenti e da un altro o da altri Stati, lo Stato richiesto, a propria discrezionalita', potra' decidere verso quale Stato la persona in questione debba essere estradata, tenendo conto di tutte le circostanze, ed in particolare della gravita' relativa e del luogo dei reati, delle date rispettive delle domande, della nazionalita' della persona richiesta e della possibilita' di un'estradizione ulteriore verso un altro Stato.
Trattato - art. XII
Articolo XII. 1. Lo Stato richiesto comunica al piu' presto possibile allo Stato richiedente la propria decisione sulla domanda di estradizione e, nel caso in cui questa venga concessa, pone l'individuo richiesto a disposizione delle persone autorizzate dallo Stato richiedente a prenderlo in custodia alla data e nella localita' concordate tra le Parti contraenti. Se l'estradizione e' rifiutata lo Stato richiesto ne indica i motivi. 2. La persona richiesta puo' essere rilasciata, qualora, essendo stata messa a disposizione delle persone autorizzate a prenderla in consegna ai sensi del paragrafo 1, non sia stata prelevata dal territorio dello Stato richiesto entro il termine di 45 giorni a decorrere dalla comunicazione che la domanda di estradizione e' stata accolta, lo Stato richiesto potra' successivamente rifiutarsi di estradare detta persona per lo stesso reato. 3. Lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente la durata della detenzione subita dalla persona richiesta ai fini dell'estradizione.
Trattato - art. XIII
Articolo XIII. Lo Stato richiesto, informando lo Stato richiedente della sua decisione, puo' rinviare la consegna della persona da estradare al fine di sottoporla a procedimento o per farle scontare una pena in relazione ad un reato diverso da quello che motiva la domanda di estradizione.
Trattato - art. XIV
Articolo XIV. 1. Se l'estradizione e' concessa, lo Stato richiesto, nei limiti consentiti dalle proprie leggi e fatti salvi i diritti dei terzi, consegna tutti gli oggetti, incluso il denaro, trovati in possesso della persona richiesta, che possano servire come mezzi di prova o che costituiscano il profitto del reato. Per quanto possibile, tali oggetti sono consegnati, senza alcuna specifica domanda, al momento stesso della consegna della persona estradata. 2. Lo Stato richiesto puo' rifiutarsi di consegnare ogni oggetto che possa essere reclamato da terzi, se non giudica soddisfacenti le assicurazioni dategli dallo Stato richiedente in ordine alla restituzione di tali oggetti al piu' presto possibile.
Trattato - art. XV
Articolo XV. 1. La persona estradata a termini del presente Trattato non potra' essere giudicata, punita e detenuta nel territorio dello Stato richiedente per un reato, commesso prima della sua consegna, diverso da quello per il quale e' stata concessa l'estradizione, salvo che: a) lo Stato richiesto lo consenta; o b) la persona estradata, avendo avuto la possibilita' di lasciare legittimamente il territorio dello Stato richiedente, non lo abbia fatto entro 45 giorni successivi al suo rilascio definitivo o, avendo lasciato detto territorio, vi abbia fatto ritorno volontariamente. 2. La persona estradata potra' essere processata o condannata per un reato diverso da quello per il quale e' stata estradata qualora tale diverso reato si basi sugli stessi fatti esposti nella domanda di estradizione e nei documenti che la sostengono e configuri un reato che possa dar luogo all'estradizione a termini del presente Trattato. 3. Lo Stato richiedente comunica allo Stato richiesto i risultati del procedimento intrapreso contro la persona estradata. Una copia della sentenza definitiva e' trasmessa a richiesta.
Trattato - art. XVI
Articolo XVI. La Parte contraente cui e' stata consegnata una persona a termini del presente Trattato non potra' estradarla, a sua volta, verso un terzo Stato senza il consenso dell'altra Parte contraente, salvo nei casi previsti dall'articolo XV, paragrafo 1, lettera b). La richiesta del consenso a tale successiva estradizione dovra' essere accompagnata dagli originali o dalle copie certificato conformi dei documenti di estradizione inviati dallo Stato terzo.
Trattato - art. XVII
Articolo XVII. 1. Il transito di una persona estradata da uno Stato terzo ad una delle Parti contraenti, attraverso il territorio dell'altra Parte contraente, e' consentito a richiesta, nel rispetto delle leggi di quest'ultima Parte contraente; tale transito, tuttavia, potra' essere rifiutato con le stesse motivazioni in base alle quali l'estradizione della persona potrebbe essere negata a termini del presente Trattato. 2. La Parte contraente che richiede il transito deve fornire ogni documentazione richiesta dall'altra Parte contraente.
Trattato - art. XVIII
Articolo XVIII. Tutti i documenti presentati in conformita' alle disposizioni del presente Trattato sono accompagnati da una traduzione certificata conforme secondo le leggi dello Stato richiedente. Tali traduzioni sono ammesse come prove nei procedimenti di estradizione nello Stato richiesto.
Trattato - art. XIX
Articolo XIX. Le spese sostenute sul territorio dello Stato richiesto, in relazione all'estradizione, sono a carico di quest'ultimo. I servizi competenti dello Stato richiesto assisteranno lo Stato richiedente nella procedura di estradizione. Le spese relative alla traduzione fuori dal territorio dello Stato richiesto, nonche' quelle relative al transito, sono a carico dello Stato richiedente.
Trattato - art. XX
Articolo XX. Le procedure relative all'arresto provvisorio, all'estradizione e al transito sono regolate unicamente dalle leggi dello Stato richiesto.
Trattato - art. XXI
Articolo XXI. 1. Ai fini del presente Trattato il riferimento al territorio di una Parte contraente indica tutto il territorio, le acque e lo spazio aereo sotto la sua giurisdizione. 2. E' considerato perpetrato sul territorio di una delle Parti contraenti ogni reato commesso: a) in alto mare a bordo di una imbarcazione registrata nel territorio di tale Parte contraente; oppure b) contro un aeromobile o a bordo di esso o nei confronti di impianti di navigazione aerea, se tale Parte rivendica la propria giurisdizione in relazione al predetto reato. 3. Un reato commesso in parte sul territorio di una delle Parti contraenti e' considerato commesso interamente sul suo territorio.
Trattato - art. XXII
Articolo XXII. Dalla sua entrata in vigore il presente Trattato sostituisce ed abroga, nelle relazioni fra le Parti contraenti, il Trattato fra la Gran Bretagna e l'Italia relativo all'estradizione dei malfattori fuggitivi, firmato a Roma il 5 febbraio 1873 e la dichiarazione di rettifica di un errore nell'articolo XVIII del Trattato, firmata a Roma il 7 maggio 1873.
Trattato - art. XXIII
Articolo XXIII. 1. Il presente Trattato sara' sottoposto a ratifica; gli strumenti di ratifica saranno scambiati ad Ottawa al piu' presto. 2. Il presente Trattato entrera' in vigore alla data dello scambi degli strumenti di ratifica. 3. Il presente Trattato potra' essere denunciato per iscritto da ciascuna Parte contraente in qualsiasi momento e cessera' di essere in vigore un anno dopo la data di tale denuncia. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato. FATTO in doppio esemplare a Roma, oggi 6 maggio 1981, nelle lingue italiana, inglese e francese, ciascun testo facente egualmente fede. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
Trattato - Allegato
ALLEGATO 1. Omicidio volontario, omicidio preterintenzionale, omicidio colposo, infanticidio. 2. Lesioni personali volontarie. 3. Aborto illegale. 4. Sequestro di persona in tutte le sue forme. 5. Violenza carnale, atti di libidine violenti, incesto, bigamia. 6. Atti di libidine violenti su persona minore dell'eta' stabilita dalle leggi delle Parti contraenti. 7. Reati contro le leggi sulla prostituzione ed il lenocinio. 8. Mancata assistenza o abbandono di minore o di incapace quando dal fatto derivi un danno od un pericolo per la vita e la salute del minore o dell'incapace. 9. Rapina, furto, furto con scasso, violazione di domicilio aggravata, appropriazione indebita, estorsione. 10. Danneggiamento. 11. Truffa. 12. Ricettazione. 13. Fabbricazione o spaccio di documenti falsi, incluso l'uso dell'atto falsificato. 14. Reati relativi alla contraffazione di moneta. 15. Falso giuramento, falsa testimonianza, subornazione di testimone. 16. Incendio doloso. 17. Illegale impedimento di un procedimento giudiziario in corso o di un procedimento avanti un corpo politico o amministrativo, o interferenza nelle indagini relative alla violazione di una legge penale mediante l'atto di influenzare, corrompere, ostacolare, minacciare o ferire, con qualsiasi mezzo, magistrati, giurati, testimoni o persone debitamente investite di indagini penali. 18. Evasione, procurata evasione o favoreggiamento in relazione alla evasione. 19. Reati relativi alla corruzione di un pubblico ufficiale. 20. Ogni atto od omissione con il fine o suscettibile di: a) compromettere la sicurezza di un aeromobile in volo di una persona a bordo di tale aeromobile; o b) distruggere o rendere inagibile un aeromobile. 21. Impossessamento o esercizio di controllo di un aeromobile in volo mediante la forza o la violenza ovvero la minaccia di forza o di violenza o qualsiasi altra forma di intimidazione. 22. Atti od omissioni illeciti con il fine o suscettibili di porre a repentaglio la sicurezza delle persone a bordo di treni, navi o altri mezzi di trasporto. 23. Pirateria, ammutinamento o rivolta a bordo di una nave contro l'autorita' del comandante della nave stessa. 24. Bancarotta fraudolenta. 25. Reati contro le leggi relative alle sostanze stupefacenti incluse, se l'uso ne e' vietato dalle leggi delle due Parti contraenti, le sostanze elencate nelle liste I, II e III della Convenzione sui narcotici del 30 marzo 1961 e quelle elencate nelle liste I, II, III e IV della Convenzione sulle sostanze psicotropiche del 21 febbraio 1971, tenuto conto di tutte le modifiche che potranno esservi apportate in qualsiasi momento. 26. Reati contro le leggi relative alle armi da fuoco, esplosivi, ordigni incendiari, sostanze nucleari o altre armi. 27. Reati contro le leggi relative alle operazioni di borsa. 28. Associazione a delinquere. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI