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LEGGE 27 maggio 1985, n. 253

Current text a fecha 1985-06-13

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, con scambio di lettere, firmato a Roma il 13 dicembre 1983.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 5 dell'accordo stesso.

Art. 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1985-87, pari a lire 6.000 milioni per il 1985, 6.300 milioni per il 1986 e 6.600 milioni per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Accordo-art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO RELATIVO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE E TECNICO DI TORINO. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA da una parte, e L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO dall'altra; tenuto conto che il 31 dicembre 1984 verra' a scadere l'insieme delle disposizioni finanziarie contenute nell'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro per il finanziamento del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino (qui di seguito, il Centro), sottoscritto a Roma il 7 dicembre 1978 e approvato con legge italiana 19 dicembre 1979, n. 634, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1979, n. 349, sulla base dell'accordo del 24 ottobre 1964, approvato con legge italiana 26 giugno 1965, n. 930, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1965, n. 193; tenuto conto dei compiti e dell'attivita' del Centro e desiderando contribuire ad assicurare una maggiore stabilita' a detta istituzione e a sostenerla sul piano finanziario; ritenendo che i privilegi e le immunita' del Centro devono essere regolati in apposito protocollo, e in attesa che quest'ultimo entri in vigore, dalle disposizioni attualmente vigenti; considerando che l'analisi delle condizioni di gestione del Centro fa risaltare la necessita' di coprire nella misura piu' ampia possibile con dei contributi diretti le spese generali di gestione e di supporto tecnico alla formazione, al fine di consentirgli di offrire i propri servizi ai Paesi in via di sviluppo a condizioni ad essi favorevoli; visti gli orientamenti dei programmi e del bilancio del Centro approvati dal consiglio del Centro e convalidati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro; tenuto conto dell'insieme delle attivita' del Centro previste a partire dal 1 gennaio 1985; hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Il Governo italiano si impegna a partecipare al bilancio del Centro, per la parte relativa alle spese generali, con un contributo annuale commisurato sia alle esigenze del Centro per dette spese generali, sia al contributo annuale versato dall'Organizzazione internazionale del lavoro per il finanziamento del Centro.

Accordo-art. 2

Articolo 2. La Commissione mista, istituita con scambio di lettere Pedini-Blanchard del 26 aprile 1974, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 22 luglio 1975 (pp. 4980-81 e 4983), oltre ai compiti ad essa ivi attribuiti, avra' il compito di procedere entro il primo quadrimestre di ogni anno finanziario alla valutazione delle esigenze del Centro per le spese generali per l'anno successivo e formulera' un parere sull'ammontare del contributo italiano al Centro per il predetto anno, sulla base dei criteri stabiliti all'articolo 1 e tenuto conto anche dei contributi non collegati alle attivita' operative del Centro concessi da altra fonte. La Commissione mista avra' inoltre la facolta' di promuovere studi e indagini per valutare i costi ottimali di funzionamento del Centro e di raccomandare tutte le misure adeguate al fine di raggiungerli.

Accordo-art. 3

Articolo 3. 1. Il Governo italiano si impegna a versare come contributo al bilancio del Centro relativo all'esercizio finanziario 1985 la somma di lire 6.000.000.000. 2. Per gli anni successivi il contributo italiano sara' determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, tenendo presente il parere della Commissione mista. Qualora la Commissione mista constati l'impossibilita' di emettere il proprio parere in merito all'ammontare del contributo italiano al Centro, saranno avviate immediate consultazioni tra le due parti volte a raggiungere un'intesa. 3. Il contributo italiano verra' corrisposto ogni anno mediante due versamenti di uguale ammontare, da effettuarsi il 1 gennaio e il 30 giugno. Il secondo versamento semestrale sara' subordinato ogni anno alla constatazione dell'effettiva disponibilita' da parte del Centro, nel precedente periodo di dodici mesi, di finanziamenti di altra provenienza per un importo complessivo pari almeno al doppio del contributo italiano. Qualora il Centro non avesse raccolto, nel corso dei precedenti dodici mesi, il suddetto finanziamento aggiuntivo, saranno applicate le procedure previste al riguardo con scambio di lettere Pedini-Blanchard del 26 aprile 1974, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 22 luglio 1975 (pp. 4981-82 e 4983-84).

Accordo-art. 4

Articolo 4. L'Organizzazione internazionale del lavoro riconosce la lingua italiana come una delle lingue ufficiali del Centro.

Accordo-art. 5

Articolo 5. Il presente accordo entrera' in vigore alla data che sara' fissata da uno scambio di note tra le Parti contraenti, dopo che sara' stato trasmesso all'OIL lo strumento di ratifica da parte dei competenti organi italiani, e dopo l'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro. L'accordo avra' durata quinquennale e sara' tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi quinquennali. L'accordo potra' essere oggetto di revisione qualora una delle due Parti ne ravvisi l'opportunita'; i negoziati relativi dovranno cominciare entro sei mesi dalla richiesta notificata da una delle due Parti. L'accordo potra' essere denunciato in forma scritta da ciascuna delle due Parti almeno sei mesi prima della scadenza. FATTO E SOTTOSCRITTO a Roma il 13 dicembre 1983 in due originali, in italiano e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, di cui uno sara' depositato presso il Ministero degli affari esteri e l'altro presso il direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro. Per il Governo della Repubblica italiana Giulio ANDREOTTI Per l'Organizzazione internazionale del lavoro Francis BLANCHARD Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Testo lettere

TESTO DELLE LETTERE Signor direttore generale, Con l'accordo concluso il 13 dicembre 1983 il Governo italiano e l'OIL hanno assunto l'impegno reciproco di sostenere finanziariamente il Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, mediante un contributo annuale. Tale sostegno dovra' avere un carattere continuativo nel tempo per consentire al Centro di sviluppare pienamente le proprie attivita' con un'adeguata programmazione a lungo termine. Il Governo italiano e' d'altra parte convinto che il Centro, per poter svolgere il suo compito nelle migliori condizioni, dovra' avere un carattere pienamente internazionale, anche nelle sue fonti di finanziamento. Pertanto, conformemente alla prassi che il Governo italiano segue e considera accettabile nel caso di certi organismi tecnici internazionali aventi sede in Italia e dipendenti da altre Organizzazioni internazionali, il Governo italiano ritiene che il proprio contributo al Centro di Torino ed il contributo dell'Organizzazione internazionale del lavoro dovranno progressivamente essere portati ad un livello di parita'. Voglia gradire, Signor direttore generale, gli atti della mia piu' alta considerazione. Giulio ANDREOTTI

Allegato

S.E. Signor Francis Blanchard Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI TRADUZIONE NON UFFICIALE Signor Ministro, Ho preso nota del fatto che il Suo Governo desidera che, conformemente alla prassi che segue e che considera accettabile nei riguardi di certi organismi tecnici internazionali aventi sede in Italia e dipendenti da altre organizzazioni internazionali, il contributo dell'Organizzazione internazionale del lavoro al finanziamento del Centro evolva in maniera da avvicinarsi progressivamente al livello di quello italiano, da stabilirsi su base annuale. Fatte salve le decisioni che il consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro e la Conferenza internazionale del lavoro prenderanno in merito alla questione nell'esercizio delle loro prerogative, credo poter essere loro interprete confermandoLe la volonta' della nostra Organizzazione di tenere pienamente conto dei bisogni del Centro, dell'importanza dell'apporto del Suo Governo al suo finanziamento e all'obiettivo indicato nella Sua lettera, quando verranno stabiliti i contributi che saranno regolarmente iscritti in futuro nelle proposte di bilancio che verranno loro sottoposte conformemente alle prassi seguite dall'Organizzazione per l'approntamento dei suoi programmi biennali. Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia piu' alta considerazione. Francis BLANCHARD Sig. Giulio Andreotti Ministro degli affari esteri