LEGGE 13 maggio 1985, n. 198

Type Legge
Publication 1985-05-13
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A favore delle aziende agricole singole o associate danneggiate dalle eccezionali alluvioni, nevicate e gelate verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985, il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, è incrementato della somma di 300 miliardi di lire, con riserva di ulteriori incrementi in relazione all'accertamento dei danni reali che risulteranno essere stati riportati dalle strutture e particolarmente dalle colture arboree. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al precedente comma, fanno carico gli oneri connessi all'attuazione degli articoli 5, 6, 7 e 10 della presente legge, valutati in complessive lire 35 miliardi, corrispondenti alle somme da iscrivere sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1985 concernenti interessi passivi per operazioni di indebitamento.

NOTE Nota al titolo: La legge 15 ottobre 1981, n. 590, contiene "Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale".

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.