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LEGGE 13 maggio 1985, n. 190

Current text a fecha 1985-06-01

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il primo comma dell'articolo 2095 del codice civile è sostituito dal seguente: "I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai".