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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1985, n. 232

Current text a fecha 1985-06-06

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 77 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali e' aggiunto l'insegnamento di "chimica dell'ambiente".

PERTINI

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 maggio 1985

Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 77