LEGGE 26 aprile 1985, n. 161

Type Legge
Publication 1985-04-26
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Ai docenti di ruolo di cui al sesto comma dell'articolo 50 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e ai docenti di ruolo degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, già inquadrati nella sesta qualifica funzionale ai sensi della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312, in servizio alla data del 1 febbraio 1981, anche se cessati dal servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, che, a far data dal 1 febbraio 1981, abbiano maturato, rispettivamente, sedici anni di anzianità di servizio e più di diciotto anni di servizio, compete il beneficio previsto dall'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271. Tale beneficio compete a decorrere dalla data di attribuzione della classe di stipendio conseguita al maturare di detta anzianità. Il beneficio suddetto compete anche ai docenti indicati nel precedente comma, che maturino l'anzianità in esso prevista successivamente all'entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 aprile 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

NOTE Nota all'articolo unico, primo comma, parte iniziale: - Il testo dell'art. 50, comma sesto, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) è il seguente: "Per il personale docente di cui alla tabella C, quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, immesso in ruolo con effetto da data anteriore al 31 maggio 1979, l'anzianità maturata al 1 giugno 1979 è aumentata di un anno agli effetti della progressione di carriera". - La tabella C, quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, si riferisce ai "docenti titolari in istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore". Nota all'articolo unico, primo comma, parte finale: - Il testo dell'art. 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271 (Corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado) è il seguente: "Per i docenti di ruolo di cui al sesto comma dell'art. 50 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno sedici anni di anzianità di servizio, e per i docenti di ruolo degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, già inquadrati nella sesta qualifica funzionale ai sensi della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312, con più di diciotto anni di servizio, sono aggiunti nella classe di stipendio attribuita due aumenti biennali non riassorbibili del 2,50 per cento computati nella classe stessa".

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