DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1985, n. 165
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 1985; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; EMANA il seguente decreto: Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto per la modifica dei canoni di affitto di circuiti telegrafici e telefonici indicati nell'accordo in data 7 giugno 1969 relativo alla realizzazione di un cavo telefonico tra i due Paesi, modificato dal successivo protocollo in data 25 giugno 1970, firmato il 2 maggio 1984.
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
GAVA, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 aprile 1985
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 31
Protocollo per la modifica dei canoni di affitto di circuiti telegrafici- art. 1
PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, RAPPRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, RAPPRESENTATO DAL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI, PER LA MODIFICA DEI CANONI DI AFFITTO DI CIRCUITI TELEGRAFICI E TELEFONICI INDICATI NELL'ACCORDO IN DATA 7 GIUGNO 1969, RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN CAVO TELEFONICO FRA I DUE PAESI, MODIFICATO DAL SUCCESSIVO PROTOCOLLO IN DATA 25 GIUGNO 1970. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, rappresentato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (da ora in avanti denominato "Amministrazione italiana"), e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, rappresentato dal Ministro per le comunicazioni (d'ora in avanti denominato "Amministrazione della RAE"), allo scopo di adeguare la misura dei canoni, per la locazione di circuiti telegrafici e telefonici ai fini dell'istradamento del traffico RAE di transito oltre Italia, quale indicata nell'accordo in data 7 giugno 1969 modificato dal protocollo in data 25 giugno 1970; Premesso: a) che in data 7 giugno 1969, fra il Governo della Repubblica araba unita ed il Governo della Repubblica italiana, veniva stipulato - fissandone una durata venticinquennale, salvo disdetta di una delle due Parti - un accordo per la realizzazione di un cavo telefonico sottomarino RAU/Italia, con il quale, fra l'altro, veniva stabilito - per l'uso dei circuiti terrestri nazionali italiani correlato, ai fini dell'istradamento del traffico RAU di transito oltre Italia, alla posa del detto cavo - quanto appresso: al sottoparagrafo (i) del paragrafo b) dell'art. 5 - Canoni di affitto dei circuiti telefonici: 15,00 franchi oro per chilometro/anno sino alla fine del 1976; 20,00 franchi oro per chilometro/anno a partire dal 1977; al sottoparagrafo (ii), sempre del paragrafo b) dell'art. 5 - Canoni di affitto dei circuiti telegrafici: 0,90 franchi oro per chilometro/anno sino alla fine del 1976; 1,20 franchi oro per chilometro/anno a partire dal 1977; al paragrafo f), sempre dell'art. 5 - Canone di affitto di circuiti telefonici per collegamenti fra Paesi arabi: 12,00 franchi oro per chilometro/anno; b) che in data 25 giugno 1970, fra i detti Governi, veniva stipulato un protocollo di modifica del precedente accordo stipulato in data 7 giugno 1969; che con tale protocollo veniva modificata, fra le altre, la statuizione di cui al paragrafo f) dell'art. 5 dell'accordo del 7 giugno 1969, sostituendola con quella di cui all'art. 2 dello stesso protocollo; che detto art. 2 testualmente recita: "la quota prevista al paragrafo f) dell'art. 5 dell'accordo... e' ridotta da 12 a 11 franchi oro"; c) che, nei giorni dal 2 al 10 maggio 1983, si svolgeva, in Roma, un "incontro tecnico" fra l'Amministrazione della RAE e l'Amministrazione italiana, avente per scopo la discussione e definizione, a livello tecnico, dei problemi relativi alle relazioni di telecomunicazioni fra i due Paesi; d) che, a conclusione del detto "incontro tecnico", veniva sottoscritto, dalle delegazioni intervenute in rappresentanza delle due Amministrazioni, un "documento d'intesa", che si compiega, nelle due versioni italiana e inglese, al presente protocollo come parte integrante di esso; e) che il "documento d'intesa" di cui al sub d) contiene, fra le altre statuizioni, quella figurante alla contestuale sezione "2. Contabilita' in sospeso", laddove sub 2.9 ("Considerazioni finali"), si prevede: "I canoni applicati a partire dal 1 gennaio 1979 per la locazione di circuiti di transito attraverso l'Italia sono i seguenti: circuito telegrafico 90 frs. oro/100 km (linea); terminale telegrafico 900 frs. oro/terminale (per interconnessione); circuito telefonico 1.100 frs. oro/100 km (Paesi arabi); circuito telefonico 1.600 frs. oro/100 km (Paesi non arabi)". f) che i canoni, frs. oro 90/100 km anno per locazione di circuito telegrafico e frs. oro 1.600/100 km anno per locazione di circuito telefonico, quali riportati, fra gli altri, sub e), si appalesano modificativi dei corrispondenti canoni fissati nell'accordo di Governo del 7 giugno 1969 sopra menzionato, il quale prevede, per il tempo della sua durata venticinquennale, il canone di frs. oro 1,20/chilometro anno, pari a frs oro 120/100 km anno, per la locazione di circuiti telegrafici - art. 5, par. b), sottopar. (ii) - ed il canone di frs. oro 20,00/chilometro anno, pari a frs. oro 2.000/100 km anno, per la locazione di circuiti telefonici per le relazioni con i Paesi non arabi - art. 5, par. b), sottopar. (i); g) che i canoni previsti nel "documento d'intesa" di cui sub d) ed e) - in quanto modificativi dei corrispondenti canoni fissati nello stesso accordo di Governo in data 7 giugno 1969 - possono essere operanti, solo se risultino adottati nella forma dell'accordo di Governo; Hanno stabilito, con il presente protocollo, quanto segue: Art. 1. Per la locazione di circuiti telegrafici il canone di 1,20 franchi oro per chilometro/anno, previsto dall'art. 5, par. b), sottopar. (ii) dell'accordo di Governo del 7 giugno 1969 suddetto, e' ridotto a 0,90 franchi oro per chilometro/anno, pari a 90 franchi oro per 100 km/anno.
Protocollo per la modifica dei canoni di affitto di circuiti telegrafici- art. 2
Art. 2. Per la locazione di circuiti telefonici, ai fini delle relazioni con i Paesi non arabi, il canone di 20 franchi oro per chilometro/anno, previsto dall'art. 5, par: b), sottopar. (i) dell'accordo di Governo del 7 giugno 1969 suddetto, e' ridotto a 16 franchi oro per chilometro/anno, pari a 1.600 franchi oro per 100 km/anno.
Protocollo per la modifica dei canoni di affitto di circuiti telegrafici- art. 3
Art. 3. Eventuali nuove misure di canoni - conseguenti a direttive in ambito Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (C.C.I.T.T.) dell'Unione internazionale telecomunicazioni, che si ritenga concordemente fra l'Amministrazione italiana e l'Amministrazione della RAE di volere rispettare, o all'esercizio dell'autonomia contrattuale fra le predette Amministrazioni -, le quali comportino ulteriori modifiche alle misure dei canoni di cui al presente protocollo o variazioni alle misure degli altri canoni fissati nell'accordo di Governo del 7 giugno 1969 e nel protocollo di modifica del 25 giugno 1970, saranno applicabili sulla base di conforme scambio di note fra l'Amministrazione italiana e l'Amministrazione della RAE. FATTO, in due originali, nella lingua italiana e inglese, ciascun testo egualmente valido. PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Antonio GAVA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO Il Ministro per le comunicazioni Eng. Soliman METWALLI Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
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