LEGGE 20 maggio 1985, n. 206

Type Legge
Publication 1985-05-20
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo firmato a Roma il 15 novembre 1984 che approva le norme previste dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione sara' data al protocollo di cui all'articolo precedente con le modalita' e con la decorrenza di cui agli articoli 4 e 5 del protocollo stesso.

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO Il Cardinale Segretario di Stato e Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Agostino Casaroli, e il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana, Onorevole Bettino Craxi, esaminate le norme formulate dalla Commissione paritetica, istituita a norma dell'articolo 7, n. 6, dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, e sottoposte all'approvazione delle Alte Parti in data 8 agosto dello stesso anno, preso atto che le norme predette rientrano nell'ambito del mandato conferito alla Commissione paritetica, considerato che le medesime norme sono rispondenti ai principi ed ai criteri enunciati nel preambolo dell'Accordo del 18 febbraio 1984 e sono idonee a modificare gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del testo concordatario dell'11 febbraio 1929 e le relative disposizioni applicative, tenuto conto di quanto concordato con lo scambio di lettere tra loro intercorso in data odierna (allegato I), con particolare riguardo alle modificazioni relative agli articoli 46, 47, 50 e 51 delle predette norme, convengono, a nome rispettivamente della Santa Sede e della Repubblica italiana, su quanto segue: ARTICOLO 1. Le norme presentate alle Alte Parti dalla Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici, istituita a norma dell'articolo 7, n. 6 dell'Accordo tra la Santa Sede e l'Italia del 18 febbraio 1984, sono approvate nella formulazione del testo firmate dalla Commissione paritetica in data 8 agosto 1984, con le modifiche concordate con le lettere di cui all'allegato 1.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2. Resta inteso che tali norme non concernono la condizione giuridica della Santa Sede e dei suoi organi.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3. Resta inoltre inteso che sono applicabili alle materie disciplinate dalle norme predette le disposizioni degli articoli 13, n. 2 e 14, dell'Accordo 18 febbraio 1984.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4. Le Parti daranno piena ed intera esecuzione al presente Protocollo emanando, con gli strumenti giuridici propri dei rispettivi ordinamenti, le norme approvate in data odierna.

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5. Il presente Protocollo e le norme predette entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo del 18 febbraio 1984 e del Protocollo medesimo. Roma, 15 novembre 1984. AGOSTINO CARDINAL CASAROLI - BETTINO CRAXI

Allegato

Dal Vaticano, 15 novembre 1984 CONSIGLIO PER GLI AFFARI PUBBLICI DELLA CHIESA IL PREFETTO N. 7126/84 Signor Presidente del Consiglio, La Commissione paritetica istituita all'atto della firma dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, ha sottoposto all'approvazione delle Alte Parti, il giorno 8 agosto stesso anno, a compimento del suo mandato, le norme da essa formulate circa gli enti ed i beni ecclesiastici in Italia e circa la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici. Prima di procedere all'approvazione di dette norme, la Santa Sede - attesi anche i rilievi ad essa esposti in merito dalla Presidenza della Conferenza Episcopale italiana - ritiene di dover proporre al Governo italiano la modificazione di talune disposizioni delle norme stesse e l'interpretazione di altre: cio' al fine di garantire la possibilita' stessa di dare l'avvio al nuovo sistema amministrativo ecclesiastico proposto dalla Commissione paritetica e di rendere l'applicazione delle nuove norme sicura e rispondente alla concorde volonta' delle Alte Parti. 1. - Si tratta, anzitutto, delle disposizioni relative ai seguenti articoli, la cui proposta modificazione viene indicata con sottolineatura: 1) Articolo 46, comma 1: "A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana". A Sua Eccellenza l'Onorevole Signore BETTINO CRAXI Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana ROMA 2) Articolo 47, comma 1: "Le somme da corrispondere a far tempo dal 1 gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza Episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonche' del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici". 3) Articolo 50: "I contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo Culto e del Fondo di beneficenza e religione nella citta' di Roma di cui al capitolo n. 4493 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, gli assegni al personale ecclesiastico ex palatino, le spese concernenti l'inventario degli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e il contributo per integrare i redditi dei Patrimoni riuniti ex economali destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione, iscritti, rispettivamente ai capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1984, nonche' le spese di concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese di cui al capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984, sono corrisposti, per gli anni finanziari 1985 e 1986, degli stessi importi risultanti dalle previsioni finali dei predetti capi di per l'anno 1984, al netto di eventuali riassegnazioni per il pagamento di residui passivi perenti. Lo stanziamento del suddetto capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro sara' comunque integrato dell'importo necessario per assicurare negli anni 1985 e 1986 le maggiorazioni conseguenti alle variazioni dell'indennita' integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, che si registreranno negli anni medesimi. Per gli anni 1985 e 1986 i suddetti contributi, concorsi, assegni e spese continuano ad essere corrisposti nelle misure di cui al comma precedente, rispettivamente alle Amministrazioni del Fondo per il Culto, del Fondo di beneficenza e religione nella citta' di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali, nonche' al Ministero dei lavori pubblici per la costruzione e la ricostruzione di chiese. Per ciascuno degli anni 1987, 1988, 1989 gli stessi contributi, concorsi, assegni e spese, aumentati del 5%, rispetto all'importo dell'anno precedente, sono invece corrisposti alla Conferenza Episcopale italiana, ad eccezione della somma di lire 3.500 milioni annui che verra' corrisposta, a decorrere dall'anno 1987, al Fondo edifici di culto di cui all'articolo 55 delle presenti norme. Le erogazioni alla Conferenza Episcopale italiana, da effettuarsi in unica soluzione entro il 20 gennaio di ciascun anno, avvengono secondo modalita' che sono determinate con decreto del Ministro del tesoro. Tali modalita' devono, comunque, consentire l'adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 51 e il finanziamento dell'attivita' dell'Istituto di cui all'articolo 21, comma terzo. Resta a carico del bilancio dello Stato il pagamento delle residue annualita' dei limiti di impegno iscritti, sino a tutto l'anno finanziario 1984, sul capitolo n. 7872 dello stato di previsione del ministero dei lavori pubblici". 4) Articolo 51, commi 1 e 2: "Le disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e successive modifiche e integrazioni sono abrogate dal 1 gennaio 1985, salvo quanto stabilito nel precedente articolo 50. Le somme liquidate per l'anno 1984 a titolo di supplemento di congrua, onorari e spese di culto continuano ad essere corrisposte, in favore dei medesimi titolari, nel medesimo ammontare e con il medesimo regime fiscale, previdenziale e assistenziale per il periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre 1986, aumentate delle maggiorazioni di cui al primo comma del precedente articolo 50, conseguenti alle variazioni dell'indennita' integrativa speciale per gli anni 1985 e 1986. Il pagamento viene effettuato in rate mensili posticipate con scadenza il giorno 25 di ciascun mese e il giorno 20 del mese di dicembre". II. - Ritengo opportuno, inoltre, allegare l'unanime dichiarazione messa a verbale dalla Commissione paritetica all'atto conclusivo dei lavori, circa la retta interpretazione degli articoli 41, 42, 46, 47 e 50 delle norme predette. III. - Data la natura del tutto sui generis della personalita' giuridica della Santa Sede e delle sue peculiari esigenze, la Santa Sede propone di inserire nel protocollo di approvazione una disposizione che chiarisca che le nuove norme non concernono la condizione giuridica della Santa Sede e dei suoi organi. La Santa Sede conferma la sua disponibilita' ad esaminare col Governo italiano questioni riguardanti le attivita' in Italia dell'Istituto per le Opere di Religione. Nel sottoporre alla Sua considerazione quanto sopra, sono a chiederle, Signor Presidente, a nome della Santa Sede, il consenso del Governo italiano alla corrispondente modificazione ed interpretazione delle norme da approvare. Gradisca, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. AGOSTINO CARDINAL CASAROLI ALLEGATO "La Commissione ha ritenuto superfluo formulare apposita norma per chiarire che non sono oggetto di imposizione fiscale le somme che alla Conferenza episcopale italiana perverranno in virtu' degli articoli 47 e 50. La Commissione ritiene, infatti, sulla base dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, che i trasferimenti di cui agli articoli 41, 42, 46, 47 e 50 sono per loro natura esclusi da ogni tributo, difettando i presupposti per l'imposizione in virtu' della effettiva destinazione delle somme. Va considerato, comunque, che la tassazione avviene, come disposto dall'articolo 25, nella fase finale a carico dei sacerdoti percipienti la numerazione, ovvero, sulla base dei principi generali, quando le somme predette costituiscano o producano reddito imponibile". Roma, 15 novembre 1984 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Eminenza Reverendissima, ho l'onore di accusare ricevuta della lettera dell'E.V. in data odierna n. 7126/84. Il Governo italiano ha esaminato le norme formulate dalla Commissione paritetica istituita ai sensi dell'articolo 7, n. 6, dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 e sottoposte all'approvazione delle Alte Parti in data 8 agosto dello stesso anno. Preso atto che le norme formulate dalla Commissione paritetica rientrano nell'ambito del mandato ad essa affidato, il Governo italiano ritiene che dette norme sono rispondenti ai principi ed ai criteri enunciati nel preambolo dell'Accordo del 18 febbraio 1984 e idonee a modificare gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del testo concordatario dell'11 febbraio 1929 e le relative disposizioni applicative. In vista dell'approvazione di dette norme il Governo italiano, nell'intento di favorire l'avvio del nuovo sistema amministrativo ecclesiastico proposto dalla Commissione paritetica, ritiene di accettare le modifiche degli articoli 46, 47, 50 e 51 e le interpretazioni proposte dalla Santa Sede con la predetta lettera della Eminenza Vostra. Colgo l'occasione, Eminenza Reverendissima, per presentarLe i sensi della mia piu' alta considerazione. BETTINO CRAXI Sua Eminenza Reverendissima il Sig. Cardinale AGOSTINO CASAROLI Segretario di Stato di Sua Santita' CITTA' DEL VATICANO ROMA

Norme-art.1

NORME APPROVATE DALLA COMMISSIONE PARITETICA NELLA FORMULAZIONE DEL TESTO FIRMATO DALLA COMMISSIONE STESSA IN DATA 8 AGOSTO 1984 LA COMMISSIONE PARITETICA istituita all'atto della firma dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense, ha formulato, in attuazione dell'articolo 7, n. 6, le seguenti norme da sottoporre all'approvazione delle Parti: ARTICOLO 1. Gli enti costituiti o approvati dall'autorita' ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

Norme-art.2

ARTICOLO 2. Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari. Per altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalita' giuridica nell'ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 16. L'accertamento di cui al comma precedente e' diretto a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalita' di carattere caritativo previste dal diritto canonico.

Norme-art.3

ARTICOLO 3. Il riconoscimento della personalita' giuridica e' concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell'autorita' ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa.

Norme-art.4

ARTICOLO 4. Gli enti ecclesiastici che hanno la personalita' giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Norme-art.5

ARTICOLO 5. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche. Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. Agli enti ecclesiastici non puo' comunque essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private. I provvedimenti previsti dagli articoli 19 e 20 delle presenti norme sono trasmessi d'ufficio per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Norme-art.6

ARTICOLO 6. Gli enti ecclesiastici gia' riconosciuti devono richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla entrata in vigore delle presenti norme. La Conferenza episcopale italiana deve richiedere l'iscrizione entro il 30 settembre 1986. Gli Istituti per il sostentamento del clero, le diocesi e le parrocchie devono richiedere l'iscrizione entro il 31 dicembre 1989. Decorsi tali termini, gli enti ecclesiastici di cui ai commi precedenti potranno concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.

Norme-art.7

ARTICOLO 7. Gli istituti religiosi e le societa' di vita apostolica non possono essere riconosciuti se non hanno la sede principale in Italia. Le province italiane di istituti religiosi e di societa' di vita apostolica non possono essere riconosciute se la loro attivita' non e' limitata al territorio dello Stato o a territori di missione. Gli enti di cui ai commi precedenti e le loro case non possono essere riconosciuti se non sono rappresentati, giuridicamente e di fatto, da cittadini italiani aventi il domicilio in Italia. Questa disposizione non si applica alle case generalizie e alle procure degli istituti religiosi e delle societa' di vita apostolica. Resta salvo quanto dispone l'articolo 9.

Norme-art.8

ARTICOLO 8. Gli istituti religiosi di diritto diocesano possono essere riconosciuti soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che sussistano garanzie di stabilita'.

Norme-art.9

ARTICOLO 9. Le societa' di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli possono essere riconosciute soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che non abbiano carattere locale.

Norme-art.10

ARTICOLO 10. Le associazioni costituite o approvate dall'autorita' ecclesiastica, non riconoscibili a norma dell'articolo precedente, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile. Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell'autorita' ecclesiastica circa la loro attivita' di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari. In ogni caso e' applicabile l'articolo 3 delle presenti norme.

Norme-art.11

ARTICOLO 11. Il riconoscimento delle chiese e' ammesso solo se aperte al culto pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico, e sempre che siano fornite dei mezzi sufficienti per la manutenzione e la officiatura.

Norme-art.12

ARTICOLO 12. Le fondazioni di culto possono essere riconosciute quando risultino la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione.

Norme-art.13

ARTICOLO 13. La Conferenza episcopale italiana acquista la personalita' giuridica civile, quale ente ecclesiastico, con l'entrata in vigore delle presenti norme.

Norme-art.14

ARTICOLO 14. Dal 1° gennaio 1987, su richiesta dell'autorita' ecclesiastica competente, puo' essere revocato il riconoscimento civile ai capitoli cattedrali o collegiali non piu' rispondenti a particolari esigenze o tradizioni religiose e culturali della popolazione. Nuovi capitoli possono essere civilmente riconosciuti solo a seguito di soppressione o fusione di capitoli gia' esistenti o di revoca del loro riconoscimento civile.

Norme-art.15

ARTICOLO 15. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attivita' diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'Accordo del 18 febbraio 1984.

Norme-art.16

ARTICOLO 16. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attivita' di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.

Norme-art.17

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