DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1985, n. 220
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 21, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti: revisione aziendale; politiche aziendali; contabilita' industriale; marketing; economia della distribuzione commerciale; tecnica e ordinamento della borsa; economia delle aziende pubbliche; programmazione e pianificazione delle amministrazioni pubbliche; economia politica III; teoria e politica dello sviluppo economico; economia internazionale; teoria economica; politica economica e finanziaria II; economia politica del lavoro; sistemi economici comparati; economia sanitaria; statistica sociale; teoria e tecnica della elaborazione automatica dei dati; storia dell'agricoltura. Nel medesimo articolo vengono soppressi i seguenti insegnamenti: diritto processuale civile; diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali.
PERTINI
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 maggio 1985
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 70