LEGGE 13 maggio 1985, n. 197
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Per la prosecuzione del programma di potenziamento e rinnovamento dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali e degli impianti tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per l'eventuale integrazione del fabbisogno di vestiario e di equipaggiamento del personale del Corpo medesimo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 220.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno e ripartita in ragione di lire 20.000 milioni per il 1985, lire 55.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e lire 45.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2.Detta somma è utilizzata per l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e materiali tecnici, per il completamento delle dotazioni del Corpo, nonchè per il miglioramento della rete di telecomunicazioni (anche mediante collegamenti via satellite) e per l'attivazione del numero telefonico unico a tre cifre su tutto il territorio nazionale per le chiamate di soccorso.
NOTE Nota al titolo: La legge 8 luglio 1980, n. 336, reca "Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
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