DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1985, n. 200

Type DPR
Publication 1985-03-22
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, integrato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103; Considerata la opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio del Club alpino italiano - C.A.I.; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; Decreta: L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa del Club alpino italiano - C.A.I., nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia

GORIA, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 maggio 1985

Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 2

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