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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1985, n. 217

Current text a fecha 1985-06-01

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 19 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 905, concernente i miglioramenti economici al personale della ricerca e sperimentazione dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, concernente i miglioramenti economici al personale non docente delle Universita';

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 1985, con la quale e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'accordo raggiunto il 20 dicembre 1984, relativamente al triennio 1982-1984, tra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali di categoria in rappresentanza del personale statale delle ricerche;

Ritenuto di dover recepire la disciplina risultante dall'accordo predetto e di dover procedere alla emanazione della stessa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1985, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Area di applicazione e durata

1.Il presente decreto si applica ai ricercatori, primi ricercatori e sperimentatori di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2.La decorrenza degli effetti economici e' fissata al 1° gennaio 1983 con protrazione fino al 30 giugno 1985, ferma restando la decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1982.

NOTE Nota all'art. 1, comma 1: Il testo dell'art. 1, comma terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' il seguente: "Ai ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca dello Istituto superiore di sanita', ai direttori, ai direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici, ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria si applica in via provvisoria, in attesa del definitivo assetto degli enti medesimi, il trattamento economico dei docenti universitari. A tal fine per i dirigenti di ricerca dello Istituto superiore di sanita', per i direttori ed i direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e per i direttori delle stazioni sperimentali per l'industria si considerano gli stipendi dei professori di ruolo dell'Universita'; per i primi ricercatori dell'istituto superiore di sanita' gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 30 per cento; per i ricercatori dell'Istituto superiore di sanita' e per gli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e delle stazioni sperimentali dell'industria gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 10 per cento".

Art. 2

Stipendi

1.In attesa del riordino degli enti di ricerca di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai primi ricercatori ed ai ricercatori e sperimentatori che beneficiano del trattamento economico previsto per i primi ricercatori ai sensi dell'art. 156 della citata legge, spetta lo stipendio base degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, attualmente fissato dal secondo e terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, in L. 9.155.300 annue lorde, e relativa progressione economica, maggiorati del 45 per cento. Agli altri ricercatori e sperimentatori compete lo stipendio suddetto maggiorato del 15 per cento. Tale stipendio si sviluppa in classi biennali del 6 per cento, fino all'attribuzione della citata maggiorazione del 45 per cento, la quale decorrera' dalla data di conseguimento dell'anzianita' di servizio che, nelle forme previste dagli ordinamenti precedenti alla legge 11 luglio 1980, n. 312, avrebbe dato titolo, in favore dei ricercatori dell'istituto superiore di sanita', all'attribuzione del parametro piu' elevato.

2.La determinazione del nuovo stipendio viene effettuata sulla base delle classi e scatti di stipendio in godimento al 31 dicembre 1982.

Note all'art. 2, comma 1: - Il testo dell'art. 1, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' riportato nella nota precedente. - Il testo dell'art. 156 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' il seguente: "Art. 156. (Trattamento per i ricercatori e gli sperimentatori). - Ai ricercatori e agli sperimentatori di cui al terzo comma dell'articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito o conseguano nelle forme previste dal precedente ordinamento il parametro piu' elevato, viene attribuito il trattamento previsto per i primi ricercatori".

Art. 3

Scaglionamento dei benefici

1.Il beneficio contrattuale di cui al presente decreto si determina per differenza tra il nuovo stipendio calcolato ai sensi del precedente art. 2 e lo stipendio in godimento alla data del 31 dicembre 1982.

2.L'importo del beneficio annuo, come sopra determinato, rapportato a mese, viene corrisposto dal 1 gennaio 1983 secondo le seguenti decorrenze e corrispondenti percentuali: dal 1 gennaio 1983: 35 per cento; dal 1 gennaio 1984: 70 per cento; dal 1 gennaio 1985: 100 per cento.

3.Le classi o gli scatti maturati tra il 1 gennaio 1983 ed il 31 dicembre 1984 verranno corrisposti per intero.

4.Al personale assunto tra il 1 gennaio 1983 ed il 31 dicembre 1984 e' attribuito lo stipendio iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 905, maggiorato della differenza di livello tra il precedente trattamento iniziale ed il nuovo, ridotta alle percentuali di cui al secondo comma del presente articolo.

Nota all'art. 3, comma 4: Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 905, e' riportato nella nota all'art. 6.

Art. 4

Accordi decentrati

Al personale destinatario del presente decreto si applica, in materia di accordi decentrati, la stessa disciplina prevista per il personale statale ministeriale.

Art. 5

Liquidazioni

Per la liquidazione del nuovo trattamento economico si applicano le disposizioni dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Nota all'art. 5: Il testo dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' il seguente: "Art. 172. (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso".

Art. 6

Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto nel presente decreto, in quanto applicabili, valgono le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. n. 905

Nota all'art. 6: Si trascrive l'intero testo del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 905, recante "Corresponsione di miglioramenti economici al personale di ricerca e di sperimentazione: Art. 1. (Stipendi). - In attesa del riordino degli enti di ricerca di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai primi ricercatori e ai ricercatori e sperimentatori ai quali e' attribuito il trattamento previsto per i primi ricercatori a norma dell'art. 156 della precitata legge n. 312, spetta, a decorrere dal 1 febbraio 1981, lo stipendio degli assistenti universitari, attualmente previsto dal primo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, maggiorato del 45 per cento; agli altri ricercatori e sperimentatori e' corrisposto con la stessa decorrenza lo stipendio suddetto maggiorato temporaneamente del 15 per cento, in attesa dell'attribuzione della sopraindicata maggiorazione del 45 per cento che decorrera' dalla data del conseguimento dell'anzianita' di servizio che, nelle forme previste dagli ordinamenti precedenti alla legge n. 312, avrebbe dato titolo all'attribuzione del parametro piu' elevato. Le maggiorazioni stabilite nel precedente primo comma si applicano anche sugli stipendi derivanti dalla progressione economica, che si sviluppa in otto classi biennali dell'8 per cento, computate sullo stipendio iniziale e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento computati sull'ultima classe di stipendio. Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita dei figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti, si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento sul parametro stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica. Art. 2. (Effetti dei nuovi stipendi). - Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, od altre analoghe, ed i contributi di riscatto. Art. 3. (Liquidazione dei nuovi stipendi e contributi sindacali). - I nuovi stipendi spettanti per i decorsi periodi saranno conguagliati con quanto gia' corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio e di acconto di L. 40.000 mensili, non piu' dovuto. Ai fini dell'attribuzione dei livelli stipendiali, dal 1 febbraio 1981, si valutano gli anni di effettivo servizio di ruolo e non di ruolo, comunque prestato fino al 31 gennaio 1981, con i criteri previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ovvero, se piu' favorevoli, con quelli previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271. Nel computo delle anzianita' pregresse il periodo corrispondente allo stipendio maggiorato del 15 per cento e' valutato fino ad un massimo di 9 anni; il periodo successivo e' valutato sulla posizione retributivo-funzionale corrispondente allo stipendio maggiorato del 45 per cento. Ai benefici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli si applica l'art. 170 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Art. 4. (Indennita' di rischio). - Con effetto dal 1 febbraio 1981, al personale di cui al presente decreto compete la indennita' di rischio nelle misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, nonche' dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310. Art. 5. - Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432.

Art. 7

Copertura finanziaria

1.L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in complessive lire 5.768 milioni per gli anni 1983, 1984 e 1985, fa carico per lire 3.369 milioni al capitolo 1015 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1985, per lire 382 milioni al capitolo 2501 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per lo stesso anno finanziario e per lire 2.017 milioni al capitolo 4501 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per il citato anno finanziario.

2.L'onere per gli anni 1986 e 1987, valutato per ciascuno di essi in lire 2.815 milioni, fa carico alla proiezione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1985-87, ai citati capitoli 1015 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (lire 1.644 milioni), 2501 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (lire 186 milioni) e 4501 dello stato di previsione del Ministero della sanita' (lire 985 milioni) per l'anno finanziario 1985.

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GASPARI, Ministro per la funzione pubblica

GORIA, Ministro del tesoro

ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica

DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 maggio 1985

Atti di governo, registro n. 55, foglio n. 7

Allegato

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO La preferenza della federazione unitaria dei lavoratori statali CGIL-CISL-UIL va ad un codice di autoregolamentazione unilaterale, da allegare all'accordo contrattuale. La categoria giudica coerenti con tale impostazione le seguenti norme di autoregolamentazione: 1) gli organismi competenti a proclamare lo sciopero, a definirne le modalita', a sospenderlo o revocarlo, previo confronto con le rispettive strutture confederali unitarie, sono: per il livello nazionale: la federazione nazionale dei lavoratori statali CGIL-CISL-UIL; per il livello regionale: la federazione regionale dei lavoratori statali CGIL-CISL-UIL; per il livello territoriale: la federazione territoriale dei lavoratori statali CGIL-CISL-UIL; per il livello d'ufficio: la federazione territoriale di intesa con le strutture di base (consigli delegati, sezioni sindacali) CGIL-CISL-UIL; 2) la proclamazione di sciopero deve essere preceduta all'inizio della vertenza da un preavviso da rendere pubblico e noto all'utenza almeno 15 giorni prima dell'effettuazione; nella fase successiva il preavviso sara' di almeno 3 giorni; 3) deve essere data completa pubblicizzazione dei contenuti della vertenza e dei motivi che sono alla base dello sciopero; 4) l'azione di sciopero, all'inizio della vertenza, non puo' superare la durata di una giornata; quelle successive, per la stessa vertenza, non possono superare le tre giornate; 5) gli scioperi nazionali o locali di durata inferiore alla giornata, si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative che sara' predeterminato in modo da contenere al massimo possibile i disagi dell'utenza; 6) l'effettuazione dello sciopero dovra' garantire all'utenza i servizi essenziali e la sicurezza degli impianti. Sono da considerare servizi essenziali quelli che possono incidere in maniera particolarmente rilevante sulla liberta', i beni, l'incolumita' fisica degli utenti, nonche' i servizi di emergenza per la conservazione degli impianti; 7) l'adozione di tali regole di comportamento si riferisce alle azioni sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali. Il sindacato si riserva pertanto la piu' ampia facolta' di iniziativa quando fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali e della democrazia.